[Redditolavoro] Fw: SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12
bastamortesullavoro@domeus.it
cobasta at libero.it
Fri Mar 30 07:23:30 CEST 2012
SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12
In questo numero:
- Giù le mani dall'articolo 18
- La morte sul lavoro si è prescritta
- Comunicato stampa ex lavoratori Thyssenkrupp sull'incidente alla
Lafumet di Villastellone
- Cronache dal mondo di eternit
- I rischi correlati ai campi elettromagnetici
- Rischio chimico: come tutelare la salute nei cantieri edili
Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.
La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.
L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:
"Marco Spezia - sp-mail at libero.it"
DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !
Marco Spezia
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
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GIU' LE MANI DALL'ARTICOLO 18
Da: Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul
lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.com/
Mercoledì 21 marzo 2012
Giù le mani dall'Articolo 18
Da metalmeccanico in pensione e da curatore dell'Osservatorio Indipendente
di Bologna morti per infortuni sul lavoro, non posso che essere indignato
per quanto viene prospettato sugli interventi che questo governo intende
adottare sull'Articolo 18.
Sono interventi che cambieranno in modo drammatico i rapporti all'interno
della Fabbrica e di tutti i luoghi di lavoro. Verso il mondo del lavoro si
sta completando una lotta di classe ventennale, lotta di classe avvallata
dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, che a parte poche eccezioni è
d'accordo con questo governo.
Un consenso trasversale, che vede anche la maggioranza dei parlamentari del
PD, che come ho scritto altre volte, sono dal punto di vista culturale di
centro-destra.
Il problema vero e quello del ricatto che le nuove norme avranno su tutti
gli aspetti che regolano la vita nei luoghi di lavoro. Mi spiego meglio: con
la scusa di "motivi economici" si manderà dei segnali, neanche tanto velati,
al singolo lavoratore, "ti conviene non esporti su organizzazione del
lavoro, contratto, essere iscritto a sindacati con la schiena dritta come la
FIOM".
Si andrà a lavorare anche se si è ammalati, così salterà, anche il diritto
di curarsi.
Potrei continuare all'infinito su questi possibili ricatti ma mi fermo qui.
Insomma dalle aziende verrà adottata la massima di Mao "colpiscine uno per
educarne cento". Ma probabilmente basterà solo un "avvertimento".
Tra l'altro con l'allungamento dell'età gli anziani lavoratori, tra l'altro
molti saranno "acciaccati", costretti a lavorare fino a quasi 70 anni, con
gli scatti d'anzianità accumulati e i passaggi di categoria costeranno il
doppio di un giovane e quindi per "ragioni economiche", potrà essere
licenziato dagli imprenditori con pochi scrupoli.
Queste modifiche all'Articolo 18 sono una VERGOGNA. Che fare? Una
mobilitazione vera e lavorare fin da ora a creare le condizioni per avere
nel prossimo parlamento solo parlamentari che vengono dal mondo del lavoro.
Lobby d'ogni genere e politici di professione, spesso implicati in malaffare
legiferano contro il mondo del lavoro, d'accordo con questo governo di
miliardari, che è una continuazione del precedente. Governo che tra l'altro
non ha nessuna legittimazione democratica espressa dal voto.
Ricchi oligarchi che non sanno neppure cos'è un lavoratore, hanno l'appoggio
della stragrande maggioranza del parlamento.
Mentre il mondo del lavoro, che esprime decine di milioni di voti, ha solo
alcuni ex sindacalisti come Nerozzi e Damiano e un solo operaio come
Boccuzzi che difendono senza tentennamenti gli interessi dei lavoratori. La
FIOM e l'intera CGIL hanno una forza immensa che, però si scontra con
l'ostilità di un parlamento classista e anti popolare, devono impegnarsi fin
da ora per far eleggere alle prossime politiche solo rappresentanti del
mondo del lavoro scelti tra i migliori sindacalisti e tra i lavoratori più
preparati. Se necessario anche con liste proprie.
Non bisogna mai più affidare le sorti del mondo del lavoro a partiti che poi
legiferano contro gli interessi dei lavoratori. Tra l'altro nei 5 anni di
monitoraggio dei morti per infortuni sul lavoro viene fuori chiaramente che
a morire sono soprattutto lavoratori che non hanno tutele sindacali. Quelle
che in ultima analisi vogliono marginalizzare con l'abolizione di fatto
dell'Articolo 18.
Carlo Soricelli
Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro
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LA MORTE SUL LAVORO SI E' PRESCRITTA
Dal blog di Samanta di Persio
http://sdp80.wordpress.com/
23 marzo 2012
Mentre il Governo dei tecnici è impegnato a discutere la riforma del lavoro,
ancor prima che venga varata, l'articolo 1 della Costituzione viene sospeso
per l'ennesima volta.
Antonio D'Amico è morto nello stabilimento Fiat di Pomigliano il 6 marzo del
2002.
E' stato schiacciato da un muletto guidato dall'ultima ruota del carro
dell'ingranaggio: un precario.
