[Redditolavoro] trasferimento a aziende anche sotto 15 del costo ammortizzatori: voi assumereste?

matilde matilde at inventati.org
Mon Dec 19 08:59:20 CET 2011


f) estensione dell'indennità di cui alla

lettera e) del presente comma ai lavoratori

assunti, prima della data di entrata in

vigore del decreto legislativo di cui al

comma 1, in aziende con meno di quindici

dipendenti, esclusi dalla tutela prevista

dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, e successive modificazioni, con

liquidazione da effettuare nei modi stabiliti

dalla citata lettera e) e con decorrenza

dalla data di entrata in vigore del citato

decreto legislativo;



e) istituzione di un'indennità di licenziamento

a carico del datore di lavoro,

corrisposta al lavoratore alla cessazione

del rapporto conseguente a licenziamento

non disciplinare, pari almeno a tanti dodicesimi

della retribuzione lorda complessivamente

goduta nell'ultimo anno di lavoro

quanti sono gli anni compiuti di

anzianità di servizio in azienda, computando

anche gli eventuali contratti tra le

stesse parti che hanno preceduto quello a

tempo indeterminato;



g) introduzione, a beneficio dei lavoratori

sottoscriventi il contratto di cui alla

lettera a) e oggetto di licenziamento non

disciplinare, a prescindere dal settore e

dalla qualifica di occupazione, di un'indennità

ordinaria di disoccupazione, condizionata

all'immediata disponibilità al lavoro,

all'iscrizione al centro per l'impiego

della provincia di residenza e alla ricerca

attiva di un'occupazione debitamente attestata,

pari almeno al 60 per cento della

retribuzione media lorda dell'ultimo anno

di lavoro per i primi sei mesi di disoccupazione,

al 50 per cento per i successivi

quattro mesi e al 40 per cento per ulteriori

due mesi; ai lavoratori licenziati non oltre

il dodicesimo mese dalla loro assunzione,

il sussidio è dovuto per un numero di mesi

non superiore alla durata effettiva del

rapporto di lavoro, ridotto di tre mesi;

h) estensione temporale dei benefìci

di cui alla lettera g) per i lavoratori di età

superiore a cinquanta anni e per gli occupati

nelle aree a più alto tasso di

disoccupazione;

i) copertura dell'indennità ordinaria

di disoccupazione di cui alla lettera g) con

una specifica aliquota assicurativa, con

previsione di meccanismi premiali per le

aziende caratterizzate da un più basso

ricorso allo strumento dell'indennità e per

i lavoratori disoccupati impegnati in percorsi

di formazione; è fatta salva la facoltà

delle regioni di estendere con proprie

risorse i benefìci previsti;

l) facoltà per i singoli lavoratori,

rinunciando alla tutela dell'indennità ordinaria

di disoccupazione di cui alla lettera

g), di destinare la relativa aliquota

assicurativa a una forma di previdenza

complementare tra quelle previste e disciplinate

dal decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, o di beneficiare di uno

sgravio contributivo di pari importo;
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