[Redditolavoro] Fw: SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.103 DEL 09/02/12

bastamortesullavoro@domeus.it cobasta at libero.it
Fri Feb 10 07:59:05 CET 2012




SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.103 DEL 09/02/12






In questo numero:

-         Gli obblighi di gestione delle situazioni di emergenza medica - 
Seconda parte

-         Toscana: nel 2011 63.927 infortuni sul lavoro di cui 49 mortali

-         Processo Eternit: l' amianto è una problematica nazionale

-         Tutela della salute: vertici ENEL rinviati a giudizio

-         Sull' obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste 
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il 
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei 
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la 
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail at libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO


comunicato rete
la rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro con la partecipazione
al processo Eternit del 13 febbraio a torino
- sono disponibili un volantino nazionale, una locandina nazionale, un
opuscolo che raccoglie le cronache di tutte le udienze di questo importante
processo - avvia una campagna lunga che porterà quest'anno a una nuova
ASSEMBLEA NAZIONALE  e a UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE
dopo quelle degli anni scorso di TORINO e TARANTO
Sin da ora invitiamo tutte le realtà interessate a far pervenire la loro
disponibilità, dato che si dovrà preparare insieme un nuovo appello e
definire il percorso che porterà a toccare tutte le città italiane da
palermo a torino, da taranto a trento, da ravenna a genova, da napoli a
marghera e che si concluderà con una manifestazione nazionale

rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
bastamortesullavoro at gmail.com
mailing list
bastamortesullavoro at domeus.it
blog
http://bastamortesullavoro.blogspot.com
febbraio 2012





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GLI OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA MEDICA - SECONDA 
PARTE

LE CONSULENZE DI SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! - N.20 - 2



Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! 
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno 
richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che 
per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a 
fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di 
leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un' utile 
fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili 
o analoghi.



In questo caso riporto la relazione relativa agli obblighi a carico del 
datore di lavoro in merito alla gestione delle emergenze mediche (infortuni 
/ malori) nelle aziende, a seguito della segnalazione (vedi sotto) della 
morte di un operaio alla Piaggio di Pontedera, a causa dell' inadeguatezza 
del sistema di primo soccorso di tale azienda.

La relazione è stata da me inviata a Federico Giusti (COBAS Pisa) e Rossella 
Porticati (FIOM-CGIL Pisa) come supporto "tecnico" per la redazione di un 
esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla morte dell' 
operaio.



- - -



PIAGGIO: AI PADRONI NON INTERESSA LA SALUTE DEGLI OPERAI

Colpito da un malore è finito a terra non prima di avere violentemente 
sbattuto la testa su un macchinario. Non imputiamo alla Piaggio il malore 
del dipendente di cui non conosciamo il quadro clinico, ma se un malore può 
essere in certi casi attribuibile alla fatalità, altrettanto non

possiamo dire sulle procedure di pronto soccorso adottate dall'azienda di 
Pontedera. L'operaio è stato caricato da una ambulanza Porter della Piaggio 
e portato in ospedale dove poche ore è deceduto.

Una azienda con migliaia di lavoratori che ha la  pretesa di avere un 
proprio sistema di primo intervento dovrebbe in realtà possedere ben altri 
strumenti per il soccorso immediato, un defibrillatore e un medico interno 
sempre a disposizione in caso di infortuni\malori, modificare le procedure 
interne e permettere ad una ambulanza attrezzata (che la Piaggio dovrebbe 
avere all'interno dello stabilimento) di raggiungere i luoghi dell'incidente 
nel più celere tempo possibile.

Senza dubbio procedure di intervento diverse permetterebbero interventi più 
tempestivi e adeguati alle situazioni, basterebbe chiamare il 118 !

Alla direzione Piaggio imputiamo procedure di pronto intervento inadeguate e 
incapaci di offrire adeguata assistenza ai lavoratori.

Alla Direzione Piaggio imputiamo di considerare la sicurezza dei lavoratori 
un costo aggiuntivo per l'azienda, insomma un costo da ridurre ai minimi 
termini

Ma con la salute e la sicurezza degli operai non si scherza. Non si specula 
sulla nostra salute e lo diciamo anche ai sindacati e ai loro delegati che, 
a cuor leggero, sottoscrivono accordi aziendale che prevedono la 
intensificazione dei ritmi e dei tempi di lavoro dai quali scaturisce 
l'aumento degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro.

CONFEDERAZIONE COBAS PONTEDERA E VALDERA



- - -



Nella prima parte (pubblicata nella precedente newsletter) ho riportato la 
relazione inviata e gli obblighi legislativi richiamati.

In questa seconda parte riporto un esempio di come dovrebbe essere redatto 
un piano per la gestione delle emergenze mediche.

Si tratta dell'estratto di un Piano di emergenza aziendale "tipo" che deve 
essere lo strumento procedurale per gestire in ogni azienda ogni tipo di 
emergenza, comprese appunto quelle di natura medica. Visto la lunghezza del 
Piano ho omesso le parti non relative alle emergenze mediche, lasciando solo 
i capitoli introduttivi generali.



