[Redditolavoro] contro gli attacchi allo statuto dei lavoratori
cobas_slai_palermo at libero.it
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Sun Mar 21 07:47:48 CET 2010
un contributo utile da questa sentenza di cassazione contro il licenziamento
"per giusta causa"
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Da Il Sole 24 Ore – Venerdì 19 Marzo 2010
Cassazione. Procedura vincolata
Il licenziamento per giusta causa segue lo Statuto
Alessandro Galimberti
Milano
Il licenziamento “per giusta causa” ha natura disciplinare, e come tale deve
sottostare alle regole dello statuto dei lavoratori: in particolare, il
dipendente sospettato di “condotte colpose”, comunque “manchevoli” verso il
datore, deve vedersi contestati gli addebiti con relativo diritto di difesa,
mentre non può essere licenziato in tronco.
A ribadire una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (tra le altre
4823/1987 e 17652/2007) è la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, che con
la sentenza 6437/2010, depositata mercoledì, ha cassato il verdetto della Corte
d’appello di Venezia contro un metronotte un po’ troppo incline alla
pennichella in orario di servizio. L’uomo nel 2001 era stato licenziato perché
sorpreso nel sonno per la seconda volta in pochi mesi, tanto da convincere il
datore di lavoro a una rescissione per “giusta causa”. In primo grado il
licenziamento era stato annullato da tribunale di Verona – con relativo
reintegro e risarcimento – decisione, però, riformata in appello e, quindi,
impugnata in Cassazione.
Secondo la sezione lavoro, il collegio di secondo grado ha “erroneamente
operato una distinzione tra ‘licenziamento disciplinare’ e ‘licenziamento per
giusta causa’ e, ritenendo che per tale seconda categoria non necessiterebbe il
ricorso alla contestazione dell’addebito, ha ritenuto legittimo il
licenziamento de quo, considerandolo ‘per giusta causa’”. Invece il
licenziamento motivato da una “condotta colposa o comunque manchevole del
lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure
disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato
di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie” in
favore del dipendente previste dalla legge 300/1970. Tra l’altro, nel caso
specifico, al metronotte non era neppure mai stato contestato formalmente il
primo episodio di sonno in servizio, e nonostante ciò il fatto compariva per
giustificare la recidiva nel provvedimento di licenziamento: rilevante, a
questo proposito, che il contratto collettivo del commercio applicato alla
fattispecie consideri la recidiva come elemento necessario per la sanzione del
licenziamento.
Slai cobas per il sindacato di classe - Palermo
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