[Redditolavoro] Brutta sentenza di Cassazione a favore dei padroni

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Sat Jul 14 18:40:20 CEST 2012


Lo chiamano “giustificato motivo oggettivo”, nella sostanza, secondo questa 
sentenza, il padrone per motivi economici può licenziare per non mettere in 
pericolo “l'equilibrio aziendale”, e questa prima ancora dell'entrata in 
vigore, il 18 luglio, della nuova legge, come dice l'articolo, sui 
licenziamenti economici!
I giudici della cassazione hanno dovuto fare i salti mortali per giustificare 
questo licenziamento perché da un lato lasciano libero il padrone di 
licenziare  “nella sua veste di soggetto che è responsabile della gestione 
aziendale dal punto di vista economico” e dall'altro però il padrone non 
dovrebbe farlo per ottenere maggiori profitti!
Come ben sanno i giudici lo scopo di un'azienda è quello di fare profitti, 
altrimenti tutte le stesse chiacchiere sulla funzione dell'“imprenditore” 
andrebbero a farsi benedire.
Perciò questa sentenza non ha niente a che vedere con la “giustizia”, è mirata 
soltanto a colpire i diritti dei lavoratori dimostrando che l'humus antioperaio 
permea di sé tutte le istituzioni...
***
Si può licenziare per efficienza
Il Sole 24 Ore 10 luglio 2012

Cassazione. La Corte vieta il sindacato sul merito della scelta purché le 
motivazioni siano realmente esistenti
«Giustificato motivo oggettivo» in presenza di una situazione di difficoltà 
LA CONDIZIONE La razionalizzazione dei costi deve servire per evitare crisi 
strutturali che mettono in pericolo l'equilibrio aziendale
Giampiero Falasca

Un'azienda che ha necessità di conseguire una gestione più efficiente, per 
fronteggiare una congiuntura economica sfavorevole, può licenziare un 
dipendente per giustificato motivo oggettivo. Il giudice non può sindacare tale 
scelta ma deve limitarsi a verificare se le ragioni addotte sono realmente 
esistenti, senza valutare nel merito la decisione imprenditoriale. A queste 
conclusioni giunge la sentenza 11465 emanata dalla Corte di Cassazione il 15 
maggio del 2012 (e pubblicata ieri), che ha convalidato il licenziamento 
intimato per fronteggiare la contrazione delle attività economiche aziendali 
mediante una riduzione dei costi di gestione.
A fronte di una crisi di mercato, un datore di lavoro aveva deciso di 
sopprimere il posto di lavoro occupato da una dipendente - una biologa - e 
affidare lo svolgimento delle stesse attività a una professionista esterna; 
questa operazione aveva consentito una riduzione dei costi di gestione. La 
Corte di cassazione, con la sentenza 11465, ha convalidato tale operazione (e 
così avevano fatto anche il Tribunale del lavoro di primo grado e la Corte 
d'appello), ricordando che la scelta di procedere al licenziamento determinato 
da ragioni inerenti all'attività produttiva è riservata all'imprenditore, nella 
sua veste di soggetto che responsabile della gestione aziendale dal punto di 
vista economico.
Pertanto, prosegue la Corte nella sentenza, i licenziamenti intimati per 
salvaguardare l'equilibrio economico dell'azienda non possono essere contestati 
sul piano giudiziale dal punto di vista dell'opportunità economica; l'unica 
verifica che deve compiere il giudice riguarda l'effettiva esistenza delle 
esigenze economiche cui si vuole far fronte con il licenziamento, per evitare 
che l'esigenza organizzativa sia pretestuosa. La Corte aggiunge inoltre - 
ribadendo un principio già noto al panorama giurisprudenziale, ma comunque 
importante - che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche 
il riassetto aziendale finalizzato a garantire una gestione più economica 
dell'azienda. Tale motivazione è sufficiente a legittimare il licenziamento, a 
una sola condizione: la razionalizzazione dei costi non deve servire ad 
aumentare il profitto dell'imprenditore ma deve essere finalizzata a impedire 
che situazioni di crisi strutturali danneggino l'equilibrio aziendale.
La sentenza chiarisce poi che il lavoratore licenziato per un giustificato 
motivo oggettivo non può vantare alcun diritto di precedenza rispetto 
all'instaurazione di un diverso rapporto di lavoro avente natura autonoma: 
pertanto, dopo la soppressione della posizione organizzativa e il conseguente 
licenziamento, l'impresa è libera di scegliere in maniera discrezionale il 
consulente cui affidare i compiti prima svolti in regime di subordinazione.

La pronuncia si rivela interessante in vista della prossima entrata in vigore, 
il 18 luglio, delle nuove regole sui licenziamenti "economici". I principi 
affermati dalla sentenza (che si occupava di una piccola impresa ma ha 
affermato concetti validi anche per i datori di lavoro soggetti al nuovo 
articolo 18) in futuro acquisteranno una valenza ancora maggiore, in quanto la 
corretta individuazione delle ragioni di carattere oggettivo che sorreggono un 
licenziamento potrà determinare un cambiamento rilevante del regime 
sanzionatorio applicabile. Se il giudice riterrà esistente, anche solo in 
parte, il giustificato motivo, ma lo considererà affetto da qualche vizio che 
non consente di legittimare il licenziamento, potrà condannare l'azienda al 
pagamento di un indennizzo di importo compreso tra 12 a 24 mensilità. Se invece 
il giudice accerterà la manifesta insussistenza delle ragioni addotte per 
giustificare il recesso, potrà assegnare al dipendente, oltre ad un'indennità 
economica di importo non superiore alle 12 mensilità, anche il diritto alla 
reintegra sul posto di lavoro. 
MASSIMA
«Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni 
inerenti all'attività produttiva è una scelta riservata all'imprenditore, quale 
responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista 
economico
ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o 
pretestuosa, non è sindacabile dal giudice
quanto ai profili della sua congruità e opportunità (...) nella nozione di 
giustificato motivo oggettivo deve ricondursi anche l'ipotesi del riassetto 
organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione della 
stessa, deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento di 
profitto».



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