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<DIV><SPAN class=Apple-style-span
style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: tahoma"><B>Responsabilita' solidale negli
appalti</B></DIV>
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<P>1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento.".</P></SPAN></DIV></BODY></HTML>