[Redditolavoro] ALLARME METALMECCANICI...

frank ficiar frficiar at hotmail.com
Wed Jan 9 20:41:44 CET 2008


cari compagni

pur avendo 39 di febbre e non essendo per questo riuscito a partecipare al comitato centrale di ieri, ma avendo partecipato alla riunione della rete Fiom della sera prima ed avendo avuto ieri sera una telefonata con Cremaschi, posso dire che il quadro che va delineandosi risulta essere sempre più chiaro. Al Comitato Centrale Rinaldini nella sua relazione ha aperto clamorosamente sulla questione dell'orario di lavoro avanzando una proposta di mediazione con Fim e Uilm. Tale mediazione prevederebbe di concedere a Federmeccanica la disponibilità a fare un accordo come quello alla Elettrolux. Un accordo che nella sostanza prevede una modifica in peggio dell'orario plurisettimanale che non solo verrebbe generalizzato a tutte le aziende e non più solo a quelle stagionali ma permetterebbe pure alle Rsu di far diventare quelle 64 ore semplice straordinario comandato in più e se le Rsu non trovano l'accordo prevedere l'intervento delle segreterie per vedere di raggiungerlo (alla faccia della tutela del ruolo delle Rsu). In sostanza un aumento secco dell'orario di lavoro di 64 ore con di fatto la possibilità di andar in deroga al contratto nazionale. Oltre a ciò Rinaldini è disponibile a scambiare un giorno di straordinario in più con un giorno di ferie in più...con una "peculiarità", ovvero che il giorno di straordinario in più riguarda tutti da subito, il giorno di ferie in più è parte della trattativa capestro sulla parificazione operai impiegati e quindi riguarda solo chi ha raggiunto i 10 anni di anzianità!( è chiaro, va da sè, che questo significa pure accettare di continuare a discutere la parificazione normativa tra operai ed impiegati, proposta dai padroni e non presente nella piattaforma, la quale implica peggioramenti disastrosi per gli operai. Per farvi solo un esempio con la parificazione il periodo di prova per un operaio passerrebbe da 12 giorni a 3 mesi!)
Rinaldini ha avuto quantomeno il buon gusto di ammettere che questo è un "graffio alla Fiom" (parole testuali). I suoi invece hanno detto di tutto e di più per tentar di minimizzare o addirittura per dire che in realtà quell'apertura è il socialismo ma non ce ne rendiamo conto. Come concordato la sera prima, i compagni della rete sono intervenuti  esprimendo un giudizio totalmente contrario a questa scelta e sottolineando che già la piattaforma approvata dai lavoratori era una mediazione perciò più sotto di così non si può andare. Accettare quel tipo di mediazione significa rinunciare a tutti i contenuti portati avanti dalla Fiom in questi anni e rinnegare persino quanto stabilito a congresso con le tesi alternative. I compagni della Rete hanno inoltre sostenuto che se ci sono posizioni differenti con Fim e Uilm sulla gestione del contratto si deve convocare l'assemblea dei 500 e si deve rendere pubblico tutto ciò di modo che siano i lavoratori poi a giudicare(utilizzando l'assemblea dei 500 non come luogo dove si possano spostare chissà quali equilibri, ma come cassa di risonanza). Si è inoltre sottolineato che siccome gli scioperi stanno andando molto bene non si vede proprio alcuna ragione per fare delle aperture di questo genere.
Per la cronaca vi dico che lavoro società non è praticamente intervenuta e l'unico suo esponente che l'ha fatto ha detto che il contratto bisogna farlo..ergo via alle mediazioni al ribasso fino alla sconfitta.
Nelle sue conclusioni Rinaldini ha accettato l'ipotesi dell'assemblea dei 500 ed ha registrato che in Fiom c'è un dissenso ma ha chiesto di non mettere nulla in votazione. Questo ha generato qualche mal di pancia tra i suoi che volevano sancire già a questo CC la rottura tra Rinaldini e Cremaschi. Probabilmente nella testa di Rinaldini evitare di contarsi e sancire la spaccatura è un modo per tenersi aperta la possibilità, nel caso la sua proposta di mediazione vada male, di tornare in dietro. Tuttavia è chiaro che quando entri in quel tipo di logica di mediazione sai dove inizi ma non dove puoi andar a finire. Il rischio è che questo contratto dei meccanici si chiuda pure peggio di quello delle altre categorie. La posizione dei componenti della rete su questa questione del voto è stata che se si fosse votato si sarebbero astenuti ma siccome il segretario ha chiesto per ora di non farlo ed ha riconosciuto il dissenso, si è accettata la sua richiesta. Su questa questione, pur comprendendo le ragioni dei compagni, ritengo che sia stato un errore non mettere un testo in votazione che ponesse nero su bianco il dissenso e che questo si concretizzasse con un voto non di astensione ma contrario.
Tuttavia è chiaro a tutti i compagni della rete che se si dovesse firmare, come pare ormai probabile, un accordo come quello prospettato da Rinaldini la Rete farebbe campagna per il no al referendum con le naturali conseguenze del caso.

