[Redditolavoro] Fw: SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12

bastamortesullavoro@domeus.it cobasta at libero.it
Fri Mar 30 07:23:30 CEST 2012



SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12





In questo numero:

-         Giù le mani dall'articolo 18

-         La morte sul lavoro si è prescritta

-         Comunicato stampa ex lavoratori Thyssenkrupp sull'incidente alla 
Lafumet di Villastellone

-         Cronache dal mondo di eternit

-         I rischi correlati ai campi elettromagnetici

-         Rischio chimico: come tutelare la salute nei cantieri edili



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste 
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il 
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei 
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la 
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail at libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



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GIU' LE MANI DALL'ARTICOLO 18



Da: Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul 
lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.com/



Mercoledì 21 marzo 2012



Giù le mani dall'Articolo 18



Da metalmeccanico in pensione e da curatore dell'Osservatorio Indipendente 
di Bologna morti per infortuni sul lavoro, non posso che essere indignato 
per quanto viene prospettato sugli interventi che questo governo intende 
adottare sull'Articolo 18.

Sono interventi che cambieranno in modo drammatico i rapporti all'interno 
della Fabbrica e di tutti i luoghi di lavoro. Verso il mondo del lavoro si 
sta completando una lotta di classe ventennale, lotta di classe avvallata 
dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, che a parte poche eccezioni è 
d'accordo con questo governo.

Un consenso trasversale, che vede anche la maggioranza dei parlamentari del 
PD, che come ho scritto altre volte, sono dal punto di vista culturale di 
centro-destra.



Il problema vero e quello del ricatto che le nuove norme avranno su tutti 
gli aspetti che regolano la vita nei luoghi di lavoro. Mi spiego meglio: con 
la scusa di "motivi economici" si manderà dei segnali, neanche tanto velati, 
al singolo lavoratore, "ti conviene non esporti su organizzazione del 
lavoro, contratto, essere iscritto a sindacati con la schiena dritta come la 
FIOM".

Si andrà a lavorare anche se si è ammalati, così salterà, anche il diritto 
di curarsi.



Potrei continuare all'infinito su questi possibili ricatti ma mi fermo qui. 
Insomma dalle aziende verrà adottata la massima di Mao "colpiscine uno per 
educarne cento". Ma probabilmente basterà solo un "avvertimento".

Tra l'altro con l'allungamento dell'età gli anziani lavoratori, tra l'altro 
molti saranno "acciaccati", costretti a lavorare fino a quasi 70 anni, con 
gli scatti d'anzianità accumulati e i passaggi di categoria costeranno il 
doppio di un giovane e quindi per "ragioni economiche", potrà essere 
licenziato dagli imprenditori con pochi scrupoli.



Queste modifiche all'Articolo 18 sono una VERGOGNA. Che fare? Una 
mobilitazione vera e lavorare fin da ora a creare le condizioni per avere 
nel prossimo parlamento solo parlamentari che vengono dal mondo del lavoro.

Lobby d'ogni genere e politici di professione, spesso implicati in malaffare 
legiferano contro il mondo del lavoro, d'accordo con questo governo di 
miliardari, che è una continuazione del precedente. Governo che tra l'altro 
non ha nessuna legittimazione democratica espressa dal voto.

Ricchi oligarchi che non sanno neppure cos'è un lavoratore, hanno l'appoggio 
della stragrande maggioranza del parlamento.



Mentre il mondo del lavoro, che esprime decine di milioni di voti, ha solo 
alcuni ex sindacalisti come Nerozzi e Damiano e un solo operaio come 
Boccuzzi che difendono senza tentennamenti gli interessi dei lavoratori. La 
FIOM e l'intera CGIL hanno una forza immensa che, però si scontra con 
l'ostilità di un parlamento classista e anti popolare, devono impegnarsi fin 
da ora per far eleggere alle prossime politiche solo rappresentanti del 
mondo del lavoro scelti tra i migliori sindacalisti e tra i lavoratori più 
preparati. Se necessario anche con liste proprie.



Non bisogna mai più affidare le sorti del mondo del lavoro a partiti che poi 
legiferano contro gli interessi dei lavoratori. Tra l'altro nei 5 anni di 
monitoraggio dei morti per infortuni sul lavoro viene fuori chiaramente che 
a morire sono soprattutto lavoratori che non hanno tutele sindacali. Quelle 
che in ultima analisi vogliono marginalizzare con l'abolizione di fatto 
dell'Articolo 18.



Carlo Soricelli

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro



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LA MORTE SUL LAVORO SI E' PRESCRITTA



Dal blog di Samanta di Persio

http://sdp80.wordpress.com/



23 marzo 2012



Mentre il Governo dei tecnici è impegnato a discutere la riforma del lavoro, 
ancor prima che venga varata, l'articolo 1 della Costituzione viene sospeso 
per l'ennesima volta.



Antonio D'Amico è morto nello stabilimento Fiat di Pomigliano il 6 marzo del 
2002.

E' stato schiacciato da un muletto guidato dall'ultima ruota del carro 
dell'ingranaggio: un precario.