Il ragazzo guidava ad un velocità superiore ai 6 km orari, aveva la visuale
coperta perché trasportava due contenitori con lamiere che superavano
l'altezza consentita dalla legge di un metro e sessanta.
Quando è avvenuto l'incidente sul posto c'era anche Rosario, il figlio di
Antonio.
Rosario conosce bene i tempi le dinamiche del lavoro: si stava producendo la
nuova Punto, bisognava sbrigarsi, altrimenti si chiude e il lavoro viene
delocalizzato. Allora se le cose stanno così si chiude un occhio, forse
anche due, chi guida il muletto non ha il patentino ed è senza formazione.
Il giovane precario durante il processo si è accollato tutta la colpa (come
se la responsabilità di non essere formato sia la sua) ed in primo grado è
stato condannato a poco più di un anno.
La Fiat ricorre in appello chiedendo l'annullamento del processo, la Fiat
non è difesa da un avvocato qualunque, ma dal Presidente dell'ordine degli
Avvocati della regione Campania.
I familiari di Antonio si appellano a chiunque, perfino al Presidente della
Repubblica che li onora con la medaglia al lavoro. Il processo va avanti con
altre testimonianze, altro dolore e tanta speranza per chi resta affinchè la
verità possa emergere. Sul cammino incontrano un PM comprensivo, giusto o
che semplicemente fa il proprio lavoro e chiede che la pena venga
raddoppiata. Esattamente dopo dieci anni il processo si conclude e si
conclude come ci ha abituato il dittatore degli ultimi diciassette anni. I
colpevoli ci sono, ma restano impuniti:
IL REATO SI E' PRESCRITTO!
MORI' INVESTITO IN FABBRICA, REATO PRESCRITTO
NAPOLI
Il figlio dell'operaio scrive ai giornali: "Non c'è giustizia"
Suo padre, Antonio D' Amico, è una vittima del lavoro, morto nel 2002. Dopo
un lungo iter giudiziario, il 22 marzo 2012 la Corte di Appello di Napoli ha
dichiarato prescritto il reato. E oggi il figlio Rosario D' Amico, dalla sua
casa a San Giorgio a Cremano (Napoli), esprime la sua amarezza. Lo fa con
una lettera inviata ai quotidiani in cui riassume la vicenda.
Il padre era un operaio, dipendente della "Stola", una ditta che esegue lo
stampaggio per conto della Fiat Auto. Il 6 marzo 2002 nello Stabilimento
Fiat di Pomigliano D'Arco fu travolto da un carrello elevatore manovrato da
un operaio di un' altra ditta, esterna, incaricata dei trasporti nello
stabilimento. "Dopo l'incidente - scrive nella lettera Rosario D'Amico - ci
siamo affidati alla giustizia, volevamo giustizia. Purtroppo la giustizia
non esiste".
E la prescrizione è stata una sorpresa anche per l'avvocato Consiglia
Fabbrocini che, fin dal primo momento, insieme ad altri colleghi ha seguito
come parte civile la famiglia D'Amico. "Dobbiamo attendere le motivazioni
della sentenza - afferma il legale - ma la prescrizione per noi avvocati di
parte civile non è maturata. E dirò di più: la sentenza di non luogo a
procedere per intervenuta prescrizione non l'ha eccepita la Procura
Generale, nè la difesa degli imputati. Ma aspetto di conoscere le
motivazioni della sentenza che saranno rese note entro i 90 giorni per avere
un quadro chiaro".
La famiglia D'Amico - fa sapere l' avvocato Fabbrocini - l'ha presa male.
"Sono amareggiati, anche per loro è stata una sorpresa. La Corte d'Appello
ha confermato le decisioni civili in primo grado, che hanno comportato il
pagamento di una provvisionale alla famiglia - conclude il difensore della
famiglia. Se la Corte d'Appello darà sostegno alla tesi dell'omicidio
colposo è chiaro che agiremo in sede civile per il risarcimento del danno".
ANSA - 25 marzo 2012
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COMUNICATO STAMPA EX LAVORATORI THYSSENKRUPP SULL'INCIDENTE ALLA LAFUMET DI
VILLASTELLONE
Da: Basta morte sul lavoro
http://bastamortesullavoro.blogspot.it/
27/03/12
Ancora una volta una giornata di lavoro è stata funestata da un gravissimo
incidente.
E' accaduto alla Lafumet di Villastellone, ditta di smaltimento rifiuti
industriali dove 5 operai, tutti di origine maghrebina (a loro e alle loro
famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà) sono rimasti gravemente
ustionati in seguito ad una esplosione. E la memoria non può che tornare
alla strage della ThyssenKrupp perché molte sono le analogie con quanto
successo a Torino: produzioni altamente pericolose sottovalutate, scarsa
sicurezza, ripetuti incendi che però non fanno insorgere nemmeno il minimo
dubbio sull'ipotesi che possa verificarsi, in futuro, un evento disastroso
(la ThyssenKrupp dopo l'incendio del 2002 non fece altro che raddoppiare la
franchigia assicurativa), la procedura da adottare in caso di emergenza
lasciata alla totale discrezione degli operai e le richieste di maggiore
sicurezza da parte di lavoratori e sindacati ignorate dal titolare. Che
ammette di aver dotato dell'indispensabile lo stabilimento e afferma che se
avesse dovuto attrezzarlo con tutto il necessario per la sicurezza tanto
valeva chiudere. Meglio continuare la produzione mettendo a rischio la vita
degli operai! Parole che fanno capire quanto prima della dignità e della
sicurezza dei lavoratori venga sempre e prima di tutto il profitto.