Terrò aggiornati i compagni sul proseguo della vertenza
PS
Allego qui sotto il testo dell'accordo Elettrolux in merito alle flessibilità di modo che i compagni possano farsi un'idea di cosa significa.Ho sottolineato in neretto le parti salienti.

Saluti di lotta
Paolo Brini


Accordo Aziendale Elettrolux:

Gestione della flessibilità

Le parti, anche alla luce di quanto esposto nel Preambolo del presente Accordo, confermano il proprio impegno a ricercare soluzioni utili ed efficienti affinchè i singoli siti produttivi siano in grado di rispondere in maniera rapida e adeguata alle richieste commerciali. Pertanto, le parti, anche in un’ottica di conciliazione delle esigenze poste dalle dinamiche sociali e industriali, concordano a titolo sperimentale quanto segue:

1) qualora nel corso dell’esercizio si ravvisi la necessità di generare potenzialità produttive ulteriori rispetto a quelle in atto o di articolare in modo flessibile quelle previste, potranno essere concordate tra le parti a livello locale prestazioni collettive, anche per singola linea/reparto, a titolo di flessibilità ex art. 6 c.c.a.l. 10 novembre 2000 e/o a titolo di lavoro straordinario ex art. 8 D.S. Parte I, e art. 7, D.S. Parte III, c.c.n.l., complessivamente quantificabili in 64 ore pro-capite annue;

2) la tipologia contrattuale della prestazione nonchè le modalità attuative, individuate sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. e dagli accordi aziendali, saranno definite tramite accordo, con le r.s.u. di stabilimento e le OO.SS.LL provinciali, da rendere efficace entro il termine massimo di cui all’ art. 3, 1° comma, del T.U. 21 luglio 1997 ridotto ai 2/3 (i.e.: 10 gg di calendario), a far data dalla richiesta di esame formalmente avanzata dalla Direzione di sito alla r.s.u., contenente le quantità orarie in oggetto, i reparti interessati e il periodo di realizzazione;

3) qualora, nel corso del confronto negoziale di cui sopra, insorga controversia ovvero tale controversia non sia stata risolta entro i citati termini, ciascuna delle parti potrà richiedere l’attribuzione della medesima a livello di Gruppo, così come previsto dal T.U. cit.. La seconda istanza dovrà risolversi entro il termine massimo di cui all’art. 3, 2° comma, del T.U. cit. ridotto ai 2/3 (i.e.: 14 gg di calendario) dal termine/scadenza del confronto a livello locale;

4) ai lavoratori coinvolti nella realizzazione dei programmi di articolazione flessibile dell’attività produttiva, così come definiti negli specifici accordi raggiunti ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sarà riconosciuto un “premio di flessibilità”, comprensivo degli effetti su tutti gli istituti di natura legale e contrattuale, di Euro 2,00 lordi per ciascuna ora di prestazione aggiuntiva effettuata.

NOTA A VERBALE: Le parti confermano l’integrale riconducibilità del sistema di remunerazione speciale di cui al punto 4) alla operatività delle intese intervenute nell’ambito della procedura di cui al precedente punto 3).

NOTA A VERBALE: Le parti si confermano che l’istituto della flessibilità di cui all’ art. 6 c.c.a.l. 10 novembre 2000 prevede la determinazione sia del periodo di superamento sia di quello di riduzione dell’orario contrattuale mentre il lavoro straordinario, rispondendo tipicamente a elevazioni congiunturali delle masse d’orario standard, prevede la sola determinazione del periodo di superamento dell’orario contrattuale.


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