Il ragazzo guidava ad un velocità superiore ai 6 km orari, aveva la visuale 
coperta perché trasportava due contenitori con lamiere che superavano 
l'altezza consentita dalla legge di un metro e sessanta.



Quando è avvenuto l'incidente sul posto c'era anche Rosario, il figlio di 
Antonio.

Rosario conosce bene i tempi le dinamiche del lavoro: si stava producendo la 
nuova Punto, bisognava sbrigarsi, altrimenti si chiude e  il lavoro viene 
delocalizzato. Allora se le cose stanno così si chiude un occhio, forse 
anche due, chi guida il muletto  non ha il patentino ed è senza formazione. 
Il giovane precario durante il processo si è accollato tutta la colpa (come 
se la responsabilità di non essere formato sia la sua) ed in primo grado è 
stato condannato a poco più di un anno.



La Fiat ricorre in appello chiedendo l'annullamento del processo, la Fiat 
non è difesa da un avvocato qualunque, ma dal Presidente dell'ordine degli 
Avvocati della regione Campania.

I familiari di Antonio si appellano a chiunque, perfino al Presidente della 
Repubblica che li onora con la medaglia al lavoro. Il processo va avanti con 
altre testimonianze, altro dolore e tanta speranza per chi resta affinchè la 
verità possa emergere. Sul cammino incontrano un PM comprensivo, giusto o 
che semplicemente fa il proprio lavoro e chiede che la pena venga 
raddoppiata. Esattamente dopo dieci anni il processo si conclude e si 
conclude come ci ha abituato il dittatore degli ultimi diciassette anni. I 
colpevoli ci sono, ma restano impuniti:



IL REATO SI E' PRESCRITTO!





MORI' INVESTITO IN FABBRICA, REATO PRESCRITTO



NAPOLI



Il figlio dell'operaio scrive ai giornali: "Non c'è giustizia"



Suo padre, Antonio D' Amico, è una vittima del lavoro, morto nel 2002. Dopo 
un lungo iter giudiziario, il 22 marzo 2012 la Corte di Appello di Napoli ha 
dichiarato prescritto il reato. E oggi il figlio Rosario D' Amico, dalla sua 
casa a San Giorgio a Cremano (Napoli), esprime la sua amarezza. Lo fa con 
una lettera inviata ai quotidiani in cui riassume la vicenda.



Il padre era un operaio, dipendente della "Stola", una ditta che esegue lo 
stampaggio per conto della Fiat Auto. Il 6 marzo 2002 nello Stabilimento 
Fiat di Pomigliano D'Arco fu travolto da un carrello elevatore manovrato da 
un operaio di un' altra ditta, esterna, incaricata dei trasporti nello 
stabilimento. "Dopo l'incidente - scrive nella lettera Rosario D'Amico - ci 
siamo affidati alla giustizia, volevamo giustizia. Purtroppo la giustizia 
non esiste".

E la prescrizione è stata una sorpresa anche per l'avvocato Consiglia 
Fabbrocini che, fin dal primo momento, insieme ad altri colleghi ha seguito 
come parte civile la famiglia D'Amico. "Dobbiamo attendere le motivazioni 
della sentenza - afferma il legale - ma la prescrizione per noi avvocati di 
parte civile non è maturata. E dirò di più: la sentenza di non luogo a 
procedere per intervenuta prescrizione non l'ha eccepita la Procura 
Generale, nè la difesa degli imputati. Ma aspetto di conoscere le 
motivazioni della sentenza che saranno rese note entro i 90 giorni per avere 
un quadro chiaro".



La famiglia D'Amico - fa sapere l' avvocato Fabbrocini - l'ha presa male. 
"Sono amareggiati, anche per loro è stata una sorpresa. La Corte d'Appello 
ha confermato le decisioni civili in primo grado, che hanno comportato il 
pagamento di una provvisionale alla famiglia - conclude il difensore della 
famiglia. Se la Corte d'Appello darà sostegno alla tesi dell'omicidio 
colposo è chiaro che agiremo in sede civile per il risarcimento del danno".



ANSA - 25 marzo 2012



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COMUNICATO STAMPA EX LAVORATORI THYSSENKRUPP SULL'INCIDENTE ALLA LAFUMET DI 
VILLASTELLONE



Da: Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.it/



27/03/12



Ancora una volta una giornata di lavoro è stata funestata da un gravissimo 
incidente.



E' accaduto alla Lafumet di Villastellone, ditta di smaltimento rifiuti 
industriali dove 5 operai, tutti di origine maghrebina (a loro e alle loro 
famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà) sono rimasti gravemente 
ustionati in seguito ad una esplosione. E la memoria non può che tornare 
alla strage della ThyssenKrupp perché molte sono le analogie con quanto 
successo a Torino: produzioni altamente pericolose sottovalutate, scarsa 
sicurezza, ripetuti incendi che però non fanno insorgere nemmeno il minimo 
dubbio sull'ipotesi che possa verificarsi, in futuro, un evento disastroso 
(la ThyssenKrupp dopo l'incendio del 2002 non fece altro che raddoppiare la 
franchigia assicurativa), la procedura da adottare in caso di emergenza 
lasciata alla totale discrezione degli operai e le richieste di maggiore 
sicurezza da parte di lavoratori e sindacati ignorate dal titolare. Che 
ammette di aver dotato dell'indispensabile lo stabilimento e afferma che se 
avesse dovuto attrezzarlo con tutto il necessario per la sicurezza tanto 
valeva chiudere. Meglio continuare la produzione mettendo a rischio la vita 
degli operai! Parole che fanno capire quanto prima della dignità e della 
sicurezza dei lavoratori venga sempre e prima di tutto il profitto.