Marchiaro arriva addirittura a complimentarsi con i "suoi" lavoratori per
essersi comportati in maniera ineccepibile. E lui? Ha fatto altrettanto?
Mentre CC, ASL, VV.FF. e ARPA ricostruiscono "il fatto" ci chiediamo:
dov'erano "prima" che succedesse tutto questo? Hanno fatto i dovuti
controlli sulla sicurezza? Hanno vigilato come dovevano? Da anni ripetiamo
che il controllo della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro debba
essere affidata a postazioni ispettive sotto la diretta supervisione dei
lavoratori stessi e non delegata a terzi (RSU o RLS, che non hanno alcun
potere decisionale). E che andrebbero "bypassate" direttamente le aziende
stesse, rivolgendosi fin da subito alle Autorità preposte.
Gli organi di controllo intervengono sempre "dopo", mai prima. Possibile?
Mentre nelle fabbriche (grandi e piccole), nei cantieri e sulle strade si
continua a morire e ad ammalarsi c'è chi fa, indisturbato, ingenti profitti
(controlli inesistenti presto sostituiti da autocertificazioni, secondo la
legge 5/2012, multe irrisorie, organi di controllo spesso compiacenti,
depotenziamento del Testo Unico 81/08 e la "speranza" che gli Espenhahn, gli
Schimdheiny, i Del Papa e i Riva vadano in galera.
Espenhahn, l'ex AD di ThyssenKrupp, ha anche ricevuto gli applausi di
Confindustria lo scorso anno - e la Marcegaglia è corsa ai ripari
promettendo l'istituzione di un Premio alla Memoria delle vittime
ThyssenKrupp - e qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Regionale
dell'Umbria E. Brega, il Presidente della Regione Umbria C. Marini e il
Sindaco di Terni Di Girolamo gli hanno tributato un sentito "grazie" per il
buon lavoro svolto in questi anni. Proprio un bel lavoro!
Torino sicuramente non lo dimenticherà. Ingenti profitti ricavati sulla
pelle di lavoratori sempre più penalizzati dalle misure "lacrime e sangue"
introdotte prima dal piano Marchionne e poi dalle misure contenute nella
recente riforma del mercato del lavoro varata dal governo "tecnico", che
colpisce soprattutto i più deboli, giovani, donne e immigrati.
L'utilizzo della manodopera immigrata, ricattabile e a basso costo, ha avuto
per i padroni essenzialmente uno scopo: utilizzarla per estendere il
generale abbassamento dei diritti e imporre le condizioni di sfruttamento e
precarietà a tutti i lavoratori.
Ormai le più elementari norme democratiche della dignità del lavoro, sicuro
e dignitoso, sono un lontano miraggio. La distanza tra cittadini e
istituzioni è al minimo storico, per questo si sbandierano ai quattro venti
celebrazioni dal sapore fintamente patriottiche come il centocinquantenario
dell'Unità d'Italia, mentre il paese viene lasciato andare in pezzi nelle
mani dei soliti noti: banche, istituiti finanziari, Mafia, Vaticano,
politica, affaristi, speculatori, ecc., lasciati indisturbati e liberi di
speculare, aumentare a dismisura il debito, impoverire e sfruttare e lo
Stato, incapace di dare risposte, criminalizza le lotte di chi non può fare
altro che opporsi e difendere i propri diritti (sanità, istruzione, lavoro
sicuro e dignitoso per tutti, salvaguardia ambientale) visto che è proprio
lo Stato il primo a violare i diritti costituzionali che dovrebbe garantire.
I morti sul lavoro non sono altro che un'altra delle brutture che questo
sistema produttivo non può, visto l'incedere travolgente della crisi, che
far altro che accrescere.
Mentre destra e sinistra spalleggiano il governo Monti nell'opera di attacco
indiscriminato ai diritti dei lavoratori e dei cittadini per fortuna tutta
una parte sana del Paese si ribella e lotta per opporsi a questo scempio che
vede sui lavoratori gravare tutto il peso della crisi: Movimento NO TAV,
Movimento Pastori Sardi, Movimento dei Forconi, Comitato No Debito,
FIOM-CGIL e sindacati di base, fabbriche in occupazione (Jabil, Rsi,
lavoratori e sindacalisti combattivi, lavoratori e cittadini impegnati nella
difesa dei Beni Comuni, ecc.).
