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<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><FONT
face="Times New Roman">mettere sul blog slai cobas sc<BR>
<HR>
<SPAN class=thumbnails-left><IMG class="attachment-medium wp-post-image"
alt=sciopero
src="http://www.cobascuolatorino.it/wp-content/uploads/2015/05/sciopero.jpg"
width=275 height=183></SPAN> </FONT>
<P><FONT face="Times New Roman"><B>1. Lo sciopero degli scrutini è
legittimo?</B><BR>SÌ. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici
essenziali relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel
settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e l’art. 3, comma 3
del testo esplicitamente prevede:<BR>“lett. a) – non saranno effettuati scioperi
a tempo indeterminato;<BR>lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può
superare i due giorni consecutivi;<BR>lett. g) – gli scioperi proclamati e
concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli
scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il
compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi
non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione”.<BR>Gli scioperi indetti non sono a tempo indeterminato, non
superano i due giorni di indizione, non bloccano le operazioni di scrutinio
delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione, non
comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione
prevista, pertanto sono perfettamente legittimi.<BR><B>2. Ci sono scrutini ed
attività durante le quali non si può scioperare?</B><BR>In base alla normativa
vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:<BR>-le classi
impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami
conclusivi dei cicli di istruzione;<BR>-le classi impegnate negli esami di
qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti
d’arte;<BR>-le classi impegnate negli esami di licenza media.<BR>-le attività
relative agli esami di idoneità;<BR><B>3. I Dirigenti possono decidere di
effettuare gli scrutini finali prima del termine delle lezioni, fissato dal
calendario regionale?</B><BR>NO. “La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni” (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009) e quindi deve basarsi su tutti gli
elementi rilevabili lungo l’intero anno scolastico fino al termine programmato
delle lezioni.<BR>Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado “per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 11, comma 1,
d.lgs. n. 59/2004; art. 13, comma 2, d.lgs. n. 226/2005, art. 14, comma 7,
d.P.R. n. 122/2009), e questo requisito indispensabile “ai fini della validità
dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni” (art. 2, comma 10,
d.P.R. n. 122/2009) è verificabile solo dopo il termine delle lezioni.<BR>Anche
per il primo ciclo, solo “in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico”
(art. 2, comma 6, d.P.R. n. 122/2009) può essere deliberata l’ammissione o non
ammissione alla classe successiva.<BR>Infine, anche la valutazione del
comportamento, da effettuarsi relativamente a “tutto il periodo di permanenza
nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori
della propria sede” (art. 2, comma 1, legge n. 169/2008, come ribadito dall’art.
7, comma 2, d.P.R. n. 122/2009), esclude che detta valutazione, per tutti gli
ordini di scuola, possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura
ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi
oltre il termine delle lezioni e, quindi, non è possibile procedere ad alcuno
scrutinio finale prima del termine delle lezioni.<BR>Abbiamo già sollecitato
tutti i dirigenti scolastici ad attenersi alla normativa vigente e gli Uffici
Scolastici Regionali a vigilare su eventuali anomalie, è comunque importante che
ci vengano segnalate eventuali illegittime anticipazioni in modo da poter
intervenire tempestivamente.<BR><B>4. Le classi terminali possono essere
scrutinate prima della fine delle lezioni?</B><BR>NO. L’art. 6, comma 1, del
d.P.R. n. 122/2009 prevede che “gli alunni che, nello scrutinio finale,
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono
ammessi all’esame di Stato” e, come già detto sopra, non è possibile procedere
ad alcun scrutinio finale prima che non siano terminate le lezioni.<BR>5. Il
preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?<BR>NO.
Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Pertanto lo
scrutinio è sospeso in quanto non sarebbe rispettato il requisito del “Collegio
perfetto”, cioè la necessità del quorum integrale in caso di collegi con
funzioni giudicatrici (Nota n. 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati;
Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Consiglio di Stato VI Sez. n. 189 del 17
febbraio 1988).<BR><B>6. Il dirigente può spostare lo scrutinio per aggirare lo
sciopero?</B><BR>NO. Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di
sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel Piano delle
attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28, comma 4, CCNL Scuola
2006/2009) e quindi ogni modifica operata dal dirignte senza l’approvazione del
Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi qualunque modifica della
data tenderebbe a limitare o vanificare il diritto di sciopero, un comportamento
antisindacale e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei Lavoratori (art 28
legge n. 300/1970).<BR><B>7. La trattenuta è oraria o è per l’intera giornata e
quante persone devono scioperare per bloccare lo scrutinio delle singole
classi?</B><BR>La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si
aderisce.<BR>L’Accordo del 3/3/1999 prevede ormai solo due modalità di sciopero:
dell’intera giornata o breve. È anche precisato che “la durata degli scioperi
brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con
riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione” (art. 3, comma
3, lett. d) dell’Accordo).<BR>Le forme di sciopero previste sono: Sciopero Breve
di un’ora degli scrutini per due giornate consecutive e Sciopero dell’intera
giornata per due giornate consecutive alla fine delle lezioni<BR>Lo sciopero è
indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal
calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere
diverse da scuola a scuola.<BR>Pertanto, al fine di scioperare, per una sola
ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:<BR>è sufficiente che si
dichiari in sciopero un solo docente per lo scrutinio di ciascuna classe (visto
che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che
negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire
nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente
per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di
una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;<BR>il consiglio
annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due
giornate consecutive di sciopero;<BR>ogni docente può scioperare nella prima ora
di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo
riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami
finali.<BR>Pertanto, per bloccare tutti gli scrutini ci si può accordare per
scioperare a turno per un’ora, oppure – qualora fosse più efficace lo sciopero
di un solo collega per un gran numero di classi – scioperare per l’intera
giornata e, conseguentemente, la trattenuta varierà a seconda dei casi.<BR>Nel
caso scioperassero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi –
poiché con una singola giornata di sciopero “bloccano” gli scrutini di un
rilevante numero di classi – tutte/i coloro che sono d’accordo sullo sciopero
potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che
hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.<BR><B>8. Quali attività si
possono bloccare per le elementari e le medie?</B><BR>Tutte quelle eventualmente
ricadenti nei giorni di proclamazione dello sciopero, tranne che non si tratti
degli esami di terza media.<BR><B>9. Nel caso degli scrutini, il dirigente,
constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve
aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse
continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il
dirigente può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico
servizio?</B><BR>NO. Le modalità di effettuazione dello sciopero, diventate
particolarmente complesse dopo l’emanazione della L. n. 146/1990 (la cosiddetta
legge “anti-Cobas”), non prevedono assolutamente questo. Solo se la convocazione
dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque,
magari dal DS …) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati” e se il tentativo di conciliazione tra organizzazione sindacale
proclamante e Governo non dovesse riuscire, solo allora il Presidente del
Consiglio, o un Ministro delegato, potrebbe emanare un’ordinanza con “le misure
necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1” (art. 8, comma 1, L.
n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Queste misure potrebbero anche
prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma non la configurazione di un
reato come l’interruzione di pubblico servizio.<BR>Infatti, “l’inosservanza da
parte dei singoli prestatori di lavoro … delle disposizioni contenute
nell’ordinanza … è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni
giorno di mancata ottemperanza, determinabile … da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 1.000.000” (art. 9, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato
dalla L. n. 83/2000). Inoltre, “i lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione delle disposizioni … o che … non prestino la propria consueta
attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4, comma 1, L. n.
146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000).<BR><B>10. Da diversi anni gli
scrutini si fanno quasi ovunque con software informatico e si mandano voti ed
assenze via internet giorni prima della data stabilita per gli scrutini delle
singole classi. È obbligatorio fornire queste informazioni prima della seduta
del Consiglio di classe?</B><BR>NO. Anche se in molte scuole si opera così per
comodità bisogna comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di comunicare
anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo anche
questo, il voto del singolo insegnante è solo una proposta mentre “la
valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe”
e nella scuola secondaria di primo e secondo grado “dal consiglio di classe …
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione
assunta, ove necessario, a maggioranza” (d.P.R. n. 122/2009, artt. 2 e 3 per
elementare e media, artt. 4 e 6 per il superiore, art. 7 per la condotta) –
possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla
normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine
delle lezioni sono assolutamente illegittime.<BR>11. Se lo scrutinio è stato
programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero orario, può il
dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo
scrutinio?<BR>No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente
comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procede
re, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe
e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il
consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque
rinviato.</FONT></P>
<P><FONT
face="Times New Roman">http://www.cobascuolatorino.it/wp-content/uploads/2015/05/VademecumCobas.pdf</FONT><BR></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>