Marchiaro arriva addirittura a complimentarsi con i "suoi" lavoratori per 
essersi comportati in maniera ineccepibile. E lui? Ha fatto altrettanto?

Mentre CC, ASL, VV.FF. e ARPA ricostruiscono "il fatto" ci chiediamo: 
dov'erano "prima" che succedesse tutto questo? Hanno fatto i dovuti 
controlli sulla sicurezza? Hanno vigilato come dovevano? Da anni ripetiamo 
che il controllo della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro debba 
essere affidata a postazioni ispettive sotto la diretta supervisione dei 
lavoratori stessi e non delegata a terzi (RSU o RLS, che non hanno alcun 
potere decisionale). E che andrebbero "bypassate" direttamente le aziende 
stesse, rivolgendosi fin da subito alle Autorità preposte.



Gli organi di controllo intervengono sempre "dopo", mai prima. Possibile?

Mentre nelle fabbriche (grandi e piccole), nei cantieri e sulle strade si 
continua a morire e ad ammalarsi c'è chi fa, indisturbato, ingenti profitti 
(controlli inesistenti presto sostituiti da autocertificazioni, secondo la 
legge 5/2012, multe irrisorie, organi di controllo spesso compiacenti, 
depotenziamento del Testo Unico 81/08 e la "speranza" che gli Espenhahn, gli 
Schimdheiny, i Del Papa e i Riva vadano in galera.

Espenhahn, l'ex AD di ThyssenKrupp, ha anche ricevuto gli applausi di 
Confindustria lo scorso anno - e la Marcegaglia è corsa ai ripari 
promettendo l'istituzione di un Premio alla Memoria delle vittime 
ThyssenKrupp - e qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Regionale 
dell'Umbria E. Brega, il Presidente della Regione Umbria C. Marini e il 
Sindaco di Terni Di Girolamo gli hanno tributato un sentito "grazie" per il 
buon lavoro svolto in questi anni. Proprio un bel lavoro!



Torino sicuramente non lo dimenticherà. Ingenti profitti ricavati sulla 
pelle di lavoratori sempre più penalizzati dalle misure "lacrime e sangue" 
introdotte prima dal piano Marchionne e poi dalle misure contenute nella 
recente riforma del mercato del lavoro varata dal governo "tecnico", che 
colpisce soprattutto i più deboli, giovani, donne e immigrati.

L'utilizzo della manodopera immigrata, ricattabile e a basso costo, ha avuto 
per i padroni essenzialmente uno scopo: utilizzarla per estendere il 
generale abbassamento dei diritti e imporre le condizioni di sfruttamento e 
precarietà a tutti i lavoratori.

Ormai le più elementari norme democratiche della dignità del lavoro, sicuro 
e dignitoso, sono un lontano miraggio. La distanza tra cittadini e 
istituzioni è al minimo storico, per questo si sbandierano ai quattro venti 
celebrazioni dal sapore fintamente patriottiche come il centocinquantenario 
dell'Unità d'Italia, mentre il paese viene lasciato andare in pezzi nelle 
mani dei soliti noti: banche, istituiti finanziari, Mafia, Vaticano, 
politica, affaristi, speculatori, ecc., lasciati indisturbati e liberi di 
speculare, aumentare a dismisura il debito, impoverire e sfruttare e lo 
Stato, incapace di dare risposte, criminalizza le lotte di chi non può fare 
altro che opporsi e difendere i propri diritti (sanità, istruzione, lavoro 
sicuro e dignitoso per tutti, salvaguardia ambientale) visto che è proprio 
lo Stato il primo a violare i diritti costituzionali che dovrebbe garantire.

I morti sul lavoro non sono altro che un'altra delle brutture che questo 
sistema produttivo non può, visto l'incedere travolgente della crisi, che 
far altro che accrescere.



Mentre destra e sinistra spalleggiano il governo Monti nell'opera di attacco 
indiscriminato ai diritti dei lavoratori e dei cittadini per fortuna tutta 
una parte sana del Paese si ribella e lotta per opporsi a questo scempio che 
vede sui lavoratori gravare tutto il peso della crisi: Movimento NO TAV, 
Movimento Pastori Sardi, Movimento dei Forconi, Comitato No Debito, 
FIOM-CGIL e sindacati di base, fabbriche in occupazione (Jabil, Rsi, 
lavoratori e sindacalisti combattivi, lavoratori e cittadini impegnati nella 
difesa dei Beni Comuni, ecc.).



Per questo oggi occorre più che mai solidarizzare, sostenere e appoggiare 
tutti quegli organismi, movimenti, associazioni, forze sindacali e 
sindacalisti più combattivi, lavoratori e singoli cittadini che, ognuno nel 
proprio ambito di lotta e con le proprie specificità, si oppongono alle 
misure più nefaste imposte dalla crisi.