Per questo oggi occorre più che mai solidarizzare, sostenere e appoggiare
tutti quegli organismi, movimenti, associazioni, forze sindacali e
sindacalisti più combattivi, lavoratori e singoli cittadini che, ognuno nel
proprio ambito di lotta e con le proprie specificità, si oppongono alle
misure più nefaste imposte dalla crisi.
Per non cadere nella deriva umana, materiale e sociale in cui vorrebbero
relegarci promuovendo abbrutimento, sfiducia ed individui visti non come
persone con sogli e aspirazioni ma come "esuberi" dobbiamo comprendere che
lottare oggi contro queste nefandezze è utile ma soprattutto necessario e
inevitabile.
Torino, 27 marzo 2012 Ex lavoratori ThyssenKrupp Torino
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CRONACHE DAL MONDO DI ETERNIT
Da Articolo 21
http://www.articolo21.org
di Valter Vecellio
Brutte notizie, dal mondo di Eternit. La Quarta sezione penale della Corte
di Cassazione ha stabilito che a distanza di 45 anni ci dovrà essere sarà un
nuovo esame, per verificare le eventuali responsabilità di alcuni ex
dirigenti della Michelin nel decesso di un operaio avvenuto il 20 giugno
2002, per adenocarcinoma polmonare, conseguente, secondo l'accusa,
all'inalazione di fibre di amianto nello stabilimento di Cuneo dal 1963 al
dicembre 1994.
La Cassazione, pur prendendo atto della prescrizione del reato di omicidio
colposo contestato agli ex legali rappresentanti della ditta tra il '79 e il
'94, ha disposto un nuovo esame nei confronti del capo servizio della
centrale termica dello stabilimento dal '63 al '66 e di un collega che
ricopriva lo stesso incarico dall'88 al '94. In appello (Corte di Torino
ottobre 2010) erano stati tutti condannati per omicidio colposo. Secondo i
giudici di merito gli ex dirigenti erano responsabili di "omissioni colpose"
e, in quanto "titolari di specifiche posizioni di garanzia durante la vita
lavorativa della vittima, avevano determinato la riduzione dei tempi di
latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato
i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente".
Ora la Suprema Corte, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti alla
Corte d'appello di Torino precisa che il nuovo giudizio "dovrà valutare se,
a fronte di una nuova patologia multifattoriale quale l'adenocarcinoma
patito dalla vittima, l'esposizione all'amianto, di un lavoratore aduso nel
tempo a prolungato fumo di sigarette, abbia costituito una condizione
necessaria per l'insorgenza della patologia o per un'accelerazione dei tempi
di latenza di una malattia provocata da altra causa".
Dalla Cassazione a Roma, al tribunale di Padova. Assolti "perché il fatto
non sussiste". Questa la sentenza del giudice di Padova Nicoletta De Nardus
per gli otto alti ufficiali della Marina militare, tra ammiragli e ufficiali
della marina militare (uno di loro nel frattempo era deceduto) imputati di
omicidio colposo per la morte di due militari dovuta a mesotelioma pleuruco;
malattia che secondo l'accusa avevano contratto a causa dell'amianto
impiegato nella costruzione delle navi da guerra.
C'era molta attesa in tribunale a Padova, per una sentenza che molte delle
vittime dell'esposizione all'amianto speravano vincente dopo le condanne nel
processo 'eternit' a Torino, e prima ancora per quello 'Breda-Fincantieri'
relativo alle morti da amianto a Venezia. Bisognerà ovviamente attendere di
conoscere le motivazioni della sentenza; che però appare un obiettivo freno
alla seconda inchiesta, battezzata "Marina 2", su cui fanno affidamento
decine di ex marinai imbarcati su "navi maledette". Così le hanno definite
quanti erano giunti da più parti d'Italia nella città veneta in attesa del
verdetto.
L'indagine era scattata nel 2005 dopo la morte del capitano di vascello
Giuseppe Calabrò, 61 anni, e del meccanico di bordo Giovanni Baglivo, 50
anni, ricoverati all'ospedale di Padova per mesotelioma pleurico da
asbestosi. La malattia, secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine,
sarebbe stata causata dall'esposizione all'amianto utilizzato con profusione
nella realizzazione di componenti nelle navi della marina militare. Da qui
l'iscrizione nella lista degli indagati e il successivo rinvio a giudizio di
ex capi di stato maggiore della marina militare, degli allora direttori
generali di Navalcostarmi, della sanità militare, e l'ex comandante in capo
della squadra navale.
Prima del processo gli imputati avevano risarcito i familiari delle due
vittime con 800mila e 850mila euro, facendoli uscire dalla vicenda
giudiziaria, mentre in aula si erano costituite parti civili
dell'associazione esposti all'amianto (AIEA) e Medicina Democratica. Per gli
imputati il Pubblico Ministero aveva chiesto pene dai due anni ai due anni e
otto mesi di reclusione. "Di fronte alle sentenze ormai acclarate di Venezia
e Torino - hanno detto i rappresentanti di AIEA e Medicina Democratica - ci
aspettavamo ben altro esito considerato che, sull'amianto, ormai la
giurisprudenza è chiara; questa è una pericolosa battuta d'arresto".
