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<H1 class=title>La controriforma del lavoro in 16 punti. E siamo solo
all'inizio...</H1>
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<DIV class=node><SPAN class=submitted>da zoekat il Mer, 10/09/2008
- </SPAN> <SPAN class=taxonomy><A title=""
href="http://www.chainworkers.org/taxonomy/term/13" rel=tag>Precariato
Sociale</A></SPAN>
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<P><IMG title=brunetta height=250 alt=brunetta
src="http://www.chainworkers.org/files/user2/brunetta.jpg" width=200 align=left
border=0>Passata la bufera degli show televisivi del Ministro della Funzione
Pubblica Brunetta, rimangono in campo le leggi che andranno a regolare la vita
dei lavoratori.<BR>Il decreto Brunetta (D.l. 112 del 24.6.2008) è legge dalla
fine di agosto e i suoi effetti cominciano a farsi sentire proprio in questi
primi giorni di rientro dalle ferie.<BR>Nonostante l'enorme esposizione del
Ministro sui giornali, gli articoli sui quali si snoda la legge sono poco
conosciuti, anche tra gli stessi lavoratori.<BR>La punizione dei 'fannulloni',
come li ha etichettati per mesi sul Corriere della Sera Ichino, professore di
Diritto del Lavoro all'Università Statale di Milano, per anni esponente di
spicco della Fiom Cgil, si è trasformata in una serie di regole che svelano in
che direzione va il mondo del lavoro.<BR>Non stiamo parlando solo dei lavoratori
statali e degli enti locali ma di tutti i lavoratori, perché come più volte
dichiarato da CGIL CISL e UIL, tra gli obiettivi della prossima riforma
contrattuale, c'è quello di arrivare a una parificazione di trattamento tra
lavoratori privati e pubblici.<BR>E anche perché tra le tante 'bacchettate' ai
fannulloni, scappa qualche 'bastonata' anche a tutti gli altri. Così per gradire
e per tastare il terreno. </P>
<P><B>1. Reperibilità continua</B><BR>La prima delle novità riguarda la malattia
dei lavoratori statali. D'ora in poi l'orario in cui si è obbligati a stare in
casa cambia. Fino a due mesi fa la reperibilità era obbligatoria dalle 10 alle
12 e dalle 17 alle 19. Ora chi è malato, magari con un braccio ingessato, sarà
costretto a stare in casa dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 20 tutti i giorni
festivi inclusi. Nulla è stato fatto per impedire che medici disonesti producano
certificati falsi a chi malato non è, la scelta è stata quella di colpire tutti
indiscriminatamente. Generalizzando il teorema più in voga del momento:
lavoratori pubblici=fannulloni.</P>
<P><B>2. Decurtazione dello stipendio in malattia</B><BR>D'ora in poi chi si
ammala nei primi 10 giorni di assenza si vedrà decurtare lo stipendio. E' il
primo attacco al diritto di malattia, istituito da Benito Mussolini durante il
ventennio per alcune categorie di lavoratori e poi esteso a tutti gli assunti a
partire dagli anni Sessanta. Le decurtazioni riguardano la parte di salario
accessorio come le indennità, che si aggiunge a quella fissa. Peccato che negli
ultimi 15 anni molti degli aumenti economici dei contratti riguardano proprio
questa parte di salario. Chi si ammala se la vedrà togliere. Anche se ha fatto
10 giorni di malattia negli ultimi cinque anni. Per categorie come gli
infermieri, i vigili urbani e la Polizia, la riduzione sarà rilevante visto che
una buona parte dello stipendio è compresa nelle voci di indennità.