Per non cadere nella deriva umana, materiale e sociale in cui vorrebbero 
relegarci promuovendo abbrutimento, sfiducia ed individui visti non come 
persone con sogli e aspirazioni ma come "esuberi" dobbiamo comprendere che 
lottare oggi contro queste nefandezze è utile ma soprattutto necessario e 
inevitabile.



Torino, 27 marzo 2012 Ex lavoratori ThyssenKrupp Torino



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CRONACHE DAL MONDO DI ETERNIT



Da Articolo 21

http://www.articolo21.org


di Valter Vecellio



Brutte notizie, dal mondo di Eternit. La Quarta sezione penale della Corte 
di Cassazione ha stabilito che a distanza di 45 anni ci dovrà essere sarà un 
nuovo esame, per verificare le eventuali responsabilità di alcuni ex 
dirigenti della Michelin nel decesso di un operaio avvenuto il 20 giugno 
2002, per adenocarcinoma polmonare, conseguente, secondo l'accusa, 
all'inalazione di fibre di amianto nello stabilimento di Cuneo dal 1963 al 
dicembre 1994.



La Cassazione, pur prendendo atto della prescrizione del reato di omicidio 
colposo contestato agli ex legali rappresentanti della ditta tra il '79 e il 
'94, ha disposto un nuovo esame nei confronti del capo servizio della 
centrale termica dello stabilimento dal '63 al '66 e di un collega che 
ricopriva lo stesso incarico dall'88 al '94. In appello (Corte di Torino 
ottobre 2010) erano stati tutti condannati per omicidio colposo. Secondo i 
giudici di merito gli ex dirigenti erano responsabili di "omissioni colpose" 
e, in quanto "titolari di specifiche posizioni di garanzia durante la vita 
lavorativa della vittima, avevano determinato la riduzione dei tempi di 
latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato 
i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente".



Ora la Suprema Corte, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti alla 
Corte d'appello di Torino precisa che il nuovo giudizio "dovrà valutare se, 
a fronte di una nuova patologia multifattoriale quale l'adenocarcinoma 
patito dalla vittima, l'esposizione all'amianto, di un lavoratore aduso nel 
tempo a prolungato fumo di sigarette, abbia costituito una condizione 
necessaria per l'insorgenza della patologia o per un'accelerazione dei tempi 
di latenza di una malattia provocata da  altra causa".



Dalla Cassazione a Roma, al tribunale di Padova. Assolti "perché il fatto 
non sussiste". Questa la sentenza del giudice di Padova Nicoletta De Nardus 
per gli otto alti ufficiali della Marina militare, tra ammiragli e ufficiali 
della marina militare (uno di loro nel frattempo era deceduto) imputati di 
omicidio colposo per la morte di due militari dovuta a mesotelioma pleuruco; 
malattia che secondo l'accusa avevano contratto a causa dell'amianto 
impiegato nella costruzione delle navi da guerra.



C'era molta attesa in tribunale a Padova, per una sentenza che molte delle 
vittime dell'esposizione all'amianto speravano vincente dopo le condanne nel 
processo 'eternit' a Torino, e prima ancora per quello 'Breda-Fincantieri' 
relativo alle morti da amianto a Venezia. Bisognerà ovviamente attendere di 
conoscere le motivazioni della sentenza; che però appare un obiettivo freno 
alla seconda inchiesta, battezzata "Marina 2", su cui fanno affidamento 
decine di ex marinai imbarcati su "navi maledette". Così le hanno definite 
quanti erano giunti da più parti d'Italia nella città veneta in attesa del 
verdetto.



L'indagine era scattata nel 2005 dopo la morte del capitano di vascello 
Giuseppe Calabrò,  61 anni, e del meccanico di bordo Giovanni Baglivo, 50 
anni, ricoverati all'ospedale di Padova per mesotelioma pleurico da 
asbestosi. La malattia, secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, 
sarebbe stata causata dall'esposizione all'amianto utilizzato con profusione 
nella realizzazione di componenti nelle navi della marina militare. Da qui 
l'iscrizione nella lista degli indagati e il successivo rinvio a giudizio di 
ex capi di stato maggiore della marina militare,  degli allora direttori 
generali di Navalcostarmi, della sanità militare, e l'ex comandante in capo 
della squadra navale.



Prima del processo gli imputati avevano risarcito i familiari delle due 
vittime con 800mila e 850mila euro, facendoli uscire dalla vicenda 
giudiziaria, mentre in aula si erano costituite parti civili 
dell'associazione esposti all'amianto (AIEA) e Medicina Democratica. Per gli 
imputati il Pubblico Ministero aveva chiesto pene dai due anni ai due anni e 
otto mesi di reclusione. "Di fronte alle sentenze ormai acclarate di Venezia 
e Torino - hanno detto i rappresentanti di AIEA e Medicina Democratica - ci 
aspettavamo ben altro esito considerato che, sull'amianto, ormai la 
giurisprudenza è chiara; questa è una pericolosa battuta d'arresto".