Torniamo a Roma. La vicenda oltre che essere inquietante, ha
dell'incredibile. Secondo quello che denunciano parlamentari di vari gruppi,
su uno dei piazzali della manutenzione dell'aeroporto romano di Fiumicino ci
sono i resti di nove aerei MD80 della flotta Alitalia, oggi Linee Aeree
Italiana, società commissariata. Dovevano essere in parte smembrati per una
eventuale vendita o rottamazione; durante le fasi di smontaggio però, i
tecnici hanno rilevato la presenza, a bordo degli aerei, negli arredi, in
alcune componenti meccaniche e strutturali, di una quantità di amianto tali
da richiedere il fermo delle operazioni in attesa di una bonifica, come
previsto dalla legge, per procedere in sicurezza alla rimozione delle
componenti d'amianto, fino al loro completo smaltimento in discarica, come
rifiuti tossici e pericolosi. Sugli MD80 in questione, risulterebbero
presenti numerosi pezzi visibilmente danneggiati, esposti al contatto con
l'aria, sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo; di
conseguenza, le pericolosissime particelle e polveri d'amianto, estremamente
sottili e volatili simili a spore, facilmente inalabili e assorbibili
dall'organismo umano, con conseguenze micidiali per lo stesso, rischiano di
essere disperse nell'area aeroportuale, nei piazzali e nelle piste, luoghi
frequentati da migliaia di lavoratori del settore e da milioni di
passeggeri.
Quanti sono gli aerei MD80 della ex Alitalia, che oggi si chiama CAI, e che
contengono parti in amianto? Gli Enti preposti al controllo della
navigazione hanno mai effettuato analisi o bonifiche delle piste o dei
piazzali aeroportuali? Le leggi italiane sull'obbligo di dismissione e
smaltimento dell'amianto ne vietano da anni l'utilizzo nella costruzione, ad
esempio, dei sistemi frenanti; cosa si è fatto e cosa si fa per garantire
che le leggi in questione siano applicate e rispettate da tutte le
compagnie aeree internazionali che volano e transitano nel nostro paese? E
infine: fino a quando quei pezzi e quelle componenti di MD80 visibilmente
danneggiati, continueranno a restare abbandonati, esposti al contatto con
l'aria sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo, e giacenti
nell'aeroporto romano di Fiumicino?
Più in generale, di amianto l'Italia è letteralmente impestata. Un tempo di
questo materiale si faceva largo uso, poi si è scoperto che quando si
deteriora procura gravissimi e irreversibili danni alla salute, e non c'è -
al momento almeno - salvezza. Gli epidemiologi dicono che si morirà per
amianto almeno fino al 2040, il picco arriverà tra quattro o cinque anni,
l'Eternit procura il 54 per cento di tutti i tumori professionali.
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I RISCHI CORRELATI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Da Punto Sicuro:
http://www.puntosicuro.it
Anno 14 - numero 2782 di venerdì 27 gennaio 2012
La prevenzione del rischio relativo all'esposizione ai campi
elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz). Le radiazioni non ionizzanti, gli effetti
diretti e indiretti, i riferimenti normativi, la Banca dati, la valutazione
del rischio e le misure di prevenzione.
Siena, 27 Gennaio 2012
Riprendiamo il viaggio intrapreso da PuntoSicuro attraverso i rischi
professionali presentati in "PAF - Portale Agenti Fisici", un portale web
realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione
dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi
derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione
Toscana n.5888 dell'1 dicembre 2008. Si avvicina, tra l'altro, il momento
(da marzo 2012) in cui il portale sarà disponibile nella sua configurazione
definitiva e, quando validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs.
81/2008, sarà utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti
fisici.
Dopo esserci occupati del rischio rumore e del rischio vibrazione al sistema
mano-braccio e al corpo intero, ci soffermiamo oggi sui rischi correlati ai
campi elettromagnetici(0 Hz - 300 GHz).
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation) si
indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui
meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della
ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente
diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente
raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente
atomi e molecole, e in una sezione non ionizzante. Quest'ultima viene a sua
volta suddivisa, in funzione della frequenza, in:
- una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz): ad esempio le radiazioni
ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa;
- una sezione non ottica (0 Hz - 300 GHz): comprende le microonde
(MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e
magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency),
fino ai campi elettrici e magnetici statici: è di questa sezione che si
occupa questa parte del portale.
Nella parte dedicata alla descrizione del rischio si ricorda che i
meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia
biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti
fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili,
e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti
diretti in quanto risultato di un'interazione diretta dei campi con il corpo
umano.
Tuttavia esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di
accoppiamento indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si
manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso
potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose,
contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con
dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri
dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti
indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici
all'interno di intensi campi magnetici statici; nell'innesco di
elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per
scintille provocate dalla presenza dei CEM nell'ambiente (DLgs.81/2008, art.
209, comma 4, lettera d).
