[Redditolavoro] art.35 una tantum co.co.co.pro.

matilde matilde at inventati.org
Sat Apr 7 12:58:21 CEST 2012


questo articolo è dedicato ai co.co.co.pro. rimasti senza lavoro l'anno
prima.
 
solo se congiuntamente, altrimenti non vale:

abbiano avuto un solo committente

abbiano avuto un reddito lordo non superiore a 20.000 euro (fate i conti al
netto quanto viene) 

abbiano nell'anno in corso almeno 1 mese di contribuzione 

abbiano avuto nel corso dell'anno prima 2 mesi di buco ininterrotti e 4 mesi
almeno di contribuzione 

(e non mi dite che non ve l'ho spiegato prima quanto dovete lavorare per
poterci rientrare) 


potranno avere il 5% del minimale annuo di reddito  di cui all'art.1 comma 3
della legge 3.8.90 n.233 (a me risulta del 2.8.90) che riguarda gli operai
del settore artigianato e commercio 
Art. 1.
Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto
per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo
derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla
gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di
coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di
coadiutori, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età
inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è
ridotta al 9 per cento. 
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è
fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene
moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell
anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato
e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
 con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive
modificazioni ed integrazioni.
moltiplicato per il MINOR numero tra le mensilità accreditate l'anno prima e
quelle non coperte da contribuzione 

ma solo se nei limiti delle risorse, quindi vi dovete sbrigare. 

Perciò mettiamo che io abbia lavorato l'anno scorso 4 mesi interi come co.co
co.pro. e poi abbia bucato 2 mesi interi ininterrotti e abbia lavorato
almeno 1 mese nell'anno in corso, ma sempre come co.co.co.pro. se no non
vale, e abbia guadagnato 6.000 euro lordi (1.500 lordi x 4 mesi) avrò
diritto al 5% della paga minima di un operaio artigianato o commercio, anche
se ero impiegata di concetto elevato. 
Qui di seguito sono riepilogati i nuovi minimali INPS validi per il 2012:
Minimale giornaliero: 45,70 €
Minimale Annuo: 14.930,00 €
14.930 x 5% x 4 mesi = 2.986 euro lordi pagabili in 3 tranche mensili

Quindi, ammesso si abbiano tutti i requisiti, 746 al mese lordi, per
qualunque cifra si siano versati contributi nella gestione separata,
moltiplicato il minor numero possibile (se ho lavorato 10 mesi, massimo
possibile, mi liquidano 746  lordi x 2 ).  Sempre se si rientra nei fondi
disponibili stanziati, altrimenti come non detto, non spetta nulla e tanti
saluti. 

Vi faccio notare che già l'altra volta, gestione Sacconi, non ci rientravano
beneficiari e dovettero allargare per non fare brutta figura. 
 Se ho sbagliato qualcosa nei conti, fatemi sapere.


Laura
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