Torniamo a Roma. La vicenda oltre che essere inquietante, ha 
dell'incredibile. Secondo quello che denunciano parlamentari di vari gruppi, 
su uno dei piazzali della manutenzione dell'aeroporto romano di Fiumicino ci 
sono i resti di nove aerei MD80 della flotta Alitalia, oggi Linee Aeree 
Italiana, società commissariata. Dovevano essere in parte smembrati per una 
eventuale vendita o rottamazione; durante le fasi di smontaggio però, i 
tecnici hanno rilevato la presenza, a bordo degli aerei, negli arredi, in 
alcune componenti meccaniche e strutturali, di una quantità di amianto tali 
da richiedere il fermo delle operazioni in attesa di una bonifica, come 
previsto dalla legge, per procedere in sicurezza alla rimozione delle 
componenti d'amianto, fino al loro completo smaltimento in discarica, come 
rifiuti tossici e pericolosi. Sugli MD80 in questione, risulterebbero 
presenti numerosi pezzi visibilmente danneggiati, esposti al contatto con 
l'aria, sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo; di 
conseguenza, le pericolosissime particelle e polveri d'amianto, estremamente 
sottili e volatili simili a spore, facilmente inalabili e assorbibili 
dall'organismo umano, con conseguenze micidiali per lo stesso, rischiano di 
essere disperse nell'area aeroportuale, nei piazzali e nelle piste, luoghi 
frequentati da migliaia di lavoratori del settore e da milioni di 
passeggeri.



Quanti sono gli aerei MD80 della ex Alitalia, che oggi si chiama CAI, e che 
contengono parti in amianto? Gli Enti preposti al controllo della 
navigazione hanno mai effettuato analisi o bonifiche delle piste o dei 
piazzali aeroportuali? Le leggi italiane sull'obbligo di dismissione e 
smaltimento dell'amianto ne vietano da anni l'utilizzo nella costruzione, ad 
esempio, dei sistemi frenanti; cosa si è fatto e cosa si fa per garantire 
che le leggi in questione  siano applicate e rispettate da tutte le 
compagnie aeree internazionali che volano e transitano nel nostro paese? E 
infine: fino a quando quei pezzi e quelle componenti di MD80 visibilmente 
danneggiati, continueranno a restare abbandonati, esposti al contatto con 
l'aria sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo, e giacenti 
nell'aeroporto romano di Fiumicino?



Più in generale, di amianto l'Italia è letteralmente impestata. Un tempo di 
questo materiale si faceva largo uso, poi si è scoperto che quando si 
deteriora procura gravissimi e irreversibili danni alla salute, e non c'è - 
al momento almeno - salvezza. Gli epidemiologi dicono che si morirà per 
amianto almeno fino al 2040, il picco arriverà tra quattro o cinque anni, 
l'Eternit procura il 54 per cento di tutti i tumori professionali.



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I RISCHI CORRELATI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI



Da Punto Sicuro:

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2782 di venerdì 27 gennaio 2012


La prevenzione del rischio relativo all'esposizione ai campi 
elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz). Le radiazioni non ionizzanti, gli effetti 
diretti e indiretti, i riferimenti normativi, la Banca dati, la valutazione 
del rischio e le misure di prevenzione.



Siena, 27 Gennaio 2012



Riprendiamo il viaggio intrapreso da PuntoSicuro attraverso i rischi 
professionali presentati in "PAF - Portale Agenti Fisici", un portale web 
realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione 
dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi 
derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione 
Toscana n.5888 dell'1 dicembre 2008. Si avvicina, tra l'altro, il momento 
(da marzo 2012) in cui il portale sarà disponibile nella sua configurazione 
definitiva e, quando validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs. 
81/2008, sarà utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti 
fisici.



Dopo esserci occupati del rischio rumore e del rischio vibrazione al sistema 
mano-braccio e al corpo intero, ci soffermiamo oggi sui rischi correlati ai 
campi elettromagnetici(0 Hz - 300 GHz).



Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation) si 
indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui 
meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della 
ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente 
diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente 
raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente 
atomi e molecole, e in una sezione non ionizzante. Quest'ultima viene a sua 
volta suddivisa, in funzione della frequenza, in:

-         una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz): ad esempio le radiazioni 
ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa;

-         una sezione non ottica (0 Hz - 300 GHz): comprende le microonde 
(MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 
magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), 
fino ai campi elettrici e magnetici statici: è di questa sezione che si 
occupa questa parte del portale.



Nella parte dedicata alla descrizione del rischio si ricorda che i 
meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia 
biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti 
fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, 
e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti 
diretti in quanto risultato di un'interazione diretta dei campi con il corpo 
umano.

Tuttavia esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di 
accoppiamento indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si 
manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 
potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, 
contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con 
dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri 
dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti 
indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici 
all'interno di intensi campi magnetici statici; nell'innesco di 
elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per 
scintille provocate dalla presenza dei CEM nell'ambiente (DLgs.81/2008, art. 
209, comma 4, lettera d).



Si ricorda inoltre che le principali organizzazioni protezionistiche 
internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai campi 
elettromagnetici (CEM) organico e ben fondato. Il riferimento più autorevole 
è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 
Radiation Protection (ICNIRP).