Marco Spezia





ESEMPIO DI PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE PER LE EMERGENZE MEDICHE



1. PREMESSA



1.1 GENERALITA'

Il presente Piano di evacuazione e di Emergenza Aziendale (nel seguito PEA) 
della società NOME AZIENDA per la presente unità operativa viene redatto con 
lo scopo di formare e informare tutto il personale dipendente nonché i 
fruitori della struttura sul comportamento da tenere nel caso di una 
emergenza conseguente al verificarsi di eventi improvvisi, talvolta 
difficilmente prevedibili, e tali da mettere in condizione di potenziale o 
reale pericolo una o più persone / beni.

Tale piano d' emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto 
oltre che dal Titolo I Capo III Sezione VI del D.Lgs.81/08 anche dal D.M. 
10/03/98 e, secondo quanto riportato nell' allegato VIII di quest' ultimo, 
contiene:

a)    le azioni che i preposti, gli addetti all' emergenza e i lavoratori 
devono mettere in atto per prevenire situazioni di emergenza;

b)    le azioni che i preposti, gli addetti all' emergenza e i lavoratori 
devono mettere in atto in caso di emergenza;

c)    le procedure per l' evacuazione del luogo di lavoro che devono essere 
attuate dai preposti, dagli addetti all' emergenza, dai lavoratori e dalle 
altre persone presenti;

d)    le disposizioni per chiedere l' intervento dei soccorritori (Vigili 
del Fuoco, 118, Carabinieri, Polizia, ecc.) e per fornire le necessarie 
informazioni al loro arrivo;

e)    specifiche misure per assistere le persone diversamente abili.

Il PEA deve inoltre identificare un adeguato numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare l' attuazione delle procedure previste.

Il Datore di Lavoro, così come definito dall' articolo 2, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs.81/08 predispone il presente PEA, concernente le disposizioni 
relative alla gestione di personale e mezzi in occasione di eventi anomali 
possibili (incendio, infortunio, tromba d' aria, alluvione, esplosione / 
scoppio, minaccia di attentato, ecc.) o improbabili (quali caduta 
aeromobile, ecc.), che dovessero interessare la presente unità operativa di 
NOME AZIENDA.



1.2 OBIETTIVI DEL PEA

Gli obiettivi del PEA sono:

-        individuare e definire le situazioni di rischio;

-        prevenire incendi, esplosioni e in generale situazioni di rischio;

-        controllare e mantenere in efficienza i mezzi di rilevazione, 
segnalazione e di spegnimento incendi;

-        controllare e mantenere agibili le vie di esodo;

-        fornire a tutto il personale le informazioni sulle norme 
comportamentali di prevenzione incendi e da seguire in caso di incendio o 
altri pericoli gravi;

-        individuare nel Responsabile dell' emergenza la persona a cui 
assegnare il compito di organizzare, programmare, attuare e verificare le 
attività di prevenzione e gestione delle emergenze;

-        informare, formare, addestrare ed assegnare incarichi al personale 
con compiti specifici di prevenzione incendi e gestione delle emergenze;

-        allertare e richiedere, quando necessario, l' intervento degli enti 
pubblici deputati al soccorso (Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri, Polizia, 
ecc.) e collaborare con i medesimi;

-        prestare soccorso alle persone in difficoltà;

-        attuare l' evacuazione se necessario;

-        fornire la necessaria assistenza in caso di emergenza alle persone 
diversamente abili.

Il presente documento dovrà essere periodicamente aggiornato e revisionato, 
a cura del Servizio Prevenzione e Protezione nelle seguenti evenienze:

-        una volta l' anno qualora risultasse necessario a seguito dell' 
esperienza acquisita nel corso delle periodiche esercitazioni;

-        a seguito di variazioni della realtà organizzativa e strutturale 
del sito;

-        a seguito di mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della 
tecnica e dei mezzi disponibili;

-        a seguito di mutate disposizioni di legge;

-        a seguito di avvicendamenti delle persone con compiti specifici.



1.3 ALLEGATI AL PEA

Fa parte integrante del presente PEA (Allegato 1) la documentazione 
cartografica di tutti i settori dell' attività sulla quale sono riportate le 
seguenti informazioni:

-         ubicazione delle uscite di emergenza e dei luoghi sicuri;

-         individuazione dei percorsi di fuga;

-         individuazione degli interruttori elettrici generali e di settore;

-         ubicazione delle attrezzature antincendio (estintori, idranti, 
pulsanti di emergenza);

-         individuazione del punto di raccolta esterno.

Fanno inoltre parte integrante del presente PEA (Allegato 2) gli elenchi 
delle figure incaricate della gestione delle emergenze (responsabili dell' 
emergenza, preposti, addetti al servizio antincendio, addetti al servizio di 
primo soccorso).

(...)



4. CLASSIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

Il presente capitolo si occupa della classificazione e analisi dei rischi 
che possono portare a situazioni di emergenza, conseguentemente al 
verificarsi di eventi improvvisi, talvolta difficilmente prevedibili, e tali 
da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o 
beni.

Nel presente piano sono considerate le seguenti tipologie di emergenze, in 
quanto sono quelle ipotizzabili per la presente Unità operativa:

1.    incendio;

2.    terremoto;

3.    emergenze mediche;

4.    esplosioni;

5.    tromba d' aria o eventi atmosferici eccezionali;

6.    nube tossica;

7.    allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere;

8.    sversamento di liquidi o sostanze pericolose;

9.    mancanza di energia elettrica;

10. rapina;

11. minaccia terroristica;

12. aggressione a dipendenti;

13. evacuazione dei locali per ordine dell' autorità costituita;

14. caduta di aerei.

