[Redditolavoro] TURNI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO
ANTICIPO
obzudi
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Thu May 29 17:06:24 CEST 2008
I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO,
per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero
(Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel.
Stile).
Luciano A. ed altri dipendenti, con qualifica di conduttori, della s.p.a.
Sepsa, esercente pubblici servizi di trasporto, hanno chiesto al Tribunale
di Napoli di condannare l'azienda al pagamento di un'indennità di disagio
per omessa tempestiva programmazione degli orari di lavoro. Essi hanno fatto
presente che lo svolgimento della loro prestazione lavorativa era articolato
sulla base di una turnazione predisposta autonomamente per ogni giornata
dalla datrice di lavoro e comunicata il giorno precedente; ciò li collocava
in "disponibilità" e impediva loro di programmare le ore di svago, la vita
di relazione e i riposi quotidiani, in quanto essi non erano posti nella
condizione di conoscere, con adeguato anticipo, quale parte della giornata
sarebbe stata impegnata dal lavoro.
I ricorrenti hanno fatto riferimento all'art. 10 della legge 14 febbraio
1958 n. 138 secondo cui le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea
devono affiggere i turni di servizio per informare i dipendenti e all'obbligo
per la datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come previsto
dall'art. 1175 cod. civ., nonché di tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei dipendenti, in base all'art. 2087 cod. civ. e all'art.
32 Cost. Rep.. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l'azienda al
pagamento di un'indennità giornaliera di lire 6.000. Questa decisione è
stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli
che ha negato il diritto dei lavoratori all'indennità, escludendo l'obbligo
per l'imprenditore di far conoscere i turni con congruo anticipo. I
lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese,
Rel. Stile) ha accolto il ricorso. L'art. 10 della L. 14 febbraio 1958 n.
138 - ha rilevato la Corte - dispone che le aziende esercenti autoservizi
pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori "devono
affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi
e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza";
tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è
intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del
proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere
interpretata nel senso che l'affissione possa avvenire a ridosso dell'inizio
della prestazione.
La Corte d'Appello - ha osservato la Cassazione - al contrario, ha
affermato, a sostegno della propria decisione, che, in tema di orario di
lavoro, limiti allo ius variandi non sarebbero configurabili, trattandosi di
rapporti di lavoro a "tempo pieno", rispetto ai quali nessuna norma di legge
o di contratto ne faceva previsione, sicché il comportamento dell'azienda
doveva ritenersi legittimo; ma così interpretando la disposizione in
oggetto, non si è fatta carico di considerare la finalità della stessa,
ritenendo, in mancanza di una norma che specificasse il tempo necessario per
una adeguata conoscenza preventiva, che anche una comunicazione dell'inizio
del turno lavorativo avvenuta soltanto il giorno precedente, fosse
rispettosa del generico dettato legislativo.
Tale convincimento - ha affermato la Suprema Corte - appare del tutto
arbitrario e lesivo della dignità del lavoratore che la norma di
riferimento, letta anche alla luce dell'art. 32 Cost., mira, invece, a
tutelare; né può sostenersi che un tale ragionamento sarebbe applicabile
solo al lavoro part-time (nel quale, prima l'art. 5 della legge 19 dicembre
1984 n. 263 e poi l'art. 2 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, hanno previsto
espressamente l'indicazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa), giacché le esigenze di programmabilità del tempo libero,
ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro
part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del
rapporto di lavoro a tempo pieno. Anche per i rapporti a tempo pieno,
infatti - ha osservato la Corte - il tempo libero ha una specifica
importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento di attività
sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o
anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di
esclusiva.
Con questa motivazione la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata,
rinviando la causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Napoli, in
diversa composizione.
Fonte: Legge e Giustizia?!
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