E la filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo 
luogo le grandezze fisiche 'dosimetriche' proprie dell'interazione tra i 
campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti 
precedentemente descritti. Tuttavia nella pratica le grandezze di base non 
sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il 
rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle 
grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente 
misurabili nell'ambiente.



In Italia il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è 
il Decreto legislativo 81/2008. Le disposizioni specifiche sulla protezione 
dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute 
nel Capo IV del Titolo VIII e derivano dal recepimento della direttiva 
2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente 
posticipato di quattro anni dalla direttiva 2004/46/CE. Tuttavia benché 
l'entrata in vigore del Capo IV sia prevista per il 30 aprile 2012, resta 
valido il principio generale che impegna il datore di lavoro alla 
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli 
derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, a decorrere dal 1 gennaio 
2009.





Il portale dedica spazio anche alla Banca Dati campi elettromagnetici (CEM), 
una banca dati sviluppata con i seguenti obiettivi:

-         garantire un'agevole reperibilità dei valori di esposizione alle 
radiazioni elettromagnetiche dai macchinari/impianti/sorgenti comunemente 
utilizzati in ambito industriale, sanitario e di ricerca al fine di favorire 
il più possibile l'attuazione di appropriati  interventi di riduzione e 
prevenzione del rischio, già in sede di valutazione del rischio, senza dover 
necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta complesse;

-         consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di 
individuare i macchinari/sorgenti che riducano al minimo il rischio di 
esposizione ai campi elettromagnetici, in fase di acquisto ed aggiornamento 
del parco  macchine.



In particolare per ciascun macchinario o apparato presente vengono fornite 
due tipologie di dati:

-         dati anagrafici del macchinario, utili ai fini della corretta 
identificazione del macchinario/apparato;

-         dati specifici delle sorgenti/applicatori a cui fanno riferimento 
le misurazioni riportate nel portale; va in proposito rilevato che può 
accadere che una stessa apparecchiatura / macchinario possa avere installate 
al suo interno, nelle condizioni operative di impiego, differenti 
applicatori. In tal caso andranno ricercati i dati relativi all'applicatore 
di interesse.



Si sottolinea che i dati di esposizione riportati  nella Banca Dati possono 
essere usati ai fini della valutazione del rischio solo per apparati 
integri, e quando le specifiche tecniche dell'insieme macchinario - sorgente 
presente sul posto di lavoro e le modalità di utilizzo del macchinario 
coincidono con quelle riportate nel PAF - Banca dati esposizione.



Riguardo alla valutazione del rischio si indica che la valutazione del 
rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti 
nel luogo di lavoro.

Si definisce situazione "giustificabile" la condizione espositiva a CEM che 
non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa 
definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute 
le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui 
alla raccomandazione europea 1999/519/CE.

In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili 
quelle elencate in una tabella, presente sul portale, e elaborate a partire 
dalla norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile 
indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Sul portale è presente anche una tabella che riporta gli apparati che devono 
essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad 
esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai 
livelli d'azione per i lavoratori.



Rimandando i lettori ad un lettura esaustiva delle informazioni presenti sul 
portale, riportiamo alcune informazioni sulle misure di prevenzione e 
protezione.



In particolare nelle attività lavorative ove siano presenti macchinari o 
impianti  emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi,  è in 
genere sempre possibile individuare un insieme di misure di tutela di tipo 
organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:

-         prevenire l'esposizione di individui con controindicazioni 
assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;

-         ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici irradiati da tali apparati.



Riportiamo brevemente alcune delle misure principali, comuni alla maggior 
parte delle situazioni espositive:

-         installazione e layout: è necessario che gli apparati emettitori 
di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli 
stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale 
stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti indiretti, 
problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di 
fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM 
vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti 
metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche;

-         delimitazione delle aree: le  aree di lavoro ove i valori di 
esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la 
popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con 
i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con 
cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi 
alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza: l'accesso a 
tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione 
dell'assenza di controindicazioni fisiche  all'esposizione;

-         formazione ed addestramento del personale: è fondamentale che il 
personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle 
operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla 
necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a campi 
elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo 
strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del 
macchinario/impianto sorgente di CEM;

-         interventi sulle sorgenti/acquisto nuovi macchinari: secondo 
quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione dei 
macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a 
quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle 
persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.



L' indirizzo del Portale Agenti Fisici (PAF) è:

http://www.portaleagentifisici.it/index.php



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RISCHIO CHIMICO: COME TUTELARE LA SALUTE NEI CANTIERI EDILI



Da Punto Sicuro:

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2819 di martedì 20 marzo 2012



I fattori di rischio chimico correlati alle operazioni lavorative del 
comparto edile. Silice, amianto, fibre minerali artificiali, polvere di 
legno, cemento, fluidi disarmanti, bitumi, catrami e prodotti adesivi. I 
rischi e le misure di prevenzione.



Reggio Emilia, 20 Marzo 2012



Per favorire idonee azioni informative e formative finalizzate alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto edile, Punto Sicuro ha 
presentato qualche mese fa un documento con utili indicazioni pratiche per 
l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un 
cantiere tradizionale.

