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del coordinamento regionale Federazione Autisti Operai di SLAI Cobas per il
Sindacato di Classe del Veneto sulla Sentenza De Zordi, a Belluno, dal
ns.Sindacato avviata e condotta in giudizio dagli Avvocati Mondolo e Borsato di
Belluno. la sentenza la inseriremo nel sito a breve.</I></DIV>
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align=center><B><SPAN
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<P class=MsoBodyText2
style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Book Antiqua'; TEXT-ALIGN: justify">Recentemente
il Giudice del Lavoro di Belluno, dr.ssa Travia, ha accolto il ricorso di un
lavoratore del Marocco, che è stato licenziato con astruse motivazioni
disciplinari nell’agosto 2009, e che attende per questo ancora il processo, da
una ditta di autotrasporti per conto terzi avente sede a Feltre, la De Zordi, il
quale lavoratore aveva adito al Tribunale di Belluno per ottenere il pagamento
di alcune somme dovute a titolo di retribuzione. Il datore di lavoro si era
rifiutato di pagare il lavoratore – autista di camion – attribuendogli la
responsabilità per una infrazione al Codice della Strada e compensando l’ultima
mensilità e le spettanze di fine rapporto con l’importo delle sanzioni irrogate
dagli organi accertatori. Il lavoratore difeso dagli Avvocati Rita Mondolo ed
Ivan Borsato, è stato costretto ad agire giudizialmente per provare che la
violazione contestatagli (superamento del limite massimo di ore alla guida di un
automezzo) non era imputabile alla sua responsabilità, bensì agli ordini e
direttive imposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti. E’ stato, infatti,
dimostrato che gli autisti erano indotti ad effettuare un numero di trasporti
così elevato da non consentire il necessario rispetto dei periodi di pausa alla
guida e di riposo giornaliero tra un turno e l’altro. Il Giudice del Lavoro ha,
quindi, condannato la ditta a riconoscere le retribuzioni rivendicate dal
lavoratore, accertando la totale assenza di responsabilità in capo al lavoratore
stesso, per le violazioni, e riconoscendo l’esistenza di un ambiente lavorativo
caratterizzato da ritmi lavorativi talmente serrati da costringere gli autisti a
“sforare” sistematicamente il numero massimo di ore alla guida.</P>
<P class=MsoBodyText2
style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Book Antiqua'; TEXT-ALIGN: justify">In
un momento come questo, di disoccupazione e carenza di lavoro, in realtà
sappiamo bene che negli autotrasporti e nella logistica le ore straordinarie non
si contano, sono una quota addirittura superiore al 20-30 % dell’orario normale,
noi biasimiamo quelle organizzazioni sindacali che conducono una politica
corporativa e filo padronale in linea con permessi deroghe e licenze ai datori
di lavoro, come se fossimo in una situazione normale, giungendo a forme di
retribuzione assolutamente inadeguate per il lavoro svolto, e non solo, ma a
trattare gli autisti come bambini da punire per delle marachelle, marachelle che
invece sono LA NORMA voluta ed imposta dai padroni stessi !</P>
<P class=MsoBodyText2
style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Book Antiqua'; TEXT-ALIGN: justify">QUI
L’IMPORTANZA DI QUESTA SENTENZA (Giudice di Belluno per le controversie di
lavoro, n.11/2011).</P>
<P class=MsoBodyText2
style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Book Antiqua'; TEXT-ALIGN: justify">Comunicato
del 23-2-2011</P></SPAN></FONT></DIV></BODY></HTML>