Di seguito si esamineranno puntualmente le suddette ipotesi di rischio.

(...)



4.3 EMERGENZE MEDICHE

Un rischio facilmente individuabile in azienda è la possibilità che 
dipendenti, visitatori, lavoratori di ditte esterne possano rimanere vittime 
di emergenze mediche a causa dell' azienda (infortuni) o per cause 
indipendenti dall' azienda stessa (malori).

Nel primo caso è evidente la responsabilità dell' azienda, non solo nel 
dovere di prevenire l' infortunio, ma anche evidentemente nell' obbligo di 
adoperarsi in ogni modo per minimizzare, per le vittime, le conseguenze 
dell' infortunio. Nel secondo caso, anche se, in linea di massima,  l' 
azienda non è responsabile della causa del malore, è comunque obbligo 
preciso dell'  azienda di intervenire con competenza e sollecitudine.

Vale la pena di ricordare in proposito che il concetto di emergenza non 
necessariamente va riferito alla collettività: infatti una singola persona 
che ha improvvisamente bisogno di aiuto è una emergenza e come tale va 
prevista e tenuta sotto controllo.

Le procedure di emergenza in questo caso contengono la descrizione delle 
modalità di primo soccorso e, se necessario, di richiesta di intervento di 
soccorso esterno (118).

(...)



5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE DELLA PREVENZIONE E DELLA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE



5.1 Scopo

Lo scopo del presente PEA è quello di contribuire alla salvaguardia della 
vita dei dipendenti, dei lavoratori delle ditte esterne e degli eventuali 
visitatori, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno 
strumento che consenta al personale stesso di prevenire situazioni di 
emergenza e, se del caso, di affrontare con sicurezza, determinazione ed 
effica­cia le prime fasi della gestione di una situazione di emergenza che 
interessi il presente punto vendita.



5.2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica per la gestione quotidiana dei luoghi di 
lavoro per prevenire situazioni di emergenza e in tutti i casi in cui si 
verifichino emergenze, che possano creare impatti ambientali o legati alla 
sicurezza delle persone.



5.3 Obiettivi

Il primo obiettivo della presente procedura è prevenire situazioni di 
rischio che possano portare a situazione di emergenza e vigilare sulla 
misure di protezione e di gestione delle emergenze (presidi antincendio, vie 
di fuga, ecc.).

In caso si verifichino comunque situazioni di emergenza l' obiettivo della 
procedura è ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dell' 
allarme all' interno del Unità operativa e verso gli organi preposti e l' 
apprestamento delle corrette istruzioni per il salvataggio delle persone, il 
confinamento e l' estinzione dell' incendio e di altre fonti di emergenza, 
il primo soccorso a persone infortunate o colte da malore, la salvaguardia 
dei beni.



5.4 Modalità strutturali del piano

La prima parte del piano consiste nelle procedure di prevenzione delle 
situazioni di rischio.

Le successive procedure da adottarsi nel caso in cui si verifichi una 
situazione di emergenza sono state strutturate in fasi distinte (fase di 
preallarme, fase di evacuazione, fase di cessato allarme).

Nelle procedure sono state specificate le norme comportamentali di ogni 
singola categoria di lavoratori nelle varie fasi, in funzione del lavoro 
svolto e delle mansioni affidategli in caso del verificarsi dell' evento.



5.5 Figure coinvolte nella gestione DELLA PREVENZIONE E dell' emergenza

5.5.1 RESPONSABILI DELL' EMERGENZA

Per poter garantire, in ogni momento in cui l' Unità operativa è occupato da 
dipendenti di NOME AZIENDA e di ditte esterne oppure da visitatori, la 
presenza di un Responsabile di riferimento, l' Ufficio del Personale ha 
individuato, all' interno dei Preposti, per ogni turno e per ogni giorno 
della settimana, un Responsabile dell' emergenza. La turnazione dei 
Responsabili dell' emergenza così definita è comunicata ai dipendenti di 
NOME AZIENDA mediante affissione in prossimità dell' area uffici di cartelli 
informativi.

I nominativi dei Responsabili dell' emergenza sono riportati in Allegato 2.

I Responsabili dell' emergenza si occupano di coordinare le attività di 
prevenzione e di controllo relativamente a situazioni di emergenza.

I Responsabili dell' emergenza si occupano poi di sovraintendere e 
coordinare tutte le attività per la gestione dell' emergenza dal momento del 
suo insorgere fino alla sua completa risoluzione. Sono i riferimenti per gli 
Addetti al Servizio Antincendio e al Servizio di Primo Soccorso e per i 
soccorritori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, 118) per 
quanto attiene alla salvaguardia del personale e dei beni e alla 
segnalazione di ogni possibile criticità. Essi decidono se, a seguito dell' 
emergenza rilevata è necessario diramare l' allarme di evacuazione e ne 
gestiscono tutte le fasi. Verificano, se necessario, il corretto andamento 
dell' evacuazione del personale. Forniscono ai soccorritori ogni utile 
indicazione su problematiche legate al personale.

Il Responsabile dell' emergenza è l' unica persona, che decide l' 
evacuazione dell' Unità operativa.

5.5.2 ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

I nominativi degli addetti al Servizio Antincendio (ai sensi dell' articolo 
43, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) sono riportati in Allegato 2.

