[Redditolavoro] rete sicurezza a referendum mirafiori

bastamortesullavoro@domeus.it cobasta at libero.it
Thu Jan 13 08:37:13 CET 2011


la rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro esprime il suo 
massimo sostegno agli operai fiat mirafiori che oggi voteranno NO al 
referendum sul piano marchionne e annuncia che nelle prossime settimane 
realizzerà un presidio nazionale a torino sul tema 'sicurezza del lavoro e 
piano marchionne'
sin da ora sono invitati tutti a dare la loro adesione all'indirizzo della 
rete
bastamortesullavoro at gmail.com
l'iniziativa sarà presentata in tutte le sedi e realtà della rete nel corso 
di questo mese secondo un calendario che sarà comunicato in seguito

l'iniziativa assume a base il testo realizzato da Marco spezia  qui 
pubblicato

IL RICATTO DI MIRAFIORI E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Del famigerato accordo che Marchionne, complici CISL e UIL, vuole imporre ai 
lavoratori dello stabilimento FIAT di Mirafiori se ne sta giustamente 
parlando in abbondanza in questi giorni.

Da tecnico della sicurezza sul lavoro voglio mettere in evidenza gli aspetti 
decisamente negativi che i contenuti dell' accordo avrebbero anche sulla 
salute dei lavoratori delle linee di produzione.

Lo faccio riportando un interessantissimo articolo ripreso da Il Punto Rosso 
dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, a cui rimando per le considerazioni di 
carattere generale, aggiungendo alcune mie valutazione sulle questioni 
puramente normative.

Relativamente alla tutela della salute dei lavoratori relativamente alla 
movimentazione manuale dei carichi, gli obblighi per il datore di lavoro 
sono sanciti, all' interno del Titolo VI "Movimentazione manuale dei 
 carichi" del D.Lgs.81/08, dall' articolo 168, che recita:

"1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre 
ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi 
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i 
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' allegato 
XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri 
condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di 
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' 
allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, 
adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori 
individuali di rischio, delle caratteristiche dell' ambiente di lavoro e 
delle esigenze che tale attività comporta, in base all' allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 
41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di 
rischio di cui all' allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità 
del presente articolo e dell' allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri 
casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida."

Il richiamato allegato XXXIII riporta le seguenti indicazioni.

"ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di 
movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il 
complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio 
riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei 
seguenti casi:
il carico è troppo pesante;
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a 
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare 
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
può comportare un movimento brusco del carico;
è compiuto col corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell' ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell' ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità 
di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari nei seguenti casi:
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo 
svolgimento dell' attività richiesta;
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
il posto o l' ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la 
movimentazione manuale di carichi a un' altezza di sicurezza o in buona 
posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la 
manipolazione del carico a livelli diversi;
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
la temperatura, l' umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all' attività.
L' attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle 
seguenti esigenze:
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo 
frequenti o troppo prolungati;
pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e 
sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il 
lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto 
delle differenze di genere e di età;
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal 
lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell' 
addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività 
di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, 
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi 
tra quelle previste all' articolo 168, comma 3. "

Giova ricordare che la non osservanza dei commi 1 e 2 dell' articolo 168 del 
D.Lgs.81/08 è punito penalmente dall' articolo 170 del medesimo Decreto con 
l' arresto da tre a sei mesi o con l' ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Ovviamente, se dalla non osservanza degli obblighi sopra citati derivano 
danni alla salute dei lavoratori, il reato diventa quello di lesioni 
personali colpose, come sancito dall' articolo 590 del Codice Penale:
"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la 
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è 
grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 
619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della 
multa da 309 a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di 
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni 
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 
euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 
anni".

E' evidente che quanto proposto nell' accordo, cioè di adottare la 
metodologia ERGO-UAS per aumentare le cadenze produttive è in palese 
violazione con quanto stabilito dall' articolo 168 e dall' allegato XXXIII 
del Testo Unico.

Innanzitutto la metodologia ERGO-UAS proposta (a proprio uso e consumo) da 
FIAT non rientra tra quelle previste dal comma 3 dell' articolo 168 e 
indicate nell' allegato XXXIII, che sono invece le norme della famiglia ISO 
11228 (parti 1-2-3), all' interno delle quali rientra la metodologia OCRA 
richiamata dall' articolo de Il Fatto Quotidiano.

A parte l' aspetto formale, da un punto di vista sostanziale la metodologia 
ERGO-UAS sottostima il rischio da movimentazione ripetuta degli arti 
superiori rispetto al metodo OCRA.

Oltre a questo, il concetto proposto da FIAT è in totale disaccordo col 
principio di riduzione continua del rischio grazie all' evoluzione della 
tecnica, richiamato dal comma 2 dell' articolo 168, che impone che "il 
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi 
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di 
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi".

Secondo tale principio, prima di tutto occorre valutare l' attuale 
situazione di rischio per la movimentazione manuale dei carichi lungo le 
linee di produzione degli stabilimenti FIAT, secondo metodiche consolidate e 
richiamate dal testo di legge
Tenendo conto dei dati riportati dall' articolo de Il Fatto Quotidiano, tale 
rischio è evidentemente alto. Come d' altro canto è confermato da quanto 
affermato dall' allegato XXXIII del Testo Unico, quando afferma che "L' 
attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle 
seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero 
fisiologico insufficienti; un ritmo imposto da un processo che non può 
essere modulato dal lavoratore".
A seguito di fattori di rischio alti per la salute dei lavoratori, FIAT 
dovrebbe adottare tecnologie per ridurre o eliminare la movimentazione dei 
carichi (cioè investimenti negli impianti) o, in alternativa, ridurre la 
velocità della linea. Infatti è evidente che il rischio da movimentazione è 
direttamente proporzionale alla frequenza dei movimenti e quindi alla 
cadenza produttiva della linea.

Quello che propone FIAT è invece l' esatto contrario: aumentare la cadenza 
della linea, fino ad arrivare a raggiungere il massimo sforzo ammissibile 
per i lavoratori, utilizzando, tra l' altro, per valutare tale massimo 
sforzo, metodiche non riconosciute a livello scientifico, né normativo.

E' evidente che la filosofia FIAT di sfruttare i lavoratori fino al massimo 
consentito dall' organismo umano è assolutamente contrario, oltre che a ogni 
principio etico e morale (ma nessuno dubita che Marchionne e soci conoscano 
questi termini), anche a quanto previsto dalle leggi dello Stato e dalle 
Direttive comunitarie.

Marco Spezia
rete nazionale sicurezza sui posti di lavoro
13 gennaio 2011 



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