[Redditolavoro] Sicurezza nelle scuole: Condannata la Gelmini

cobas_slai_palermo at libero.it cobas_slai_palermo at libero.it
Thu Sep 15 12:30:02 CEST 2011


13/09/2011

Fuorilegge le classi troppo affollate

Il Tar Molise stabilisce la prevalenza delle norme di sicurezza

Fuorilegge le aule sovraffollate. Gli accorpamenti delle classi stabiliti 
dagli uffici scolastici regionali potranno essere impugnati: la riforma Gelmini 
- che prevede 27 alunni per classe, che possono in casi eccezionali salire a 30 
- non si può applicare se è in contrasto con le norme di igiene e sicurezza, 
ossia 25 studenti per aula. Così ha deciso il Tar Molise con la sentenza 163 
del 31 agosto 2011. È stato infatti sospeso il provvedimento con cui l'ufficio 
scolastico regionale ha accorpato la ex quinta ginnasio, sezione D di un liceo 
classico alle altre sezioni, eliminando di fatto - per l'anno scolastico 
2011/2012 - la sezione D per la prima liceo (così si chiama il terzo anno al 
classico), e prevedendo esclusivamente tre classi di prima liceo (la A, la B e 
la C), ciascuna con 29 alunni. Contro il provvedimento hanno fatto ricorso i 
genitori degli studenti della classe "soppressa". 

Dunque l'annosa questione se la riforma della scuola - che prevede un 
innalzamento del tetto di alunni per classe (provocando così i tagli delle 
cattedre e gli esuberi dei professori) - potesse scavalcare o meno le leggi che 
regolamentano la sicurezza e l'igiene nelle scuole, ha oggi una parola di 
chiarezza autorevole. I giudici amministrativi hanno riconosciuto, infatti, che 
il provvedimento dell'Usr del Molise, disposto in virtù del Dpr 81/2009 (la 
riforma Gelmini), non rispetta le norme di igiene e sicurezza a causa del 
sovraffollamento delle classi, e che quindi l'accorpamento disposto 
dall'amministrazione scolastica non può effettuarsi perché in contrasto con 
quanto disposto nel Dm 18 dicembre 1975. 

Il decreto del '75 stabilisce che il numero di alunni non deve essere 
superiore a 25 in aule di 47 metri quadrati alle materne, elementari e medie, e 
di 52 metri quadrati alle superiori. Se le aule sono più piccole vanno 
costituite classi con un numero inferiore di studenti. Si tratta cioè di 
rispettare l'indice di 1,80 mq per alunno alle primarie e secondari di primo 
grado, e di 1,96 mq per alunno nelle secondarie di secondo grado. Inoltre, in 
presenza di uno studente disabile, il tetto massimo di 25 si riduce a 20. Se la 
scuola intende inserire poco più di 25 alunni in un'aula che risulti comunque 
perlomeno di 47 o 52 mq, il dirigente dovrà richiedere un'autorizzazione ai 
Vigili del Fuoco a norma del Dm ministero Interno dell'agosto 1992. Adesso ogni 
Usr dovrebbe verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di 
sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze imputabili 
a province e comuni (enti responsabili della fornitura e manutenzione degli 
edifici scolastici). Ma intanto si resta in attesa di un'altra decisione 
importante (prevista per il 28 settembre), quella del Tar Lazio che dovrà 
pronunciarsi sulla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del 
ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini per l'emanazione del piano di 
riqualificazione delle scuole a rischio. Il Consiglio di Stato, infatti, aveva 
ordinato ai ministeri dell'Istruzione e dell'Economia l'emanazione del piano 
generale di edilizia scolastica previsto dall'articolo 3, comma 2 del Dpr 
81/2009 che, nonostante la presenza di un elenco stilato dai due ministeri 
sull'esistenza di 12mila istituti a rischio crollo, non è mai stato approntato. 
Soprattutto finché la riqualificazione non verrà effettuata i dirigenti 
scolastici hanno l'obbligo, nella formazione delle classi, di rispettare gli 
indici di edilizia scolastica, la prevenzione incendi nelle scuole, e le norme 
di igiene e sicurezza sul lavoro, in caso contrario rischiano la denuncia 
penale.
Fonte: Il Sole 24 Ore



More information about the Redditolavoro mailing list