[Redditolavoro] Comunicato SICOBAS su cambio tuta Ipercoop Crema

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Tue Nov 15 22:17:49 CET 2011


"Il lavoratore quando indossa gli abiti da lavoro esegue una disposizione
aziendale. Pertanto il tempo necessario per questa operazione preliminare,
indispensabile per svolgere l'attività lavorativa, rientra a buon diritto
nell'orario di lavoro".

(pronunciamento n.3763 del 14 aprile 1998 della Sezione Lavoro della suprema
Corte di Cassazione).

  _____  

IL TEMPO PER INDOSSARE GLI INDUMENTI DI LAVORO 

FA PARTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 

Alla lavoratrice Ramona Guerini, addetta al Reparto Pescheria Ipercoop di
Crema gli vengono contestati dall’azienda addebiti disciplinari per non
essersi presentata al lavoro all’ora stabilita e di aver abbandonato il
lavoro prima dell’ora stabilita. 

L’azienda le contesta: “Con la presente Le contestiamo ad ogni conseguente
effetto di legge e di contratto quanto segue: in data odierna non si trovava
sul posto di lavoro nel Reparto Pescheria all’ora stabilita per l’inizio
delle attività, e cioè alle ore 7.00, ma arrivava alle ore 7.10 dopo 10
minuti. Sempre in data odierna, Ella abbandonava il posto di lavoro alle ore
11.53, sette minuti prima dell’ora stabilita per la cessazione delle sue
attività, e cioè alle ore 12.00. Le contestiamo quindi la violazione
dell’art. 191-1° comma – del vigente Ccnl. e regolamento aziendale in
vigore”.

Semplicemente Ramona inizia regolarmente l’attività lavorativa come da
disposizioni alle ore 7.00 timbrando con il badge. Termina l’attività
lavorativa alle ore 12.00 timbrando con il badge l’uscita. Alle ore 7.00
dopo la timbratura si reca negli spogliatoi aziendali per indossare la
divisa/tuta da lavoro specifica per la mansione in cui è impiegata, di
addetta alla vendita e preparazione al Reparto Pescheria. Indossa all’uopo
pantaloni, camice, scarpe antinfortunistiche, pettorina e cuffia, così come
da disposizioni aziendali, idonee alla mansione specifica e alle procedure
di sicurezza e igiene HCCP e da quanto previsto da legge. Raggiunge
successivamente il Reparto Pescheria, svolgendo la mansione assegnata con
diligenza e cura. Al termine del suo orario di lavoro si reca negli
spogliatoi per eseguire la svestizione della divisa/tuta, riponendola con
cura nell’armadietto e timbra l’uscita alle ore 12.00. 

Il cambio della tuta è orario di lavoro. Indossare la tuta da lavoro in
azienda, seguendo le modalità impartite dal datore, è una attività che
rientra a tutti gli effetti nel tempo lavorativo che il dipendente mette a
disposizione: pertanto deve essere pagato a tutti gli operai che indossano
la 'divisa' cambiandosi negli spogliatoi aziendali.

Innanzitutto, per analizzare al meglio la questione, occorre partire dal D.
Lgs. n. 66 del 2003 concernenti taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro.

In particolare l’art 2 lettera a) stabilisce che “orario di lavoro è
qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro, nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

A tal proposito si ritiene, senza dubbio, che anche il tempo impiegato dal
lavoratore per indossare e togliere la divisa rientri nell’ambito nel
periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro, in
quanto, tempo dedicato ad una determinata attività preparatoria richiestagli
espressamente dal datore di lavoro e quindi retribuibile.

A sostegno di questo assunto in più occasioni si è espressa anche la
giurisprudenza, che ha dichiarato che “il tempo necessario al lavoratore per
raggiungere, una volta cambiato, il reparto dove, timbrato l’orologio
marcatempo, inizia a svolgere di fatto la prestazione lavorativa, deve
essere retribuito poiché parte del lavoro effettivo, allorquando il
dipendente sia tenuto a un tempo di percorrenza funzionale soltanto alle
esigenze organizzative dell’azienda e sia assoggettato al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare della medesima.

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ SICURAMENTE PRETENDERE CHE IL
LAVORATORE INDOSSI E SI TOLGA LA DIVISA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO,
INFATTI AL DI FUORI DI ESSO IL PRESTATORE DI LAVORO NON SOGGIACE A
PROVVEDIMENTO ALCUNO DEL DATORE DI LAVORO.

La Coop Lombardia come ritorsione e con scopo intimidatorio, ha comminato
alla lavoratrice, un biasimo scritto e una multa di due ore di retribuzione,
dopo che, assistita dal SI COBAS, aveva motivato inoppugnabilmente le
contestazioni disciplinari. Fin troppo evidente lo scopo di farla recedere e
rinunciare a un diritto addirittura legalmente riconosciuto!!! 

La Coop Lombardia è preoccupata che, i lavoratori inizino ad alzare la
testa, a non delegare più ai pompieri confederali l’esercizio del diritto.
La Coop Lombardia ha il timore, così come riferito da un loro responsabile,
che questa questione si allarghi a tutte le filiali Coop Lombardia con
evidente messa in discussione dei loro profitti. 

Portiamo solidarietà a Ramona, iniziando tutti ad indossare gli indumenti da
lavoro, in azienda e in orario di lavoro, oppure chiediamo che il tempo
impiegato per indossare gli indumenti da lavoro sia retribuito come orario
di lavoro. Iniziamo a chiedere ed esercitare i diritti anche attraverso il
diritto di sciopero. 

AIUTA TE MENTRE CI AIUTI: PRATICA LA SOLIDARIETÀ

AUTORGANIZZIAMOCI

S.I. COBAS Coop Lombardia – Crema

 

 

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