[Redditolavoro] Fw: processo eternit: udienza del 3 ottobre

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Tue Oct 4 09:04:25 CEST 2011



PROCESSO ETERNIT: UDIENZA DEL 3 OTTOBREL'udienza odierna si apre alle ore 
9:20, e prevede la seconda parte delle arringhe dei difensori dei 
responsabili civili: Di Amato junior per la Becon, e Mangia, per la Amindus.
Dopo il consueto appello, il presidente Casalbore cede la parola a 
quest'ultimo; costui, come aveva già annunciato nel corso della precedente 
seduta, tratta due argomenti: la richiesta - formulata dai legali di parte 
civile - di solidarietà, nel risarcimento dei danni patrimoniali e non, tra 
gli imputati ed i responsabili civili, ed il nesso causale tra il disastro 
ambientale ed il periodo preso ad oggetto dal processo.
Secondo questo schifoso essere, la solidarietà tra i responsabili civili e 
gli imputati genocidi non può essere applicata a questo caso: il suo cliente 
non sarebbe coautore del medesimo reato.
Questa lettura è palesemente sbagliata e fuorviante; la Amindus è di 
proprietà dell'imputato Stephan Schmidheiny, e si occupa della medesima 
attività oggetto del processo: come è possibile sostenere, senza cadere nel 
ridicolo, che questa non sia obbligata al pagamento in solido dei danni 
causati dalla sua proprietà?
D'altronde, il principio di solidarietà serve per salvaguardare le vittime: 
se il patrimonio personale degli imputati non bastasse a coprire la somma a 
cui ammonta il risarcimento, si procederebbe ad intaccare quello delle 
aziende a lui riconducibili; questo per evitare i furbi che intestassero i 
beni personali a parenti e conoscenti per non vedere toccati i frutti 
miliardari derivanti dalla loro condotta criminale.
A seguire tocca a Di Amato junior completare il proprio (s)ragionamento; 
costui straparla di ben quattro argomenti riguardanti il diritto alle azioni 
risarcitorie intentate dalle parti civili, opponendo le seguenti eccezioni: 
prescrizione dei termini, estinzione dell'obbligazione a seguito della 
transazione effettuata il 10 giugno 1993 a Casale Monferrato, insussistenza 
nel merito, ed infine mancata prova.
Nello specifico, il servo chiede al Tribunale di emettere una sentenza così 
formulata.
Rigetto di tutte le domande risarcitorie per i decessi antecedenti l'aprile 
del 1999, nonché per le patologie manifestatesi prima dell'aprile 2004, per 
avvenuta prescrizione; inoltre lo stesso provvedimento dovrebbe riguardare 
le domande di rimborso dell'Inail, e quelle di danni non patrimoniali da 
parte delle associazioni che lamentano danni di immagine.
Dichiarare l'estinzione del diritto per la sopravvenuta transazione di 
Casale, che avrebbe - secondo lui - effetti anche per il futuro; peccato che 
per la legge italiana, questa avrebbe avuto un oggetto impossibile: non è 
lecito prevedere di escludere il risarcimento di danni sopravvenuti in 
seguito.
Dichiarazione di insussistenza del diritto per il fatto che una società 
straniera non può essere soggetta alla legge di un Paese diverso da quello 
in cui si è costituita: occorrerebbe quindi, secondo il legale, andare a 
vedere cosa prevede il diritto svizzero.
Assurdo: il fatto è avvenuto in Italia, e lo Schmidheiny non poteva non 
conoscere la legge italiana all'epoca dei fatti, essendo egli il capo 
indiscusso della società Eternit Italia S.p.A.
Infine, la mancata prova: come si fa a sostenere che c'è bisogno della prova 
che la condotta illecita degli imputati abbia causato il disastro ambientale 
nonché le morti e malattie da amianto; queste cose sono pacifiche, come si 
dice in legalese sono un fatto, non una possibilità.
Nelle prossime udienze - che avranno luogo lunedì dieci e martedì undici 
prossimi - la parola passerà ai difensori degli imputati persone 
fisiche.Torino, 03 ottobre 2011
Stefano Ghio - Rete sicurezza Torinoc/o Slai Cobas per il sindacato di 
classe To/Mi/Bg/Gehttp://pennatagliente.wordpress.com 



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