Si ricorda inoltre che le principali organizzazioni protezionistiche
internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai campi
elettromagnetici (CEM) organico e ben fondato. Il riferimento più autorevole
è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising
Radiation Protection (ICNIRP).
E la filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo
luogo le grandezze fisiche 'dosimetriche' proprie dell'interazione tra i
campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti
precedentemente descritti. Tuttavia nella pratica le grandezze di base non
sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il
rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle
grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente
misurabili nell'ambiente.
In Italia il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è
il Decreto legislativo 81/2008. Le disposizioni specifiche sulla protezione
dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute
nel Capo IV del Titolo VIII e derivano dal recepimento della direttiva
2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente
posticipato di quattro anni dalla direttiva 2004/46/CE. Tuttavia benché
l'entrata in vigore del Capo IV sia prevista per il 30 aprile 2012, resta
valido il principio generale che impegna il datore di lavoro alla
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli
derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, a decorrere dal 1 gennaio
2009.
Il portale dedica spazio anche alla Banca Dati campi elettromagnetici (CEM),
una banca dati sviluppata con i seguenti obiettivi:
- garantire un'agevole reperibilità dei valori di esposizione alle
radiazioni elettromagnetiche dai macchinari/impianti/sorgenti comunemente
utilizzati in ambito industriale, sanitario e di ricerca al fine di favorire
il più possibile l'attuazione di appropriati interventi di riduzione e
prevenzione del rischio, già in sede di valutazione del rischio, senza dover
necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta complesse;
- consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di
individuare i macchinari/sorgenti che riducano al minimo il rischio di
esposizione ai campi elettromagnetici, in fase di acquisto ed aggiornamento
del parco macchine.
In particolare per ciascun macchinario o apparato presente vengono fornite
due tipologie di dati:
- dati anagrafici del macchinario, utili ai fini della corretta
identificazione del macchinario/apparato;
- dati specifici delle sorgenti/applicatori a cui fanno riferimento
le misurazioni riportate nel portale; va in proposito rilevato che può
accadere che una stessa apparecchiatura / macchinario possa avere installate
al suo interno, nelle condizioni operative di impiego, differenti
applicatori. In tal caso andranno ricercati i dati relativi all'applicatore
di interesse.
Si sottolinea che i dati di esposizione riportati nella Banca Dati possono
essere usati ai fini della valutazione del rischio solo per apparati
integri, e quando le specifiche tecniche dell'insieme macchinario - sorgente
presente sul posto di lavoro e le modalità di utilizzo del macchinario
coincidono con quelle riportate nel PAF - Banca dati esposizione.
Riguardo alla valutazione del rischio si indica che la valutazione del
rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti
nel luogo di lavoro.
Si definisce situazione "giustificabile" la condizione espositiva a CEM che
non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa
definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute
le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui
alla raccomandazione europea 1999/519/CE.
In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili
quelle elencate in una tabella, presente sul portale, e elaborate a partire
dalla norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile
indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.
Sul portale è presente anche una tabella che riporta gli apparati che devono
essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad
esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai
livelli d'azione per i lavoratori.
Rimandando i lettori ad un lettura esaustiva delle informazioni presenti sul
portale, riportiamo alcune informazioni sulle misure di prevenzione e
protezione.
In particolare nelle attività lavorative ove siano presenti macchinari o
impianti emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi, è in
genere sempre possibile individuare un insieme di misure di tutela di tipo
organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:
- prevenire l'esposizione di individui con controindicazioni
assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;
- ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici irradiati da tali apparati.
Riportiamo brevemente alcune delle misure principali, comuni alla maggior
parte delle situazioni espositive:
- installazione e layout: è necessario che gli apparati emettitori
di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli
stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale
stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti indiretti,
problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di
fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM
vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti
metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche;
- delimitazione delle aree: le aree di lavoro ove i valori di
esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la
popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con
i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con
cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi
alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza: l'accesso a
tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione
dell'assenza di controindicazioni fisiche all'esposizione;
- formazione ed addestramento del personale: è fondamentale che il
personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle
operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla
necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a campi
elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo
strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del
macchinario/impianto sorgente di CEM;
- interventi sulle sorgenti/acquisto nuovi macchinari: secondo
quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione dei
macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a
quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle
persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.
L' indirizzo del Portale Agenti Fisici (PAF) è:
http://www.portaleagentifisici.it/index.php
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RISCHIO CHIMICO: COME TUTELARE LA SALUTE NEI CANTIERI EDILI
Da Punto Sicuro:
http://www.puntosicuro.it
Anno 14 - numero 2819 di martedì 20 marzo 2012
I fattori di rischio chimico correlati alle operazioni lavorative del
comparto edile. Silice, amianto, fibre minerali artificiali, polvere di
legno, cemento, fluidi disarmanti, bitumi, catrami e prodotti adesivi. I
rischi e le misure di prevenzione.
Reggio Emilia, 20 Marzo 2012
Per favorire idonee azioni informative e formative finalizzate alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto edile, Punto Sicuro ha
presentato qualche mese fa un documento con utili indicazioni pratiche per
l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un
cantiere tradizionale.
