[Ezln-it] Chiapas approva legge che limita usi e costumi dei popoli indigeni
Annamaria
maribel_1994 at yahoo.it
Fri Jan 1 13:38:08 CET 2010
La Jornada –
Giovedì 31 dicembre 2009
Il Chiapas approva una legge
sui diritti indigeni che limita usi e costumi
Ángeles Mariscal, corrispondente. Tuxtla Gutiérrez, Chis., 30 dicembre. Il Congresso locale il 29
dicembre ha approvato la Legge dei Diritti Indigeni per lo Stato del Chiapas
che dice di riconoscere gli usi e costumi dei popoli indigeni, purché non
contravvengano i precetti delle costituzioni statale e federale.
La giustificazione della nuova legge, promossa dal
governatore Juan Sabines Guerrero, dice di plasmare i principi normativi per
riconoscere il diritto alla libera determinazione e all'autonomia dei popoli
indigeni, contenuti negli accordi di San Andrés Larráinzar.
Tuttavia, l'articolo primo dice che la legge approvata
regolamenta l'articolo 13 della Costituzione Politica dello Stato del Chiapas
che riconosce questa entità come uno stato pluriculturale basato sui popoli
indigeni.
All'articolo 12 la nuova legge riconosce il diritto alla
libera determinazione e all'autonomia dei popoli e comunità indigene
"nella cornice della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani ed
in particolare dello stato". All'articolo 15 aggiunge che le relazioni dei
popoli indigeni chiapanechi con altri fuori dello stato dovranno attenersi a
quanto disposto dalle costituzioni statale e federale.
L’articolo 28 recita: "Gli usi e costumi che si
riconoscono legalmente validi e legittimi dei popoli indigeni per nessun motivo
o circostanza dovranno contravvenire alla Costituzione Politica degli Stati
Uniti Messicani, a quella dello stato, alle leggi statali vigenti, né colpire i
diritti umani né di terzi".
L’articolo 65 segnala che i popoli indigeni avranno
"accesso" alle risorse delle loro terre e territori nei termini
dell'articolo 27 della Costituzione federale, e che i meccanismi e programmi
per lo sfruttamento di queste risorse dovranno essere studiati in coordinamento
con autorità federali e statali.
Si proibisce qualsiasi tipo di ricollocamento o spostamento
delle comunità indigene, salvo che avvengano per propria volontà "o siano
motivati da causa di utilità pubblica legalmente accreditata e giustificata, o
per la conservazione dell'ordine pubblico, in particolare per quanto si
riferisce a casi di rischi, disastri, sicurezza o sanità".
L'articolo 77 stabilisce che il governo dello stato ed i
municipi promuoveranno imprese di proprietà delle comunità indigene, per
"ottimizzare" l'utilizzo delle materie prime dei loro territori. http://www.jornada.unam.mx/2009/12/31/index.php?section=estados&article=021n2est
(Traduzione “Maribel” – Bergamo http://chiapasbg.wordpress.com )
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