[Redditolavoro] indennità disoccupazione ai co.co.co./pro.

laura laura.spampinato at fastwebnet.it
Sat Nov 3 08:51:51 CET 2007


Non trovo cenno da nessuna parte ad eventuali novità riguardo l'ipotesi di 
indennità di disoccupazione da riconoscere anche ai co.co.co./pro. (settore 
pubblico e privato, quindi). Dalla guida INPS 2006 (non ancora disponibile 
2007) rilevo la seguente specifica e nessuna novità nelle circolari INPS a 
seguire:

Da ricordare
I collaboratori non sono beneficiari delle prestazioni di mobilità, di 
disoccupazione e
di Cassa integrazione guadagni, mentre hanno diritto all'indennità di 
maternità e di
malattia in caso di ricovero ospedaliero ed infortunio. In tali periodi il 
lavoratore ha
diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma non riceve compensi.
La sospensione in caso di malattia ed infortunio non comporta la proroga 
della durata
del contratto, che, però, si estingue se la sospensione si protrae per di 
più di un sesto
della durata stabilita (nel caso in cui questa sia determinata) o per più di 
30 giorni
(nel caso in cui la durata sia determinabile).
In caso di gravidanza il contratto è prorogato di 180 giorni.
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mentre per quanto riguarda la malattia, per amor di precisione, rilevo delle 
novità da una circolare che ricopio qui di seguito nelle sue parti 
essenziali, non trovo nulla per quanto concerne il sostegno al reddito dei 
co.co.co./pro. e mai nessuno che ne parli nei dibattiti in televisione 
(ditemi se mi è sfuggito).

Ma come mai nessun sindacato inserisce la richiesta di indennità di 
disoccupazione a questi lavoratori nelle varie rivendicazioni?
Si teme che l'INPS - dovendo pagare questa indennità -  non possa più 
garantire le attuali prestazioni e quindi è meglio tacere e lasciare i 
co.co.co./pro. nudi?

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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare numero 76 del 16-4-2007.htm


OGGETTO:Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e 
categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 
26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti.

SOMMARIO:1.       Premessa
2.       Ambito di applicazione
3.       Certificazione di malattia
4.       Eventi esclusi
5.       Requisito contributivo e reddituale
6.       Controlli
7.       Misura e durata della prestazione
8.       Domanda
9.       Contenzioso
10.  Istruzioni procedurali
11.  Istruzioni contabili

1. PREMESSA
L'art. 1 comma 788 della legge n.296  del 27 dicembre 2006 (finanziaria 
2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie 
assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007,  una speciale indennità 
giornaliera di malattia.  A tale riguardo il comma in questione testualmente 
recita: "adecorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e 
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità 
giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni 
pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque 
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione 
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e 
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza 
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La 
misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo 
corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla 
normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo 
indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.
Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia 
diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai 
lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia 
di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di 
cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e 
successive modificazioni".
Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, si 
forniscono le seguenti istruzioni operative.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione  i 
lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti  alla Gestione 
Separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335, purché 
non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano 
titolari di pensione.
Considerata la formulazione della norma si ritiene che i soggetti 
destinatari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all' art. 61, 
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, anche  i 
collaboratori coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, 
intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso 
committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell'anno 
solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso 
superiore a 5000 euro.
In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al 
riguardo.
La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire 
dal 1°gennaio 2007.


3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 
2 la disposizione di cui all'art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella 
legge n.33/1980 e successive modificazioni, che prevede l'onere di 
presentare o inviare rispettivamente all'INPS ed al "datore di lavoro" (in 
tal caso si tratta del committente), entro il termine perentorio di 2 giorni 
dal rilascio, il certificato e l'attestato di malattia compilato dal medico 
curante. In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà 
trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera 
indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed 
apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente 
comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico  OPM-INPS verrà modificato 
inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica 
dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.

4. EVENTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata 
inferiore ai 4 giorni. A tal riguardo si precisa che l'esclusione dell'indennizzabilità 
va limitata ai soli eventi di durata inferiore a  quattro giorni e non può 
essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che 
configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento 
morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l'intera 
durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il 
lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, 
rispettivamente all'INPS ed al committente, il certificato e l'attestato di 
malattia.

5. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito 
contributivo e reddituale previsto dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela 
per malattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti 
. Pertanto l'indennità di malattia spetta se:

·         nei 12 mesi precedenti l'evento risultino attribuiti, cioè 
accreditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella 
Gestione Separata di cui trattasi;

·         nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il 
reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata 
non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 
18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido per lo stesso anno (1).

Con riguardo al requisito contributivo, l'art. 1 comma 770 della L . 
296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota 
contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non 
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. 
Pertanto l'aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo 
dello 0,50 % istituito dall'art. 59 della L. 449/1997 e successive 
modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno 
per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza 
ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai 
fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 
2007, applicando l'aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all'art. 
1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l'anno 2007, ad euro 13.598. 
Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.
Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari ad 
Euro 202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345 
fissato per il 2006 l'aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo 
stesso anno).
Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili 
subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso 
di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel 
certificato medico ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

6. CONTROLLI

A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si 
applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di 
controllo dello stato di malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l'Istituto 
è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del committente , l'effettuazione 
di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza 
dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare 
espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti 
ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo 
indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a 
comunicare tempestivamente, all'Inps e al committente, ogni eventuale 
variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o 
ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i  criteri e le modalità 
già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all'indennità di 
malattia.
Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattro 
giorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventuale 
richiesta del committente e non d'ufficio.

(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrisponde a Euro 
59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a Euro 85.478,00)

7. MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE
La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo 
di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti 
individuati al punto 2. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la 
percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di 
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a 
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale 
contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per l'anno 
di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il 
massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l'indennità 
sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per 
ogni giornata indennizzabile, a:

·         euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione;

·         euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione;

·         euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione.

L'evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari 
ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per 
almeno 20 giorni. Per "durata complessiva del rapporto di lavoro" deve 
intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito 
dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l'inizio 
della malattia, lo stesso periodo preso a  riferimento per la verifica dei 
requisiti contributivi e reddituali.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si 
verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo 
annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di 
riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 
giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi 
superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.
L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, 
comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per 
evento o per anno solare.

La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all'indennità 
già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi 
lavoratori iscritti alla gestione separata: con riguardo alla tutela per 
malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri 
di erogazione indicati nel D.M. 12.1.2001 ed illustrati nella circolare 
n.147  del 2001.

Infine, in considerazione del fatto che l'art. 1 comma 788 della legge n.296 
del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un'indennità 
giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela specifica 
prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori 
assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale 
titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa .


8. MODELLO DI DOMANDA

Il lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da 
facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto 
(prelevabile dal sito internet dell'Istituto-www.Inps.it-sezione 
modulistica) contenente i seguenti dati:

·         durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è 
stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgenza della malattia

·         ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell'anno di 
insorgenza dell'evento morboso ed in quello precedente.

A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazione dovrà 
produrre copia del/i contratto/i di lavoro.
Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi 
(estratto-conto lavoratori parasubordinati, E-MENS, etc.) non siano 
sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e la relativa misura, 
le Sedi provvederanno a richiedere agli interessati copia della 
documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, CUD, F24, etc.) 
necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l'esatto 
adempimento degli obblighi contributivi.

9. CONTENZIOSO
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in 
oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all'art. 
2 comma 26 L. 335/1995. L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà 
essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante 
la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 
del 2.2.2006.

10. ISTRUZIONI PROCEDURALI
I certificati presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono 
essere gestiti utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine di 
individuare i certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle 
prestazioni in oggetto, è stato istituito il codice "8", da immettere nel 
campo "categoria a pagamento diretto" del certificato, in fase di 
acquisizione o variazione dello stesso.

Per il pagamento delle indennità di malattia, in attesa della realizzazione 
e del rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le 
Sedi debbono utilizzare la procedura dei "Pagamenti Vari" che è disponibile 
dalle utenze di modulo base  selezionando le opzioni:

02. PROCEDURE COBOL PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE
10. PAGAMENTI VARI.

La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di 
gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si rammenta che per i 
Collaboratori Coordinati e Continuativi l'indennità da percepire è 
assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono 
quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle 
detrazioni fiscali spettanti per il periodo indennizzato.

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La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo 
di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti 
individuati al punto 2. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la 
percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di 
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a 
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale 
contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per 
l'anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il 
massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 
l'indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e 
corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

·         euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione;

·         euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione;

·         euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano 
accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione.

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