Stiamo parlando della "Guida pratica all'antinfortunistica nei cantieri
edili", pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale informativo
collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) e realizzata
dall'AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Poiché troppo spesso, quando si affrontano i problemi dei cantieri edili, ci
si sofferma solo sul rischio infortunistico, riprendiamo la presentazione
del documento dell'AUSL di Reggio Emilia per mettere in luce alcuni rischi
per la salute inquadrabili nel campo dell'igiene del lavoro.
Presentiamo, ad esempio, alcuni fattori relativi al rischio chimico,
correlati alle operazioni lavorative del comparto edile che espongono
all'inalazione di polveri di diversa natura:
- Silice: polveri miste, contenenti quote variabili di silice libera
cristallina, possono prodursi durante varie lavorazioni, quali la
preparazione di malte cementizie e calcestruzzi, nelle operazioni di
sabbiatura delle facciate, nelle demolizioni, durante l'uso di strumenti
vibranti su calce e calcestruzzo. L'inalazione di polveri miste, contenenti
silice libera può causare malattie polmonari che vanno dalla bronchite
cronica alla silicosi. Studi recenti indicano che la silice libera
cristallina presenta effetti cancerogeni sul polmone, in particolare quando
i materiali o i preparati che contengono silice cristallina vengono
sottoposti ad azione meccanica (lavorazioni che implicano triturazione,
macinazione, frantumazione).
- Amianto: il rischio di inalare fibre di amianto è limitato alle
operazioni di rimozione del minerale o di demolizione degli edifici. Nelle
operazioni di demolizione, fibre di amianto potranno liberarsi nell'aria in
seguito ad operazioni di abrasione o di taglio delle opere portanti, o più
semplicemente, data la friabilità del materiale, durante la rimozione di
coperture (ondulati), rivestimenti isolanti, pannellature, stucchi adesivi.
Le fibre di amianto possono provocare le seguenti malattie: fibrosi
polmonare progressiva (asbestosi), tumore pleurico (mesotelioma), cancro
bronchiale.
- Fibre minerali artificiali: vengono impiegate come isolanti
termoacustici la lana di vetro e di roccia. Queste fibre sono dotate di
capacità irritante sulla cute e sulle prime vie respiratorie. Studi recenti
indicano che le fibre ceramiche refrattarie presentano effetti cancerogeni e
sono state classificate con la frase R49 "Può provocare il cancro per
inalazione" nel D.M. 01.09.98. Nello stesso D.M. però le lane minerali, che
hanno una composizione chimica diversa e certe caratteristiche (ad esempio
fibre di "grosso diametro"), non sono classificate cancerogene.
- Polvere di legno: i carpentieri e gli addetti alla posa in opera
degli infissi e dei pavimenti in legno, sono esposti all'inalazione di
polveri delle specie lignee utilizzate (pino, abete - classificati come
legni teneri - castagno, faggio e altre specie lignee simili, legni
esotici - classificati tutti come legni duri) spesso contaminate da
conservanti del legno. Le polveri di legno duro sono state indicate come
cancerogene nel decreto legislativo 66/00 (tumore ai seni nasali). Queste
polveri sono anche dotate, in misura diversa, di azione irritante e
sensibilizzante.
A tale proposito alcuni elementi di prevenzione possono essere:
- occorre adottare i provvedimenti necessari ad impedire o a
ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri e
delle fibre;
- si devono adottare modalità di lavoro che limitino lo sviluppo di
polveri, quali l'umidificazione del materiale in lavorazione, l'utilizzo di
utensili manuali o meccanici a bassa velocità e fornire idonei dispositivi
di protezione individuali: ad es. maschere respiratorie tipo FFP1 (S) per le
polveri inerti o di classe superiore (FFP2 o FFP3) per le polveri di legno
duro, le fibre ceramiche refrattarie e le polveri contenenti silice libera
cristallina;
- le lavorazioni che espongono a fibre di amianto richiedono
particolari cautele. Il decreto legislativo 277 del 15/08/91 obbliga il
datore di lavoro a predisporre un piano di lavoro prima dei lavori di
rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto, in cui siano
specificate le necessarie cautele per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori; copia del piano di lavoro deve essere inviato, anticipatamente
rispetto all'inizio dei lavori, al SPSAL dell'USL di competenza.
Il documento mette poi in rilievo alcuni rischi chimici in merito all'uso
del cemento.
Infatti la presenza nel cemento del cromo ed in minor misura di altri
metalli, è responsabile dell'insorgenza dell'eczema del muratore. È questa
una malattia della pelle su base allergica estremamente frequente negli
addetti all'edilizia.
Tale malattia compare inizialmente alle mani e poi si estende ad altre parti
del corpo, riaccendendosi ed aggravandosi ad ogni nuovo contatto con il
cemento, rendendo di fatto il lavoratore non più in grado di attendere alla
propria attività. Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono indicate
le iscrizioni e informazioni che devono essere presenti negli imballaggi di
cementi e miscele contenenti cemento.