<BR><B><BR>3. Discrezionalità del part time per lavoratrici madri</B><BR>Altra
chicca è quella che vedrà il blocco dei part time per lavoratrici madri in molti
uffici pubblici. La richiesta del part-time o di soluzioni orarie più favorevoli
per la cura dei figli un tempo concessa in automatico, in presenza di
percentuali che lo consentivano, è diventata discrezionale. Sarà il dirigente a
decidere se concedere quello che nelle dichiarazioni pre-elettorali e nei
bla-bla dei politici è la promessa più ricorrente: facilitare la vita alle
famiglie. Aiutare la donna a conciliare lavoro e cura dei figli.</P>
<P><B>4. Obbligo per le amministrazioni di pagare malattia e maternità</B><BR>A
partire dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli
enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente la contribuzione per maternità, la contribuzione per malattia
per gli operai. Facile prevedere quale sarà il risultato di questa norma, visto
che già oggi la maternità è vista come la più grande sciagura che possa capitare
a un ufficio del personale. Che un diritto fondamentale come questo sia messo in
discussione anche dallo stato, lascia intravedere gli effetti di questa norma di
legge.<BR><B><BR>5. Prima di 3 anni, licenziare i precari</B><BR>Poco o nessun
risalto invece è stato dato alle norme che limitano le assunzioni di interinali,
tempi determinati, co.co.co., consulenti etc. per un periodo inferiore ai 3
anni. Chi ha fatto delle cause di lavoro sa benissimo che è spesso quello il
limite temporale entro il quale i giudici obbligano l'azienda ad assumere a
tempo indeterminato. Grazie ai processi molti precari sono stati stabilizzati
per legge, una pratica che si è diffusa nel settore pubblico visto che le
pubbliche amministrazioni hanno approfittato come fossero aziende private del
precariato diffuso. D'ora in poi invece, si prospetta una condizione di
precarietà senza via di scampo e con licenziamento incorporato, proprio in
quelle istituzioni che dovrebbero 'controllare' e limitare il
fenomeno.<BR><B><BR>6. Tempo determinato? Ordinaria attività</B><BR>L'art 21
della legge allarga le possibilità che già oggi godono le aziende di assumere
lavoratori a tempo determinato. Fino ad ora erano permesse per esigenze
tecniche, produttive, organizzative o sostitutive dell'azienda. In pratica per
ogni esigenza. Visto che nei Tribunali del Lavoro molti giudici interpellati in
cause intentate dai precari ritenevano che questi svolgessero un'attività uguale
ai colleghi assunti a tempo indeterminato, ecco che la legge usa quelle parole
che cambiano le carte intavola: d'ora in poi le aziende potranno assumere a
tempo determinato lavoratori per esigenze 'riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro'.</P>
<P><B>7. Blocco delle cause di lavoro</B><BR>Il testo di legge dice testualmente
che: 'Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in
caso di violazione delle norme sul lavoro a tempo determinato, il datore è
tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'idennità di
importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto'. Chiunque abbia fatto una causa a un'azienda sa
che questa norma toglie al lavoratore l'unica possibilità di essere risarcito
adeguatamente. Solo il rischio di dover assumere a tempo indeterminato per
ordine del giudice, piega e non sempre gli interessi delle aziende. Un
indennizzo di due mesi e mezzo di mensilità, che per molti precari significano
meno di 2500 euro, vuol dire non riuscire nemmeno a pagare un avvocato che ti
difenda. </P>
<P><B>8. Straordinari pericolosi</B><BR>Per il settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe al normale
orario di lavoro settimanale (40 ore) possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<BR>Anche qui la legge
prevede di eliminare le sanzioni in caso di reiterate violazioni del superamento
dell'orario, del riposo giornaliero e settimanale, eliminando anche le
considerazioni riguardo al rischio di infortunio.<BR><B><BR>9. Responsabilità
dei dirigenti</B><BR>Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria.<BR>Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. </P>
<P><B>10. Riduzione permessi sindacali</B><BR>Al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di
spesa, con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione,
è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali<BR><B><BR>11. Sei precario e fai causa?
Tieni l'elemosina</B><BR>Per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale. Non è possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con
più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio
nell'arco dell'ultimo quinquennio. In ogni caso, la violazione di disposizioni
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno Le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente.</P>
<P><B>12. Processi di lavoro: 60 giorni per la sentenza</B><BR>Il primo comma
dell'articolo 429 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice
fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito della sentenza».<B><BR></B></P>
<P><B>13. Licenziamenti mascherati nella scuola</B><BR>Si procede, altresì, alla
revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata),
in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17
per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2007/2008.</P>
<P><B>14. Aumenti e scatti di anzianità? Rinviati per i lavoratori
pubblici</B><BR>Con effetto dal 1º gennaio 2009per i lavoratori pubblici la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del
2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di
differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.<BR><B><BR>15. Meno soldi
per gli infortunati sul lavoro</B><BR>A decorrere dal 1º gennaio 2009 nei
confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'infermità
da causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.<BR><B><BR>16. Precari:
personale anche per il bilancio</B><BR>Il trucchetto con il quale molte società
mascherano costo del lavoro, e lavoratori, sta nell'inserirli in altri capitoli
di bilancio. Non in quello relativo al personale ma nelle spese accessorie, o
nelle spese per materiali. Ecco il motivo per cui, ad esempio, gli esuberi
dichiarati ad Alitalia sono 'solo' di 7500. Tutti gli altri lavoratori, migliaia
di precari, non risultano nel personale. I precari sono fantasmi. Il decreto
'Brunetta' dichiara che: 'costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego. Quindi o i
precari spariranno dalle amministrazioni, ed è impossibile, oppure verranno
nascosti in qualche altra piega legislativa. Sempre più fantasmi e difficili da
quantificare. L'unico dubbio che rimane è: dopo co.co.co, interinali, co.co.pro
e partite IVA a unico committente quale altro nome verrà dato ai precari?</P>
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