[Redditolavoro] indennità disoccupazione ai co.co.co./pro.
laura
laura.spampinato at fastwebnet.it
Sat Nov 3 08:51:51 CET 2007
Non trovo cenno da nessuna parte ad eventuali novità riguardo l'ipotesi di
indennità di disoccupazione da riconoscere anche ai co.co.co./pro. (settore
pubblico e privato, quindi). Dalla guida INPS 2006 (non ancora disponibile
2007) rilevo la seguente specifica e nessuna novità nelle circolari INPS a
seguire:
Da ricordare
I collaboratori non sono beneficiari delle prestazioni di mobilità, di
disoccupazione e
di Cassa integrazione guadagni, mentre hanno diritto all'indennità di
maternità e di
malattia in caso di ricovero ospedaliero ed infortunio. In tali periodi il
lavoratore ha
diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma non riceve compensi.
La sospensione in caso di malattia ed infortunio non comporta la proroga
della durata
del contratto, che, però, si estingue se la sospensione si protrae per di
più di un sesto
della durata stabilita (nel caso in cui questa sia determinata) o per più di
30 giorni
(nel caso in cui la durata sia determinabile).
In caso di gravidanza il contratto è prorogato di 180 giorni.
-----------------------------------------
mentre per quanto riguarda la malattia, per amor di precisione, rilevo delle
novità da una circolare che ricopio qui di seguito nelle sue parti
essenziali, non trovo nulla per quanto concerne il sostegno al reddito dei
co.co.co./pro. e mai nessuno che ne parli nei dibattiti in televisione
(ditemi se mi è sfuggito).
Ma come mai nessun sindacato inserisce la richiesta di indennità di
disoccupazione a questi lavoratori nelle varie rivendicazioni?
Si teme che l'INPS - dovendo pagare questa indennità - non possa più
garantire le attuali prestazioni e quindi è meglio tacere e lasciare i
co.co.co./pro. nudi?
---------------------------------------
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 76 del 16-4-2007.htm
OGGETTO:Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma
26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
SOMMARIO:1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Certificazione di malattia
4. Eventi esclusi
5. Requisito contributivo e reddituale
6. Controlli
7. Misura e durata della prestazione
8. Domanda
9. Contenzioso
10. Istruzioni procedurali
11. Istruzioni contabili
1. PREMESSA
L'art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria
2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie
assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità
giornaliera di malattia. A tale riguardo il comma in questione testualmente
recita: "adecorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità
giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni
pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo
corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla
normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo
indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.
Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia
diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia
di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di
cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e
successive modificazioni".
Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, si
forniscono le seguenti istruzioni operative.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i
lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione
Separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335, purché
non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
titolari di pensione.
Considerata la formulazione della norma si ritiene che i soggetti
destinatari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all' art. 61,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, anche i
collaboratori coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali,
intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso
committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell'anno
solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso
superiore a 5000 euro.
In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al
riguardo.
La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire
dal 1°gennaio 2007.
3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto
2 la disposizione di cui all'art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella
legge n.33/1980 e successive modificazioni, che prevede l'onere di
presentare o inviare rispettivamente all'INPS ed al "datore di lavoro" (in
tal caso si tratta del committente), entro il termine perentorio di 2 giorni
dal rilascio, il certificato e l'attestato di malattia compilato dal medico
curante. In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà
trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera
indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed
apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente
comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico OPM-INPS verrà modificato
inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica
dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.
4. EVENTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata
inferiore ai 4 giorni. A tal riguardo si precisa che l'esclusione dell'indennizzabilità
va limitata ai soli eventi di durata inferiore a quattro giorni e non può
essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che
configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento
morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l'intera
durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il
lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto,
rispettivamente all'INPS ed al committente, il certificato e l'attestato di
malattia.
5. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito
contributivo e reddituale previsto dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela
per malattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti
. Pertanto l'indennità di malattia spetta se:
· nei 12 mesi precedenti l'evento risultino attribuiti, cioè
accreditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella
Gestione Separata di cui trattasi;
· nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il
reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata
non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido per lo stesso anno (1).
Con riguardo al requisito contributivo, l'art. 1 comma 770 della L .
296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%.
Pertanto l'aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo
dello 0,50 % istituito dall'art. 59 della L. 449/1997 e successive
modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno
per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza
ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai
fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il
2007, applicando l'aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all'art.
1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l'anno 2007, ad euro 13.598.
Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.
Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari ad
Euro 202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345
fissato per il 2006 l'aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo
stesso anno).
Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili
subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso
di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel
certificato medico ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
6. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si
applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di
controllo dello stato di malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l'Istituto
è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del committente , l'effettuazione
di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza
dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare
espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti
ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo
indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a
comunicare tempestivamente, all'Inps e al committente, ogni eventuale
variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o
ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità
già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all'indennità di
malattia.
Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattro
giorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventuale
richiesta del committente e non d'ufficio.
(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrisponde a Euro
59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a Euro 85.478,00)
7. MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE
La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo
di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti
individuati al punto 2. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la
percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per l'anno
di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il
massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l'indennità
sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per
ogni giornata indennizzabile, a:
· euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L'evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari
ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per
almeno 20 giorni. Per "durata complessiva del rapporto di lavoro" deve
intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito
dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l'inizio
della malattia, lo stesso periodo preso a riferimento per la verifica dei
requisiti contributivi e reddituali.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si
verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo
annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di
riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20
giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi
superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.
L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate,
comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per
evento o per anno solare.
La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all'indennità
già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi
lavoratori iscritti alla gestione separata: con riguardo alla tutela per
malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri
di erogazione indicati nel D.M. 12.1.2001 ed illustrati nella circolare
n.147 del 2001.
Infine, in considerazione del fatto che l'art. 1 comma 788 della legge n.296
del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un'indennità
giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela specifica
prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale
titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa .
8. MODELLO DI DOMANDA
Il lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da
facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto
(prelevabile dal sito internet dell'Istituto-www.Inps.it-sezione
modulistica) contenente i seguenti dati:
· durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è
stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgenza della malattia
· ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell'anno di
insorgenza dell'evento morboso ed in quello precedente.
A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazione dovrà
produrre copia del/i contratto/i di lavoro.
Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi
(estratto-conto lavoratori parasubordinati, E-MENS, etc.) non siano
sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e la relativa misura,
le Sedi provvederanno a richiedere agli interessati copia della
documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, CUD, F24, etc.)
necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l'esatto
adempimento degli obblighi contributivi.
9. CONTENZIOSO
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in
oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all'art.
2 comma 26 L. 335/1995. L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà
essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante
la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circolare 13
del 2.2.2006.
10. ISTRUZIONI PROCEDURALI
I certificati presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono
essere gestiti utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine di
individuare i certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle
prestazioni in oggetto, è stato istituito il codice "8", da immettere nel
campo "categoria a pagamento diretto" del certificato, in fase di
acquisizione o variazione dello stesso.
Per il pagamento delle indennità di malattia, in attesa della realizzazione
e del rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le
Sedi debbono utilizzare la procedura dei "Pagamenti Vari" che è disponibile
dalle utenze di modulo base selezionando le opzioni:
02. PROCEDURE COBOL PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE
10. PAGAMENTI VARI.
La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di
gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si rammenta che per i
Collaboratori Coordinati e Continuativi l'indennità da percepire è
assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono
quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle
detrazioni fiscali spettanti per il periodo indennizzato.
.............
La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo
di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti
individuati al punto 2. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la
percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per
l'anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il
massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00
l'indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e
corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
· euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano
accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
-------------------------------------
More information about the Redditolavoro
mailing list