[Redditolavoro] La truffa del reintegro

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Mon Jun 4 20:11:23 CEST 2012


ART.18: ECCO PERCHE’ IL LAVORATORE NON SARA’ MAI PIU’ REINTEGRATO NEL SUO
POSTO DI LAVORO 


 

LAVORO: LA TRUFFA DEL REINTEGRO

di Bruno Tinti ( Magistrato)

 

Non avrei mai pensato di rivolgere al presidente Monti e al ministro Fornero
la stessa domanda (retorica) tante volte fatta a B&C: ma ci siete o ci fate?


 

E invece
 L’art. 14 comma 7 del ddl sulla riforma del lavoro (Tutele del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) dice: “il giudice che
accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo (sarebbe il licenziamento per motivi
economici) applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del
medesimo articolo” (il reintegro ). E, poco più avanti: “nelle altre ipotesi
in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato
motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”. Che
consiste nel dichiarare “risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla
data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva” (l’indennizzo).

 

TUTTO RUOTA intorno a due paroline: “manifesta insussistenza”. Cosa vogliono
dire? In linguaggio comune è semplice: il fatto posto alla base del
licenziamento non esiste; perciò il lavoratore va reintegrato nel posto di
lavoro, poche storie. Ma, per un giurista, insussistenza senza aggettivi è
cosa diversa dall’insussistenza “manifesta”. Il giurista si chiede: ma
perché questi hanno sentito il bisogno di scrivere che l’insussistenza deve
essere “manifesta”? Un fatto o sussiste o non sussiste; quanto sia
complicato accertare che esista non incide sulla sua esistenza, solo sulla
difficoltà della prova. 

 

Per capirci meglio, un assassino va condannato sia che lo si becchi con il
coltello sanguinante in mano, sia che la sua responsabilità emerga dopo un
complicato lavoro di indagine (movente, alibi, testimonianze etc). Dunque,
pensa il giurista, questi hanno scritto “manifesta insussistenza” proprio
per differenziare questi casi da quelli in cui c’è l’insussistenza semplice;
e per differenziare il trattamento conseguente, reintegro nel primo caso,
solo indennizzo nel secondo. 

 

Come tecnica legislativa non è una novità. Quando, in un processo, si
solleva un’eccezione di illegittimità costituzionale, il giudice la accoglie
solo quando la questione non è “manifestamente infondata”. Se è sicuro che
la legge è conforme alla Costituzione, respinge l’eccezione. Insomma, solo
quando il giudice ha qualche dubbio sulla costituzionalità della legge (o,
naturalmente, quando è sicuro che sia incostituzionale), chiede alla Corte
costituzionale di valutare. Ne deriva che la Corte non riceve tutte le
questioni di illegittimità costituzionale ma solo quelle che i giudici
ritengono “non manifestamente” infondate. Può darsi che tra le altre, quelle
che il giudice ha respinto (sbagliando), ce ne fossero di fondate; ma la
loro fondatezza non era “manifesta”; e quindi
 

 

Tornando all’art. 18, siccome i criteri di interpretazione giuridica delle
leggi questi sono (art. 12 del codice civile), ne deriva che il giudice
potrà reintegrare il licenziato solo quando, da subito, senza indagini,
senza prove, “manifestamente ”appunto, è sicuro che il motivo economico non
sussiste. Se invece dubita, se per decidere deve acquisire prove, allora
niente reintegro. E cosa al suo posto? Ma è chiaro, l’indennizzo. E infatti
Monti-Fornero lo dicono espressamente: “nelle altre ipotesi”, cioè quando
l’insussistenza del motivo economico va accertata con una normale
istruttoria dibattimentale (prove, testimonianze, perizie), quando dunque
non è “manifesta”, di reintegro non se ne parla. Magari alla fine salterà
fuori che il motivo economico non c’è; ma, siccome è stato necessario un
vero e proprio processo per rendersene conto, niente reintegro, solo un po’
di soldi. 

 

DA QUI DERIVANO TRE CONSEGUENZE MICIDIALI: 

 

LA PRIMA:
Il reintegro per motivi economici non ci sarà mai. Davvero si può pensare
che un’azienda licenzi con motivazioni che da subito, senza alcun dubbio,
“manifestamente”, si capisce che sono una palla? Se anche la motivazione
economica è infondata, sarà certamente motivata bene; e quindi sarà
necessario un normale processo, come si fa sempre. Solo che, a questo punto,
l’insussistenza del motivo economico, anche se accertata, non è “manifesta”;
e il lavoratore non potrà essere reintegrato. 

 

LA SECONDA:
I giudici saranno in un mare di guano. Perché, in alcuni casi,
l’insussistenza del motivo economico ci sarà; ma, per essere sicuri, un po’
di istruttoria va fatta. Un giudice non può dire: “È così’”. Deve motivare
perché è così; e per questo è necessaria l’istruttoria. Ma, se la fa, addio
reintegro. Mica male come dilemma. 

 

LA TERZA:
A seconda dell’interpretazione che il giudice darà del concetto “manifesta
insussistenza” gli diranno che è uno sporco comunista o uno sporco
capitalista. Della serie: “Se la mente del giudice funziona, la legge è
sempre buona” (Snoopy sul tetto della sua cuccia). “Certo che con questi
giudici
; anche le leggi migliori, che il sindacato si è ammazzato per
ottenerle (o che il governo si è dannato per scriverle), non funzioneranno
mai. La responsabilità per gli errori dei magistrati, ecco quello che ci
vuole”. 

 

Ma, a questo punto: davvero Camusso & C, Bersani & C, a tutto questo non ci
hanno pensato? O si sono accontentati di una (finta) dimostrazione di forza,
del tipo: “Abbiamo costretto il governo etc etc; guardate come siamo bravi”?


 

 

 

 
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