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style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV></DIV><BR><BR>
<BLOCKQUOTE><BR><BR>
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<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 0px 0px 6px; LINE-HEIGHT: 19px">TRIBUNALE
DI GENOVA: E’ LEGITTIMO RIFIUTARSI DI LAVORARE SE NON SI E’ IN CONDIZIONI DI
PIENA SICUREZZA</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Riporto
a seguire dalla rivista on-line PuntoSicuro<A
style="CURSOR: pointer; COLOR: rgb(59,89,152)"
href="http://www.puntosicuro.it/" rel=nofollow
target=_blank>http://www.puntosicuro.it</A> un interessante articolo
dell’avvocato Lorenzo Fantini relativo alla sentenza del Tribunale di Genova
che il 23 marzo ha disposto il reintegro per il macchinista della divisione
Cargo delle Ferrovie dello Stato, Silvio Lorenzoni, reo di essersi rifiutato
di viaggiare assieme a un secondo agente non in grado di guidare il
treno.<BR>Il giudice, che ha annullato in un sol colpo il suo licenziamento,
ha ritenuto pienamente legittimo il suo rifiuto essendo questo motivato dalla
necessità di tutelare un bene non negoziabile: la propria salute e
sicurezza.<BR>Questa sentenza (se confermata nei successivi gradi di giudizio)
avrebbe un enorme valore giurisprudenziale affermando che:<BR>- un lavoratore
si può legittimamente rifiutare di prestare la proprio opera, se non è in
condizioni di piena tutela della propria e altrui salute e sicurezza;<BR>- un
Tribunale ha il diritto di entrare nel merito e censurare in Giudizio le
misure di salute e sicurezza intraprese da una azienda, se ritenute non idonee
a garantire il livello di tutela imposto dall’articolo 2087 del Codice
Civile;<BR>- eventuali accordi concertativi tra sindacati e aziende che
riducano le tutele di salute e sicurezza non giustificano in nessun modo le
aziende a non adempiere integralmente agli obblighi previsti in tal senso
dalle fonti e dalla legislazione in merito.<BR>Marco Spezia</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">*
* * * *</P>
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style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">ARTICOLO
2087 DEL CODICE CIVILE: L’AMPIEZZA DELL’OBBLIGO DI TUTELA DEI LAVORATORI</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">E’
legittimo il rifiuto della prestazione di lavoro in condizioni di pericolo per
la salute e sicurezza sul lavoro?<BR>Alcune considerazioni con riferimento ad
una recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Genova.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Una
recente pronuncia di merito (Tribunale del Lavoro di Genova, 23 Marzo 2015)
permette una breve riflessione su un tema importante e da sempre discusso,
vale a dire in ordine alla ampiezza della ricaduta applicativa della
disposizione dell’articolo 2087 del Codice Civile la quale impone
all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore”.<BR>Come noto tale norma viene generalmente considerata impositiva
al datore di lavoro di un generale obbligo di sicurezza nei confronti dei
propri prestatori di lavoro e costituisce il principale riferimento in tema di
tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Pur
non potendo certo, in questa sede, approfondire il tema, è opportuno comunque
evidenziare che l’obbligo disciplinato dalla norma codicistica (pacificamente
ritenuto applicabile a qualunque organizzazione di lavoro, pubblica e privata,
indipendentemente dalla dimensione e complessità) consiste nella adozione di
ogni provvedimento idoneo a evitare che dall’espletamento dell’attività
lavorativa in azienda possa derivare, per cause legate alla attività
lavorativa, una lesione alla persona del lavoratore.<BR>Dunque, come è
possibile leggere in molte delle sentenze che negli anni hanno fatto
applicazione del principio appena richiamato, la formulazione dell’articolo
2087 (grazie alla sua ampiezza e consequenziale “dinamicità”) permette di
qualificare l’articolo in questione come “norma di chiusura” dell’ordinamento,
capace di fornire ai principi costituzionali di cui all’articolo 32 (diritto
alla salute dei cittadini) e 41, secondo comma (rispetto della sicurezza,
libertà e dignità umana), della Costituzione la possibilità di attagliarsi a
ogni possibile situazione.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Tale
orientamento è da considerarsi del tutto consolidato, come emerge dalla
Sentenza n. 14468 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro del 7 giugno 2013,
ove è dato leggere che: “L’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità
fisica del lavoratore imposto dall’ articolo 2087 del Codice Civile è un
obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le
particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo
specifico tipo d’attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune
prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie
per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi
e macchinari quanto all’ambiente di lavoro”.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Nell’ambito
di tale generale tematica si inserisce da sempre una discussione molto accesa
(per le sue ricadute in termini anche di natura occupazionale e sindacale) in
ambito ferroviario e relativa alla circostanza che i treni siano condotti
necessariamente da almeno due macchinisti o anche solo da uno.<BR>Dal punto di
vista della salute e sicurezza sul lavoro (l’unico che in questa sede si può
affrontare), la questione da risolvere è se una modalità organizzativa che
preveda che i treni siano condotti da un solo macchinista sia sufficiente a
garantire un efficace soccorso al macchinista stesso, in caso di suo malore,
assicurando al contempo ai viaggiatori il rispetto di elementari condizioni di
sicurezza.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">In
ordine a tale delicata tematica ricordo come, nella mia qualità di dirigente
delle divisioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso
il Ministero del lavoro, ebbi modo di ricevere molte segnalazioni di natura
sindacale che sottolineavano la necessità di prevedere le più idonee misure di
organizzazione per affrontare la possibilità di un malore del macchinista e
che di tali segnalazioni, unitamente alle considerazioni delle Ferrovie dello
Stato (all’epoca unico esercente ferroviario), si ebbe modo di tener conto
nella stesura (di iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) del Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011, attuativo
della previsione dell’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 81/08.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px; LINE-HEIGHT: 19px">Più
nel dettaglio, nell’ambito della discussione tra Amministrazioni e in sede di
Conferenza Stato-Regioni venne più volte ipotizzato l’inserimento nell’ambito
del provvedimento di una previsione in forza della quale venisse imposto al
datore di lavoro di prevedere la presenza necessariamente contemporanea di due
macchinisti, quale unica modalità che garantisca il più rapido ed efficace
soccorso nell’eventualità di un malore del conducente del treno.<BR>In ultima
istanza prevalse, però, la considerazione che una tale previsione sarebbe
stata una ingerenza nei riguardi del potere di organizzazione del datore di
lavoro, tenuto (in applicazione della citata previsione di cui all’articolo
2087 del Codice Civile) comunque ad adottare le migliori misure di prevenzione
per garantire un soccorso pronto ed efficace in caso di malore del
macchinista.</P>
<P
style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; COLOR: rgb(20,24,35); MARGIN: 6px 0px 0px; DISPLAY: inline; LINE-HEIGHT: 19px">Ed,
infatti, il Decreto del 24 gennaio 2011, espressamente applicabile (vedi
articolo 2) al “personale di macchina e viaggiante operante su materiale
rotabile in esercizio e a vuoto”, dispone in modo chiaro (senza specificare le
“modalità” dell’adempimento di tale obbligo) che i “gestori delle
infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i
servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per
attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della
rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso
qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli
infortunati”.</P><BR><BR></BLOCKQUOTE><BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>