Stiamo parlando della "Guida pratica all'antinfortunistica nei cantieri 
edili", pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale informativo 
collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) e realizzata 
dall'AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.



Poiché troppo spesso, quando si affrontano i problemi dei cantieri edili, ci 
si sofferma solo sul rischio infortunistico, riprendiamo la presentazione 
del documento dell'AUSL di Reggio Emilia per mettere in luce alcuni rischi 
per la salute inquadrabili nel campo dell'igiene del lavoro.



Presentiamo, ad esempio, alcuni fattori relativi al rischio chimico, 
correlati alle operazioni lavorative del comparto edile che espongono 
all'inalazione di polveri di diversa natura:

-         Silice: polveri miste, contenenti quote variabili di silice libera 
cristallina, possono prodursi durante varie lavorazioni, quali la 
preparazione di malte cementizie e calcestruzzi, nelle operazioni di 
sabbiatura delle facciate, nelle demolizioni, durante l'uso di strumenti 
vibranti su calce e calcestruzzo. L'inalazione di polveri miste, contenenti 
silice libera può causare malattie polmonari che vanno dalla bronchite 
cronica alla silicosi. Studi recenti indicano che la silice libera 
cristallina presenta effetti cancerogeni sul polmone, in particolare quando 
i materiali o i preparati che contengono silice cristallina vengono 
sottoposti ad azione meccanica (lavorazioni che implicano triturazione, 
macinazione, frantumazione).

-         Amianto: il rischio di inalare fibre di amianto è limitato alle 
operazioni di rimozione del minerale o di demolizione degli edifici. Nelle 
operazioni di demolizione, fibre di amianto potranno liberarsi nell'aria in 
seguito ad operazioni di abrasione o di taglio delle opere portanti, o più 
semplicemente, data la friabilità del materiale, durante la rimozione di 
coperture (ondulati), rivestimenti isolanti, pannellature, stucchi adesivi. 
Le fibre di amianto possono provocare le seguenti malattie: fibrosi 
polmonare progressiva (asbestosi), tumore pleurico (mesotelioma), cancro 
bronchiale.

-         Fibre minerali artificiali: vengono impiegate come isolanti 
termoacustici la lana di vetro e di roccia. Queste fibre sono dotate di 
capacità irritante sulla cute e sulle prime vie respiratorie. Studi recenti 
indicano che le fibre ceramiche refrattarie presentano effetti cancerogeni e 
sono state classificate con la frase R49 "Può provocare il cancro per 
inalazione" nel D.M. 01.09.98. Nello stesso D.M. però le lane minerali, che 
hanno una composizione chimica diversa e certe caratteristiche (ad esempio 
fibre di "grosso diametro"), non sono classificate cancerogene.

-         Polvere di legno: i carpentieri e gli addetti alla posa in opera 
degli infissi e dei pavimenti in legno, sono esposti all'inalazione di 
polveri delle specie lignee utilizzate (pino, abete - classificati come 
legni teneri - castagno, faggio e altre specie lignee simili, legni 
esotici - classificati tutti come legni duri) spesso contaminate da 
conservanti del legno. Le polveri di legno duro sono state indicate come 
cancerogene nel decreto legislativo 66/00 (tumore ai seni nasali). Queste 
polveri sono anche dotate, in misura diversa, di azione irritante e 
sensibilizzante.



A tale proposito alcuni elementi di prevenzione possono essere:

-         occorre adottare i provvedimenti necessari ad impedire o a 
ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri e 
delle fibre;

-         si devono adottare modalità di lavoro che limitino lo sviluppo di 
polveri, quali l'umidificazione del materiale in lavorazione, l'utilizzo di 
utensili manuali o meccanici a bassa velocità e fornire idonei dispositivi 
di protezione individuali: ad es. maschere respiratorie tipo FFP1 (S) per le 
polveri inerti o di classe superiore (FFP2 o FFP3) per le polveri di legno 
duro, le fibre ceramiche refrattarie e le polveri contenenti silice libera 
cristallina;

-         le lavorazioni che espongono a fibre di amianto richiedono 
particolari cautele. Il decreto legislativo 277 del 15/08/91 obbliga il 
datore di lavoro a predisporre un piano di lavoro prima dei lavori di 
rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto, in cui siano 
specificate le necessarie cautele per garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; copia del piano di lavoro deve essere inviato, anticipatamente 
rispetto all'inizio dei lavori, al SPSAL dell'USL di competenza.



Il documento mette poi in rilievo alcuni rischi chimici in merito all'uso 
del cemento.

Infatti la presenza nel cemento del cromo ed in minor misura di altri 
metalli, è responsabile dell'insorgenza dell'eczema del muratore.  È questa 
una malattia della pelle su base allergica estremamente frequente negli 
addetti all'edilizia.

Tale malattia compare inizialmente alle mani e poi si estende ad altre parti 
del corpo, riaccendendosi ed aggravandosi ad ogni nuovo contatto con il 
cemento, rendendo di fatto il lavoratore non più in grado di attendere alla 
propria attività. Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono indicate 
le iscrizioni e informazioni che devono essere presenti negli imballaggi di 
cementi e miscele contenenti cemento.

