[Redditolavoro] Fw: DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TERREMOTO

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Wed May 30 07:36:43 CEST 2012


DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TERREMOTO


Con preghiera di massima diffusione.

A tale proposito riporto in allegato, il relativo file Word formattato, per 
un più facile "copia e incolla" oppure per la stampa.

A disposizione di tutti per ulteriori chiarimenti.

Marco Spezia



DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TERREMOTO


Il terremoto è una situazione di emergenza. E la legge prevede a carico del 
datore di lavoro e dei dirigenti di qualunque azienda obblighi specifici per 
la gestione di qualunque forma di emergenza, compreso i terremoti.

Visto che evidentemente c'è molta disinformazione e tale proposito (e l' 
informazione secondo obbligo di legge la dovrebbero garantire datori di 
lavoro e dirigenti), voglio ricordare ai lavoratori e ai cittadini quanto 
segue.



L' articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di 
lavoro e dirigenti di:

-        designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

-        adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa;

-        astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di 
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere 
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato;

-        adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave 
e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, 
alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti.


L' articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di 
lavoro e dirigenti di:

-        organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti 
in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza;

-        designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

-        fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze 
siano formati, in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, 
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o 
dell'unità produttiva;

-        informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un 
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da 
adottare;

-        programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che 
non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al 
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

-        adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, 
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella 
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore 
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di 
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici 
disponibili;

-        astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



Infine l' articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei 
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato:

-        il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non 
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona 
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da 
qualsiasi conseguenza dannosa;

-        il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e 
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende 
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire 
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave 
negligenza.



Quindi i lavoratori devono pretendere da datore di lavoro e dirigenti che:

-        esista e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) 
dell' azienda il documento formale "Piano di emergenza", comprendente anche 
le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in 
caso di terremoto;

-        siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell' 
emergenza, che devono gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere 
in caso di terremoto;

-        sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di 
sicurezza;

-        non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo 
aver accertato tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la 
sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse.



Anche nel caso di mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, 
in caso di terremoto, i lavoratori devono:

-        al termine delle prime scosse (in cui devono pensare a ripararsi 
sotto tavoli, architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile 
dà l' ordine di evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il 
fabbricato e portarsi a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso 
e da altri fabbricati;

-        se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell' 
emergenza, non prendere nessuna iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare 
(dopo le prime scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza nessuna 
preoccupazione per danni a macchinari o beni aziendali;

-        se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell' 
emergenza, eseguire le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la 
formazione ricevuta, ricordando comunque che non sono né Vigili del Fuoco, 
né infermieri professionisti;

-        se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, 
distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture 
portanti, ecc.) non rientrare all' interno dello stesso, nemmeno se lo 
chiede il capo o il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione 
formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;

-        nel dubbio richiedere sempre l' intervento dei Vigili del Fuoco o 
della Protezione Civile e non fidarsi di rassicurazioni generiche e non 
sopportate da fatti evidenti.


Visto che ormai terremoti importanti stanno interessando anche zone nel 
passato dichiarate non pericolose, i lavoratori, anche tramite i propri 
Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) devono richiedere nell' immediato 
futuro al datore di lavoro di certificare l' idoneità dei luoghi di lavoro 
da un punto di vista strutturale (non necessariamente secondo la normativa 
antisismica, se non applicabile, ma secondo le leggi comunque vigenti e le 
norme applicabili, anche in zone classificate ufficialmente come non 
sismiche) e altrimenti devono pretendere che essi vengano peritati da enti o 
professionisti abilitati e richiedere i risultati della perizia.





Marco Spezia

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