La turnazione degli addetti al Servizio Antincendio definita dall' Ufficio 
del Personale è comunicata ai dipendenti di NOME AZIENDA mediante affissione 
in prossimità dell' area uffici di cartelli informativi.

Gli addetti al Servizio Antincendio sono responsabili del controllo 
quotidiano della presenza e dello stato dei presidi antincendio e dello 
stato delle vie di esodo e della relativa cartellonistica.

In caso di emergenze non di natura medica gli addetti al Servizio 
Antincendio provvedono, se possibile, all' estinzione dell' incendio o alla 
rimozione delle cause dell' emergenza. Provvedono all' intercettazione dell' 
energia elettrica e del gas metano nelle aree interessate dall' emergenza, 
confermandone l' avvenuta effettuazione ai Vigili del Fuoco. Forniscono ai 
Vigili del Fuoco ogni utile indicazione sugli impianti interessati dall' 
incendio.

5.5.3 ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

I nominativi degli addetti al Servizio di Primo Soccorso (ai sensi dell' 
articolo 43, comma 1, lettera b) sono riportati in Allegato 2.

La turnazione degli addetti al Servizio di Primo Soccorso definita dall' 
Ufficio del Personale è comunicata ai dipendenti di NOME AZIENDA mediante 
affissione in prossimità dell' area uffici di cartelli informativi.

Gli addetti al Servizio di Primo Soccorso sono responsabili del controllo 
quotidiano della presenza e dello stato dei presidi di primo soccorso.

In caso di emergenza di natura medica, gli addetti al Servizio di Primo 
Soccorso provvedono a fornire la prima assistenza a infortunati o persone 
colte da malore. Contattano il 118, fornendo le indicazioni utili alla 
risoluzione telefonica dell' emergenza medica, se possibile, altrimenti 
richiedono l' intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso. Forniscono 
ai soccorritori ogni utile indicazione sulle cause e le circostanze dell' 
infortunio o del malore.

In caso di emergenze non di natura medica sono di supporto alle eventuali 
persone diversamente abili che abbiano difficoltà a percepire i segnali di 
allarme e le indicazioni di evacuazione oppure che abbiano difficoltà a 
deambulare per raggiungere i luoghi sicuri. Analogamente, nelle stesse 
situazioni, sono di supporto a donne in avanzato stato di gravidanza.

5.5.4 PREPOSTI

I nominativi dei Preposti aziendali per la sicurezza (ai sensi dell' 
articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08) sono riportati in Allegato 
2.

I Preposti sono responsabili del controllo quotidiano della presenza e dello 
stato dei presidi antincendio e di primo soccorso e dello stato delle vie di 
esodo e della relativa cartellonistica per il reparto di loro competenza.

In caso di emergenze non di natura medica i Preposti si devono 
immediatamente dirigere verso il proprio reparto e verificare che tutti i 
propri collaboratori abbiano compreso il segnale di preallarme e / o di 
evacuazione. In tale situazione i Preposti devono verificare che eventuali 
ascensori o montacarichi presenti in reparto siano vuoti e siano stati 
bloccati.

In caso di evacuazione i Preposti aiutano i dipendenti e i visitatori a 
uscire dalle uscite di sicurezza più vicine, dopodiché abbandonano l' Unità 
operativa e si recano al punto di raccolta, verificando che tutto il 
personale del proprio reparto sia presente.

5.5.5 DIPENDENTI

I dipendenti sono tenuti ad osservare le norme indicate nelle procedure di 
prevenzione.

Inoltre in caso di rilevamento di un incendio o di un' emergenza oppure di 
un malore o di un infortunio a un dipendente o a un visitatore, i dipendenti 
devono avvertire immediatamente il Responsabile dell' emergenza fornendo 
ogni utile indicazione sul tipo e sulle circostanze dell' emergenza. In 
alternativa i dipendenti possono segnalare l' emergenza mediante i pulsanti 
di allarme a vetro frangibile.

In caso di emergenze non di natura medica i dipendenti si devono 
immediatamente dirigere verso il proprio reparto e verificare che tutti i 
propri colleghi abbiano compreso il segnale di preallarme e / o di 
evacuazione. In tale situazione i dipendenti devono verificare che eventuali 
ascensori o montacarichi presenti in reparto siano vuoti e siano stati 
bloccati.

In caso di allarme di evacuazione i dipendenti aiutano i visitatori ad 
uscire dalle uscite di sicurezza più vicine e abbandonano ordinatamente il 
proprio reparto attraverso le stesse, dirigendosi verso il punto di raccolta 
e ivi rimanendovi sino a diverse disposizione da parte dei Responsabili 
dell' emergenza.

I dipendenti non devono intralciare in nessun modo le operazioni di 
evacuazione e di intervento degli Addetti e dei soccorritori.



5.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

Nel seguito sono riportate le procedure generali da adottare per prevenire 
situazioni di rischio che possano portare a situazione di emergenza e 
vigilare sulla misure di protezione e di gestione delle emergenze (presidi 
antincendio, vie di fuga, ecc.).

(...)

5.6.3 PROCEDURE A CARICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al Servizio di Primo Soccorso dovranno verificare periodicamente 
(almeno una volta al giorno) che tutte le cassette di primo soccorso 
presenti siano integre e che contengano tutto il materiale previsto e 
segnalare immediatamente al Responsabile dell' emergenza o al Preposto del 
reparto interessato eventuali anomalie riscontrate a seguito di tale 
controllo.

(...)

