[Redditolavoro] trasferimento a aziende anche sotto 15 del costo ammortizzatori: voi assumereste?
matilde
matilde at inventati.org
Mon Dec 19 08:59:20 CET 2011
f) estensione dell'indennità di cui alla
lettera e) del presente comma ai lavoratori
assunti, prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, in aziende con meno di quindici
dipendenti, esclusi dalla tutela prevista
dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, con
liquidazione da effettuare nei modi stabiliti
dalla citata lettera e) e con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo;
e) istituzione di un'indennità di licenziamento
a carico del datore di lavoro,
corrisposta al lavoratore alla cessazione
del rapporto conseguente a licenziamento
non disciplinare, pari almeno a tanti dodicesimi
della retribuzione lorda complessivamente
goduta nell'ultimo anno di lavoro
quanti sono gli anni compiuti di
anzianità di servizio in azienda, computando
anche gli eventuali contratti tra le
stesse parti che hanno preceduto quello a
tempo indeterminato;
g) introduzione, a beneficio dei lavoratori
sottoscriventi il contratto di cui alla
lettera a) e oggetto di licenziamento non
disciplinare, a prescindere dal settore e
dalla qualifica di occupazione, di un'indennità
ordinaria di disoccupazione, condizionata
all'immediata disponibilità al lavoro,
all'iscrizione al centro per l'impiego
della provincia di residenza e alla ricerca
attiva di un'occupazione debitamente attestata,
pari almeno al 60 per cento della
retribuzione media lorda dell'ultimo anno
di lavoro per i primi sei mesi di disoccupazione,
al 50 per cento per i successivi
quattro mesi e al 40 per cento per ulteriori
due mesi; ai lavoratori licenziati non oltre
il dodicesimo mese dalla loro assunzione,
il sussidio è dovuto per un numero di mesi
non superiore alla durata effettiva del
rapporto di lavoro, ridotto di tre mesi;
h) estensione temporale dei benefìci
di cui alla lettera g) per i lavoratori di età
superiore a cinquanta anni e per gli occupati
nelle aree a più alto tasso di
disoccupazione;
i) copertura dell'indennità ordinaria
di disoccupazione di cui alla lettera g) con
una specifica aliquota assicurativa, con
previsione di meccanismi premiali per le
aziende caratterizzate da un più basso
ricorso allo strumento dell'indennità e per
i lavoratori disoccupati impegnati in percorsi
di formazione; è fatta salva la facoltà
delle regioni di estendere con proprie
risorse i benefìci previsti;
l) facoltà per i singoli lavoratori,
rinunciando alla tutela dell'indennità ordinaria
di disoccupazione di cui alla lettera
g), di destinare la relativa aliquota
assicurativa a una forma di previdenza
complementare tra quelle previste e disciplinate
dal decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, o di beneficiare di uno
sgravio contributivo di pari importo;
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