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<DIV>TFR: il datore di lavoro non può trattenere il 2,5%, il lavoratore va
rimborsato</DIV></DIV>
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<DIV class=gmail_quote><BR><BR>
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<DIV>TFR: il datore di lavoro non può trattenere il 2,5%, il lavoratore va
rimborsato</DIV>
<DIV>Sulla scia delle sentenze della Consulta del 2012 e del 2014 numerosi
giudici hanno riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto al rimborso Ormai
da diversi anni, più precisamente con la sentenza numero 232/2012, la Corte
costituzionale ha chiarito che, con il passaggio alla regolamentazione
civilistica del trattamento di fine rapporto, l'indennità spettante ai
dipendenti pubblici non è più calcolata considerando il 9,6% dell'80% della
retribuzione, di cui il 7,2% a carico della pubblica amministrazione di
appartenenza e il 2,5% a carico del dipendente. Il TFR, infatti, è già da
diversi anni calcolato sul 6,91% della predetta percentuale ed è posto
interamente a carico del datore di lavoro.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>La pronuncia della Consulta, però, nel corso del tempo non ha sortito gli
effetti sperati e numerosi enti hanno continuato a praticare il prelievo del
2,5% sulla busta paga dei dipendenti, senza considerare quanto chiarito ormai da
diversi anni.</DIV>
<DIV>Ciò non vuol dire, tuttavia, che la Corte costituzionale non abbia parlato
chiaro: l'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 è costituzionalmente
illegittimo "nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del
dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista
dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)". La
trattenuta, insomma, contribuisce a formare il fondo di previdenza dell'Inps –
ex Inpdap e di essa deve farsi carico il datore di lavoro, senza alcuna
distinzione rispetto a quanto accade nel settore privato in forza del d.p.c.m.
del 20 dicembre 1999.</DIV>
<DIV>Alla pronuncia del 2012, oltretutto, se ne è aggiunta anche una seconda con
la quale la Consulta non ha affatto corretto il tiro, ovverosia la numero 244
del 28 ottobre 2014. Ma nulla si è smosso</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Tuttavia, nonostante molte amministrazioni continuino a tapparsi occhi e
orecchie, la conclusione è una sola e le trattenute che le pubbliche
amministrazioni hanno continuato a praticare anche dopo il 2010 sono
illegittime. I loro dipendenti, quindi, possono ottenerne la restituzione.</DIV>
<DIV>La giurisprudenza</DIV>
<DIV>Così ragionando, sono molti i lavoratori che hanno adito i tribunali per
avere indietro dall'amministrazione di appartenenza tutto ciò di cui siano stati
indebitamente privati.</DIV>
<DIV>E molte sono anche le pronunce che hanno sposato quanto sopra detto, non
dando rilevanza all'assenza di un esplicito divieto di legge ma, anzi,
condannando le PP.AA. di volta in volta convenute a restituire le somme
indebitamente sottratte dalle buste paga dei dipendenti.</DIV>
<DIV>In tal senso sono andati, ad esempio, il Tribunale di Salerno, quello di
Roma, quello di Treviso e, più recentemente, quello di Milano con sentenza
numero 724 dell'11 marzo 2016, infliggendo un duro colpo alle amministrazioni
pubbliche, controbilanciato da una grande vittoria per i loro dipendenti.</DIV>
<DIV>Chi ha diritto al rimborso?</DIV>
<DIV>Ma chi ha effettivamente diritto al rimborso?</DIV>
<DIV>Innanzitutto ci sono coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 2000
e che si trovano in regime di TFR.</DIV>
<DIV>Ad essi si affiancano, poi, i dipendenti che sono stati assunti prima di
tale data e che si trovano in regime di TFS, i quali però hanno diritto al
rimborso solo per il 2011 e il 2012. A seguito dell'illegittimità dell'articolo
1, commi 98 e 99, della legge numero 228/2012, infatti, le PP.AA. dovranno
restituire anche il 2,69% a titolo di TFS mancante nel periodo transitorio,
individuato nelle due predette annualità.</DIV>
<DIV>Il rimborso, si segnala, ha ad oggetto un credito esigibile assoggettato a
prescrizione decennale.</DIV></DIV></DIV>
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