5.6.5 DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DI TUTTI I DIPENDENTI

Per tutti i dipendenti vigono i seguenti divieti:

(...)

è vietato usare i presidi presenti nelle cassette di primo soccorso se non a 
seguito di infortuni occorsi durante il proprio orario di lavoro.

Per tutti i dipendenti vigono i seguenti obblighi:

(...)

è obbligatorio segnalare immediatamente al Responsabile dell' emergenza o al 
proprio Preposto o agli addetti al Servizio di Primo Soccorso l' utilizzo di 
presidi presenti nelle cassette di primo soccorso;

(...)



5.8 Procedure di emergenza DI NATURA MEDICA

Nel seguito sono riportate le procedure generali da adottare nelle varie 
fasi della gestione di un emergenza di natura medica (allarme, fase di 
assistenza, fase operativa dopo l' arrivo dei soccorritori) e le istruzioni 
operative per le diverse figure coinvolte (Responsabile dell' emergenza, 
Addetti al Servizio di Primo Soccorso, dipendenti).

Tali procedure si applicano a situazioni di emergenza medica (infortuni, 
malore) per dipendenti di NOME AZIENDA e di ditte esterne oppure per 
visitatori, sia che esse derivino da altre situazioni di emergenza, sia che 
esse ne siano indipendenti.

5.8.1 FASE DI ALLARME

In caso di infortunio o malore, i dipendenti che ne vengano a conoscenza 
devono immediatamente avvertire il Responsabile dell' emergenza.

Se necessario, i dipendenti devono evitare che attorno alla persona 
infortunata o colta da malore si crei assembramento di altre persone, se non 
quelle incaricate dell' emergenza.

Il Responsabile dell' emergenza deve avvertire gli Addetti al Servizio di 
Primo Soccorso.

Il Responsabile dell' emergenza e gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso 
devono recarsi immediatamente sul luogo dell' infortunio o malore.

5.8.2 FASE DI ASSISTENZA

Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso intervenuti devono fornire il 
primo soccorso alla persona infortunata o colta da malore, secondo quanto 
appreso nello specifico corso di formazione, contattando in ogni caso il 
118, fornendo le indicazioni utili alla risoluzione telefonica dell' 
emergenza medica, se possibile.

Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso, sulla base delle indicazioni 
telefoniche fornite dal 118, se necessario e con il consenso del 
Responsabile dell' emergenza, devono richiedere l' intervento del servizio 
esterno di Pronto Soccorso. Altrimenti devono chiamare un taxi (che pagherà 
NOME AZIENDA) per accompagnare la persona infortunata o colta da malore al 
Pronto Soccorso. Le indicazioni da seguire in caso di chiamata dei 
soccorritori sono riportate al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire in caso 
di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

I dipendenti devono abbandonare celermente e senza indugio l' area in cui è 
presente la persona infortunata o colta da malore.

Il Responsabile dell' emergenza devono verificare che dipendenti e i 
visitatori si attengano a quanto sopra.

Il Responsabile dell' emergenza o gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso 
(una sola persona) devono rimanere in prossimità della persona infortunata o 
colta da malore, cercando di tranquillizzarla, fino all' arrivo del Pronto 
Soccorso esterno. In caso di peggioramento delle condizioni mediche devono 
informarne tempestivamente il 118.

5.8.3 FASE OPERATIVA DOPO L' ARRIVO DEI SOCCORRITORI

All' arrivo dei soccorritori, il Responsabile dell' emergenza o gli Addetti 
al Servizio di Primo Soccorso che non sono rimasti in compagnia della 
persona infortunata o colta da malore, devono accompagnare i soccorritori 
sul luogo dove è presente la persona che ha bisogno di assistenza, fornendo 
loro ogni utile indicazione per l' assistenza medica. Dopodiché essi devono 
lasciare ai soccorritori ogni iniziativa.

Solo dopo che i soccorritori abbiano dichiarato la fine dell' emergenza, il 
Responsabile dell' emergenza deve  fare rientrare i dipendenti e i 
visitatori nell' area interessata dall' evento.

5.8.4 INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORRITORI (EMERGENZA 
DI NATURA MEDICA)

Il numero da contattare in caso di emergenza è:

Pronto Soccorso       118

L' Addetto al Primo Soccorso che dovesse richiedere telefonicamente l' 
intervento del pronto soccorso, dovrà comunicare con calma e con voce ferma 
le seguenti informazioni:

l' indirizzo dell' azienda e il numero di telefono;

indicazioni sul percorso di accesso al luogo dell' infortunio o del malore;

il tipo di emergenza in corso (infortunio, malore);

le condizioni fisiche della persona (presenza di ferite, stato di 
incoscienza, ecc.);

L' Addetto al Primo Soccorso dovrà verificare, chiedendo conferma, che sia 
stata pienamente compresa la gravità dell' emergenza e sulla base delle 
indicazioni ricevute dovrà decidere assieme al Responsabile dell' emergenza, 
la richiesta di intervento del Pronto Soccorso esterno.



6. PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Mentre al Punto 5 "Struttura organizzativa e procedurale della prevenzione e 
della gestione delle emergenze" sono state indicate le procedure generali da 
adottare in caso di emergenza, nel seguito si riportano le norme di 
comportamento da attuare per ogni specifica situazione di emergenza 
ipotizzata per la presente Unità operativa (vedi Punto 4 "Classificazione ed 
analisi dei rischi").

