[Redditolavoro] contro gli attacchi allo statuto dei lavoratori

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Sun Mar 21 07:47:48 CET 2010


un contributo utile da questa sentenza di cassazione contro il licenziamento 
"per giusta causa"
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Da Il Sole 24 Ore – Venerdì 19 Marzo 2010
 
Cassazione. Procedura vincolata

Il licenziamento per giusta causa segue lo Statuto

Alessandro Galimberti
Milano

Il licenziamento “per giusta causa” ha natura disciplinare, e come tale deve 
sottostare alle regole dello statuto dei lavoratori: in particolare, il 
dipendente sospettato di “condotte colpose”, comunque “manchevoli” verso il 
datore, deve vedersi contestati gli addebiti con relativo diritto di difesa, 
mentre non può essere licenziato in tronco.
A ribadire una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (tra le altre 
4823/1987 e 17652/2007) è la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, che con 
la sentenza 6437/2010, depositata mercoledì, ha cassato il verdetto della Corte 
d’appello di Venezia contro un metronotte un po’ troppo incline alla 
pennichella in orario di servizio. L’uomo nel 2001 era stato licenziato perché 
sorpreso nel sonno per la seconda volta in pochi mesi, tanto da convincere il 
datore di lavoro a una rescissione per “giusta causa”. In primo grado il 
licenziamento era stato annullato da tribunale di Verona – con relativo 
reintegro e risarcimento – decisione, però, riformata in appello e, quindi, 
impugnata in Cassazione.
Secondo la sezione lavoro, il collegio di secondo grado ha “erroneamente 
operato una distinzione tra ‘licenziamento disciplinare’ e ‘licenziamento per 
giusta causa’ e, ritenendo che per tale seconda categoria non necessiterebbe il 
ricorso alla contestazione dell’addebito, ha ritenuto legittimo il 
licenziamento de quo, considerandolo ‘per giusta causa’”. Invece il 
licenziamento motivato da una “condotta colposa o comunque manchevole del 
lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure 
disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato 
di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie” in 
favore del dipendente previste dalla legge 300/1970. Tra l’altro, nel caso 
specifico, al metronotte non era neppure mai stato contestato formalmente il 
primo episodio di sonno in servizio, e nonostante ciò il fatto compariva per 
giustificare la recidiva nel provvedimento di licenziamento: rilevante, a 
questo proposito, che il contratto collettivo del commercio applicato alla 
fattispecie consideri la recidiva come elemento necessario per la sanzione del 
licenziamento.

Slai cobas per il sindacato di classe - Palermo
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