Riguardo alla prevenzione i lavoratori devono essere dotati di idonei mezzi 
di protezione personale.

In particolare i soggetti affetti da  dermatite da cemento debbono sempre 
utilizzare un sottoguanto in cotone, in quanto il contatto diretto con la 
gomma o con la pelle del guanto di protezione può provocare una ricaduta 
dell'eczema.



Altre sostanze che presuppongono specifiche precauzioni sono i fluidi 
disarmanti.

Generalmente i fluidi disarmanti utilizzati in edilizia sono preparati non 
seguendo schemi standardizzati, ma sulla base dell'esperienza degli 
utilizzatori.  Per questo la loro formulazione è assai varia, sia per quanto 
riguarda l'olio (spesso sono utilizzati oli esausti), sia per quanto 
riguarda gli additivi. I principali fattori di rischio sono legati alla 
possibile presenza negli oli degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 
dei policlorobifenili (PCB) e delle nitrosammine, tutte sostanze dotate di 
potere cancerogeno.

Gli oli disarmanti possono essere responsabili della comparsa, negli 
utilizzatori, di una dermatite di tipo follicolare, localizzata alle mani ed 
alle cosce. Gli oli possono essere causa dell'insorgenza di tumori della 
pelle, mentre è discussa l'azione cancerogena di questi composti sul 
polmone.

In tal caso alcuni elementi di prevenzione per la tutela della salute dei 
lavoratori possono essere:

-         scelta del prodotto: è necessario scegliere oli con tenore nullo 
di IPA e PCB; è assolutamente da evitare l'utilizzo di oli esausti per la 
possibile presenza in questi di sostanze cancerogene;

-         modalità di applicazione: è da preferirsi l'applicazione a 
pennello rispetto alla nebulizzazione;

-         dispositivi di protezione individuali: quando il fluido è 
applicato a pennello è sufficiente utilizzare i guanti, la tuta, le scarpe 
antisdrucciolo resistenti agli oli; nel caso in cui si ricorra alla 
nebulizzazione è necessario indossare anche maschere respiratorie con filtro 
combinato per nebbie e vapori. La tuta deve essere lavata a secco per 
allontanare i residui di olio.



Il documento sottolinea poi che le operazioni di impermeabilizzazione 
comportano l'impiego di bitumi e catrami. E questi composti, ed in 
particolare i catrami e le peci ed in minor misura i bitumi, contenendo 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), possono essere responsabili 
dell'insorgenza di tumori a carico della pelle, nonché di congiuntiviti e 
dermatiti.



Concludiamo questa breve presentazione dei principali rischi chimici per i 
lavoratori edili, parlando di prodotti adesivi.

I prodotti adesivi sono impiegati per la messa in posa dei pavimenti e dei 
rivestimenti in ceramica ed in legno:

-         Adesivi in polvere: il costituente principale è il cemento al 
quale sono addizionate cariche minerali (sabbia quarzifera o carbonato di 
calcio). La pericolosità per la salute di questi prodotti è legata alla 
polverosità del materiale e all'eventuale presenza di silice libera 
cristallina.

-         Adesivi in dispersione: l'uso di questi prodotti non espone 
all'inalazione di polveri, in quanto queste sono disperse in soluzioni 
liquide, ma all'inalazione di solventi che si liberano sia durante la messa 
in posa che durante la presa.

-         Adesivi composti da resine reattive: in base alla natura del 
legante sono distinguibili in adesivi a base di resine epossidiche, 
responsabili dell'insorgenza di malattie su base irritativa o allergica a 
carico della cute e del polmone, ed in adesivi a base di resine 
poliuretaniche capaci di provocare, a concentrazioni bassissime, gravi 
sensibilizzazioni a carico dell'apparato respiratorio. Sono impiegati 
numerosi altri prodotti di notevole tossicità come gli additivi per il 
cemento e il calcestruzzo, i prodotti impiegati nelle operazioni di restauro 
e di pulizia degli edifici (formulati che spesso contengono acido 
cloridrico, formico e altro), gli insetticidi e i fungicidi per il legno, 
ecc.



Concludiamo riportando alcuni elementi di prevenzione di carattere generale:

-         conoscenza del rischio mediante l'acquisizione delle schede di 
sicurezza dei prodotti, privilegiando nell'acquisto i formulati 
adeguatamente caratterizzati da un punto di vista tecnico e della sicurezza;

-         definizione, anticipata all'inizio della lavorazione, degli 
accorgimenti tecnici e dei mezzi di protezione da adottare nell'uso dei 
prodotti;

-         norme di comportamento quali non mangiare, non bere e non fumare 
durante la manipolazione dei prodotti.

Si ribadisce infine che la scheda di sicurezza è uno strumento di 
prevenzione importante che può orientare nella scelta dei prodotti meno 
pericolosi e nell'adozione delle adeguate misure di prevenzione e 
protezione.



Il documento "Guida pratica all'antinfortunistica nei cantieri edili", nona 
edizione, gennaio 2011 della AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna è 
scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_Guida_antinfortunistica_cantieri.pdf

Attenzione: file di grandi dimensioni (7.68 MB).










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