Nel seguito sono quindi riportate le specifiche procedure per le seguenti 
situazione di emergenza:

1.    incendio;

2.    terremoto;

3.    emergenze mediche;

4.    esplosioni;

5.    tromba d' aria o eventi atmosferici eccezionali;

6.    nube tossica;

7.    allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere;

8.    sversamento di liquidi o sostanze pericolose;

9.    mancanza di energia elettrica;

10. rapina;

11. minaccia terroristica;

12. aggressione a dipendenti;

13. evacuazione dei locali per ordine dell' autorità costituita;

14. caduta di aerei.

(...)



6.3 Norme di comportamento in caso di emergenze mediche

6.3.1 RESPONSABILE DELL' EMERGENZA

Se ricevete una segnalazione di infortunio o malore recatevi immediatamente 
nel luogo nel quale è stato segnalato l' evento.

Verificate che siano presenti anche gli Addetti al Servizio di Primo 
Soccorso, altrimenti provvedete a chiamarli telefonicamente.

Invitate i dipendenti presenti in prossimità della persona infortunata o 
colta da malore ad allontanarsi e verificate che nessuno, al di fuori degli 
Addetti al Servizio di Primo Soccorso, rimangano nelle vicinanze.

Verificate che gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso abbiano fornito la 
prima assistenza e abbiano, in ogni caso, contattato telefonicamente il 118, 
seguendo le indicazioni presenti al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire in 
caso di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

Sulla base delle indicazioni telefoniche fornite dal 118 agli Addetti al 
Servizio di Primo Soccorso, se necessario, richiedete l' intervento del 
servizio esterno di Pronto Soccorso.

Se non è necessario l' intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso, 
chiamate un taxi per accompagnare la persona infortunata o colta da malore 
al Pronto Soccorso.

In caso di richiesta di intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso, 
rimanete (voi o uno degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso, ma comunque 
una sola persona) in compagna della persona infortunata o colta da malore, 
cercando di tranquillizzarla, fino all' arrivo del servizio esterno di 
Pronto Soccorso.

In caso di peggioramento delle condizioni mediche, avvertite tempestivamente 
il 118.

Se non siete rimasti in compagna della persona infortunata o colta da 
malore, recatevi all' ingresso del negozio, attendete i soccorritori, 
accompagnateli presso la persona, fornendo loro ogni utile indicazione per 
l' assistenza medica.

Solo dopo che i soccorritori avranno dichiarato il termine dell' emergenza, 
invitate i dipendenti che avete allontanato a riprendere le proprie 
attività.

6.3.2 ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Se ricevete una segnalazione di infortunio o malore recatevi immediatamente 
nel luogo nel quale è stato segnalato l' evento.

Fornite la prima assistenza e, in ogni caso, contattate telefonicamente il 
118, seguendo le indicazioni presenti al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire 
in caso di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

Sulla base delle indicazioni telefoniche fornite dal 118 informate il 
Responsabile dell' emergenza che, se necessario, richiederà l' intervento 
del servizio esterno di Pronto Soccorso

In caso di richiesta di intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso, 
rimanete (voi o il Responsabile dell' emergenza, ma comunque una sola 
persona) in compagna della persona infortunata o colta da malore, cercando 
di tranquillizzarla, fino all' arrivo del servizio esterno di Pronto 
Soccorso.

In caso di peggioramento delle condizioni mediche, avvertite tempestivamente 
il 118.

6.3.3 DIPENDENTI

Se un dipendente di NOME AZIENDA e di ditte esterne o un visitatore è 
coinvolto in un incidente oppure è colto da malore, informate immediatamente 
il Responsabile dell' emergenza mediante telefono.

Evitate assembramenti presso la persona infortunata o colta da malore.

Solo nel caso in cui non riusciate a contattare alcun addetto alla 
sicurezza, chiamate direttamente il numero per la richiesta di soccorso 118, 
fornite ogni utile informazione sull' emergenza medica e attendete 
istruzioni.

Fatta eccezione per i casi di imminente pericolo di vita, non cercate di 
aiutare la persona infortunata o colta da malore, non spostatela e non 
datele nulla da bere, ma attendete l' arrivo del Responsabile dell' 
emergenza e degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso o del Pronto 
Soccorso esterno.

Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla persona infortunata 
o colta da malore, restate a disposizione del Responsabile dell' emergenza 
che dovrà ricostruire l' accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le 
informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di 
presentare ipotesi di cui non siete certi.

(...)



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TOSCANA: NEL 2011 63.927 INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI 49 MORTALI



Da Cobas Pisa

http://www.cobaspisa.it/



30 gennaio 2012 19:25



Toscana. Infortuni sul lavoro. Nel 2011 sono stati 63.927 di cui 49 mortali.

Aumentano le malattie professionali denunciate: hanno subito un preoccupante 
aumento del 20%.



In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali "le 
statistiche del nostro distretto non sono incoraggianti": è quanto affermato 
dal Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Firenze, Beniamino 
Deidda, nel suo intervento all' apertura dell' anno giudiziario.



"Gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 2011 sono stati 63.927 di cui 49 
mortali contro i 66.935 dell' anno precedente", ha detto Deidda, "le 
malattie professionali denunciate, invece, rispetto alle circa 4.000 del 
2010, hanno subito un preoccupante aumento del 20%".