Riguardo alla prevenzione i lavoratori devono essere dotati di idonei mezzi
di protezione personale.
In particolare i soggetti affetti da dermatite da cemento debbono sempre
utilizzare un sottoguanto in cotone, in quanto il contatto diretto con la
gomma o con la pelle del guanto di protezione può provocare una ricaduta
dell'eczema.
Altre sostanze che presuppongono specifiche precauzioni sono i fluidi
disarmanti.
Generalmente i fluidi disarmanti utilizzati in edilizia sono preparati non
seguendo schemi standardizzati, ma sulla base dell'esperienza degli
utilizzatori. Per questo la loro formulazione è assai varia, sia per quanto
riguarda l'olio (spesso sono utilizzati oli esausti), sia per quanto
riguarda gli additivi. I principali fattori di rischio sono legati alla
possibile presenza negli oli degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
dei policlorobifenili (PCB) e delle nitrosammine, tutte sostanze dotate di
potere cancerogeno.
Gli oli disarmanti possono essere responsabili della comparsa, negli
utilizzatori, di una dermatite di tipo follicolare, localizzata alle mani ed
alle cosce. Gli oli possono essere causa dell'insorgenza di tumori della
pelle, mentre è discussa l'azione cancerogena di questi composti sul
polmone.
In tal caso alcuni elementi di prevenzione per la tutela della salute dei
lavoratori possono essere:
- scelta del prodotto: è necessario scegliere oli con tenore nullo
di IPA e PCB; è assolutamente da evitare l'utilizzo di oli esausti per la
possibile presenza in questi di sostanze cancerogene;
- modalità di applicazione: è da preferirsi l'applicazione a
pennello rispetto alla nebulizzazione;
- dispositivi di protezione individuali: quando il fluido è
applicato a pennello è sufficiente utilizzare i guanti, la tuta, le scarpe
antisdrucciolo resistenti agli oli; nel caso in cui si ricorra alla
nebulizzazione è necessario indossare anche maschere respiratorie con filtro
combinato per nebbie e vapori. La tuta deve essere lavata a secco per
allontanare i residui di olio.
Il documento sottolinea poi che le operazioni di impermeabilizzazione
comportano l'impiego di bitumi e catrami. E questi composti, ed in
particolare i catrami e le peci ed in minor misura i bitumi, contenendo
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), possono essere responsabili
dell'insorgenza di tumori a carico della pelle, nonché di congiuntiviti e
dermatiti.
Concludiamo questa breve presentazione dei principali rischi chimici per i
lavoratori edili, parlando di prodotti adesivi.
I prodotti adesivi sono impiegati per la messa in posa dei pavimenti e dei
rivestimenti in ceramica ed in legno:
- Adesivi in polvere: il costituente principale è il cemento al
quale sono addizionate cariche minerali (sabbia quarzifera o carbonato di
calcio). La pericolosità per la salute di questi prodotti è legata alla
polverosità del materiale e all'eventuale presenza di silice libera
cristallina.
- Adesivi in dispersione: l'uso di questi prodotti non espone
all'inalazione di polveri, in quanto queste sono disperse in soluzioni
liquide, ma all'inalazione di solventi che si liberano sia durante la messa
in posa che durante la presa.
- Adesivi composti da resine reattive: in base alla natura del
legante sono distinguibili in adesivi a base di resine epossidiche,
responsabili dell'insorgenza di malattie su base irritativa o allergica a
carico della cute e del polmone, ed in adesivi a base di resine
poliuretaniche capaci di provocare, a concentrazioni bassissime, gravi
sensibilizzazioni a carico dell'apparato respiratorio. Sono impiegati
numerosi altri prodotti di notevole tossicità come gli additivi per il
cemento e il calcestruzzo, i prodotti impiegati nelle operazioni di restauro
e di pulizia degli edifici (formulati che spesso contengono acido
cloridrico, formico e altro), gli insetticidi e i fungicidi per il legno,
ecc.
Concludiamo riportando alcuni elementi di prevenzione di carattere generale:
- conoscenza del rischio mediante l'acquisizione delle schede di
sicurezza dei prodotti, privilegiando nell'acquisto i formulati
adeguatamente caratterizzati da un punto di vista tecnico e della sicurezza;
- definizione, anticipata all'inizio della lavorazione, degli
accorgimenti tecnici e dei mezzi di protezione da adottare nell'uso dei
prodotti;
- norme di comportamento quali non mangiare, non bere e non fumare
durante la manipolazione dei prodotti.
Si ribadisce infine che la scheda di sicurezza è uno strumento di
prevenzione importante che può orientare nella scelta dei prodotti meno
pericolosi e nell'adozione delle adeguate misure di prevenzione e
protezione.
Il documento "Guida pratica all'antinfortunistica nei cantieri edili", nona
edizione, gennaio 2011 della AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna è
scaricabile all'indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_Guida_antinfortunistica_cantieri.pdf
Attenzione: file di grandi dimensioni (7.68 MB).
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