"Degli infortuni accaduti nel 2011, oltre 6.000 hanno dato luogo a reati di 
omicidio e di lesioni colpose perseguibili di ufficio", ha continuato. "Con 
tali cifre fa singolare contrasto lo scarso numero di procedimenti penali 
iniziati nelle Procure del distretto, poco più di un migliaio per gli 
infortuni e poche centinaia per le malattie professionali".



"E' necessario non lasciare impunite forme particolarmente gravi di 
criminalità, che attentano alla vita e alla salute dei lavoratori", ha 
continuato Deidda, che ha parlato di "adozione di buone prassi e di una 
diffusa specializzazione dei magistrati" presso ogni procura, come "rimedi 
per affrontare uno dei fenomeni criminosi socialmente più gravi: gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sui quali ripetutamente ha 
soffermato la sua attenzione il capo dello Stato".



Tra le prassi, il PG Deidda ha ricordato un protocollo di indagine "i cui 
punti salienti sono costituite dalla tempestiva trasmissione agli organi di 
polizia giudiziaria delle Asl delle notizie di reato".



da www.gonews.it



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PROCESSO ETERNIT: L' AMIANTO E' UNA PROBLEMATICA NAZIONALE



Da Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.com/



giovedì 9 febbraio 2012





Non è mai troppo tardi per la giustizia !



Il 13 febbraio abbiamo un importante appuntamento. Torino, Palazzo di 
Giustizia: Sentenza Eternit !

Noi ci saremo e tu ?



1.700 morti, 50 nuove vittime ogni anno (e non solo tra i lavoratori), una 
città chiedono giustizia !



Casale Monferrato non deve essere solo conosciuta per essere la città dell' 
amianto ma per le sue grandi ricchezze umane, culturali, storiche.

Purtroppo altri hanno portato a questo e nessun altro luogo deve vivere la 
nostra esperienza.

Noi dobbiamo essere di riferimento non solo come affrontare ciò che quel 
terribile killer provoca. Noi dobbiamo trasmettere la serenità di vivere 
giorno per giorno senza paura del nostro destino.



L' Osservatorio Nazionale Amianto vuole cercare di esserci con tutte le 
altre realtà istituzionali e associative, come AFEVA (Associazione Familiari 
E Vittime Amianto), per la gente e con la gente, per essere insieme 
portatori di questo messaggio ovunque sul territorio nazionale dove siamo 
presenti. Sempre più sedi si stanno aprendo.



Questo se da una parte ci fa piacere perché é segno di interesse, di voglia 
creare sinergie, dall' altra abbiamo sempre più la consapevolezza che questa 
problematica non é solo di una città, di una regione ma dell' intera 
nazione.

Si auspica che il nostro Governo se ne sia reso veramente conto e che, 
partendo proprio dal simbolo di questa sciagura, intraprenda un cammino di 
sostegno morale ma, e soprattutto, economico per la ricerca scientifica e la 
bonifica delle aree compromesse.



Non può essere da chi ha portato questa ad associare la nostra città alla 
morte, non può assolutamente esserlo. Non sarebbe giusto perché non é la 
verità.

Nessun benestare semina morte. Questo si è ancora rischiato e solo negli 
ultimi due mesi, con il tentativo di transazione proposto dagli avvocati di 
Stephen Schmidheiney, l' ultimo proprietario dell' Eternit casalese.



L' impiego dell' amianto è fuori legge in Italia dal 1992. La legge n.257 
del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle 
attività inerenti all' estrazione e la lavorazione dell' asbesto, è stata la 
prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all' amianto.

Il decreto ministeriale 18 marzo 2003 n.101 persegue l' obiettivo della 
mappatura completa della presenza di amianto sul territorio.



Impianti industriali attivi e dismessi, edifici pubblici e privati, presenza 
di amianto da attività antropica, presenza naturale.

E' un materiale molto comune, esistono studi fatti sulla sua presenza in 
Valle d' Aosta, in Valmalenco, in Val di Susa. Come abbiamo potuto 
constatare, l' amianto è meglio lasciarlo vivere in pace. E' sufficiente una 
sua piuma per esserne vittima dopo decenni.



Aiutateci a farlo conoscere. Nessuno deve vivere quel che la Casale 
Monferrato ha vissuto anche se giustizia attraverso la legalità sarà fatta.



Tiziana Volta (Commissario Osservatorio Nazionale Amianto, Casale 
Monferrato)



Osservatorio Nazionale Amianto

via Crescenzio, 2

00193 Roma

telefono 06 68 89 16 95



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TUTELA DELLA SALUTE: VERTICI ENEL RINVIATI A GIUDIZIO



Da Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.com/



mercoledì 8 febbraio 2012





Mancata tutela sulla salute dei lavoratori.

A giudizio nuovi e vecchi vertice di ENEL.


Alla sbarra, tra gli altri, l' Amministratore Delegato di ENEL Fulvio Conti, 
il suo predecessore Paolo Scaroni, oggi amministratore di ENI, e l' ex 
numero uno Francesco Luigi Tatò.

Prima udienza fissata per il 24 settembre.



I vertici dei colossi energetici italiani finiranno a processo. L' 
Amministratore Delegato di ENEL Fulvio Conti, il suo predecessore Paolo 
Scaroni, oggi Amministratore di ENI, e l' ex numero uno Francesco Luigi 
Tatò, sono stati rinviati a giudizio dal Giudice per le udienze preliminari 
di Rovigo Alessandra Testoni.

I tre sono accusati, a vario titolo, di omissioni dolose di cautele contro 
disastri e infortuni sul lavoro. Nel mirino degli inquirenti sono finte in 
tutto dieci persone, tra ex funzionari e dirigenti, per l' attività della 
centrale di Polesine Camerini a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, nel 
periodo in cui il maxi impianto al confine con l' Emilia Romagna era 
alimentato ad olio combustibile.


Secondo l' accusa, gli imputati, all' epoca dei fatti contestati (dal 1998 
al 2002) e "ciascuno limitatamente ai periodi di competenza, omettevano di 
collocare e far collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire 
disastri e/o infortuni sul lavoro consistiti nel pericolo dell' insorgenza o 
nell' aggravamento di malattie respiratorie, nonché di bronco reattività 
aspecifica, asma e rinite allergica, e malattie cardiovascolari, in 
dipendenza dell' inalazione e ingestione di sostanze inquinanti".


Questo si legge nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto 
procuratore Manuela Fasolato che oggi è stata accolta in pieno dal GUP di 
Rovigo.

In altre parole ci sarebbe stato un mancato adeguamento che, secondo la 
Procura (che a sua volta si basa su uno studio delle aziende sanitarie sui 
bambini tra gli 0 e i 14 anni) avrebbe avuto ripercussioni pesanti.

Gli accertamenti, poi finiti sotto la lente dei consulenti, vennero fatti su 
svariati minori residenti nei Comuni veneti di Porto Tolle, Porto Viro, 
Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Rosolina e in quello di Mesola, nel 
Ferrarese. Comuni individuati attraverso un approfondimento epidemiologico 
delle Asl di Rovigo e Adria condotto tra il 1998 e il 2006.



In particolare venne preso in esame il periodo tra il 1998 e il 2002 durante 
il quale, secondo l' accusa, "è stata calcolata nella misura dell' 11% di 
tutti i ricoveri, la percentuale legata alle patologie respiratorie".



La prima udienza è fissata per il prossimo 24 settembre. Parti offese il 
Comitato Cittadini liberi di Porto Tolle difeso dall' avvocato Matteo Ceruti 
del foro di Rovigo, i Comuni le Province e le Regioni interessante (Veneto 
ed Emilia Romagna) l' Ente Parco Delta del Po, l' Ente Parco Emilia Romagna, 
il Ministero dell' Ambiente e il Ministero della Salute.


Alla luce dell' accaduto, dal canto suo ENEL fa sapere di attendere "con 
fiducia il giudizio di merito", nella "piena convinzione di aver sempre 
operato nel rispetto delle leggi e nell' interesse della collettività". 
Mentre l' avvocato Luigi Migliorini, che assiste alcuni Comuni e l' Ente 
Parco Delta del Po, plaude all' attività del sostituto procuratore Manuela 
Fasolato che ha avuto "il grande merito di svolgere un colossale e doveroso 
lavoro d' indagine che ha ottenuto, almeno per adesso, il giusto 
riconoscimento".



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SULL' OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Da Punto Sicuro

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2783 di lunedì 30 gennaio 2012


La Cassazione: il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre 
aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività 
lavorative al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di 
sicurezza sul lavoro.



Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011



Commento a cura di Gerardo Porreca.



Il caso preso in esame dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza 
riguarda una situazione molto diffusa nell' ambito delle attività lavorative 
e cioè quella di una azienda che subentra ad un' altra assorbendone l' 
intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere 
ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall' 
azienda che ha cessata la propria attività anche se l' organizzazione 
generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e 
ciò al fine di perseguire l' obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge 
vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei 
livelli di sicurezza sul lavoro.



IL FATTO ED IL RICORSO IN CASSAZIONE.



Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale 
alla pena di euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato 
di cui al D.Lgs.626/94, articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) e c) e articolo 
89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in 
azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei 
rischi stessi.



L' imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha 
chiesto l' annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non 
ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo 
stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed 
alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per 
migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla 
sua società che era stata successivamente assorbita dall' altra società 
della quale era l' attuale rappresentante legale, società quest' ultima che 
svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria 
attività nella medesima sede.



LE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.



Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato 
pertanto respinto.

Secondo la stessa, infatti, il giudice di merito, mediante un esame 
analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva 
accertato che l' imputato, quale rappresentante legale della società, aveva 
omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa 
la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di 
sicurezza, come richiesto dal D.Lgs.81/08, articoli 15, 17 e 29, 
prescrizione questa già prevista dal D.Lgs.626/94, articolo 4 commi 1 e 2, 
lettere a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. 
Lgs.81/08, articolo 55, (già previsto dal D.Lgs.626/94, articolo 89, comma 
1, vigente all' epoca dei fatti).



Le censure dedotte dall' imputato nel ricorso sono state altresì ritenute 
dalla Sezione III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto 
accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché "il 
fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato 
redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova 
società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di 
programmazione come richiesto dalla citata normativa (D.Lgs.81/08, articoli 
15, 17 e 29)".



"Trattasi", ha così concluso la suprema Corte, "di obbligo precipuo a carico 
del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel 
lavoro) che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni 
di svolgimento dell' attività lavorativa sussistenti nell' azienda, anche al 
fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
secondo il D.Lgs.81/08, articolo 15, comma 1, lettera f)".









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